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giovedì 24 marzo 2022

INPS: COVID-19 - CONGEDO E RILASCIO PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA (INPS, MESSAGGIO INPS N. 327 DEL 21/01/2022)

 INPS: COVID-19 - CONGEDO E RILASCIO PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA (INPS, MESSAGGIO INPS N. 327 DEL 21/01/2022)
L'Inps, con il messaggio 21 gennaio 2022, n. 327, fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per la fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2", prorogato al 31 marzo 2022, in caso di figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
Il "Congedo parentale SARS CoV-2" può essere fruito dai genitori, anche affidatari o collocatari, lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Inoltre, tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Presentazione delle domande
Per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, la domanda relative al "Congedo parentale SARS CoV-2" deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell'Istituto, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2", anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" - Servizio "Maternità", selezionando la voce "Congedo Parentale" e la tipologia di lavoratore "Autonomi" o "Gestione separata".
Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico è necessario:
- nella pagina "Tipo richiesta", selezionare "Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza Covid-19", cliccare quindi su "AVANTI";
- nella pagina "Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19", spuntare la richiesta "Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n. 146 del 21/10/2021)", cliccare quindi su "AVANTI";
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su "AVANTI";
- procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

SEZIONE FISCALE
AGENZIA DELLE ENTRATE: PUBBLICATO IL MODELLO 730/2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO DEL 14/01/2022)
L’Agenzia delle Entrate rende noto di aver reso disponibile il modello 730/2022 relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2022, per i redditi prodotti nell’anno 2021.
AGENZIA DELLE ENTRATE: PUBBLICATO IL MODELLO 770/2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO DEL 14/01/2022)
L’Agenzia delle entrate rende noto di aver reso disponibile il modello 770/2022 per l'anno di imposta 2021, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2022 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

AGENZIA DELLE ENTRATE: PUBBLICATO IL MODELLO DICHIARATIVO CU/2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO DEL 14/01/2022)
L’Agenzia delle Entrate rende noto di aver reso disponibile la Certificazione Unica 2022, relativa al periodo d’imposta 2021, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.

AGENZIA DELLE ENTRATE: PRESTAZIONE LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO SVIZZERO PARZIALMENTE SVOLTA IN ITALIA IN TELELAVORO - FRUIZIONE DEL REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI (AGENZIA DELLE ENTRATE, INTERPELLO N. 3/2022)
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 3 in data 7 gennaio 2022, in tema di prestazione lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero parzialmente svolta in Italia in telelavoro e fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati.
Il decreto internazionalizzazione ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), in vigore dal 1° maggio 2019.
Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:
- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell'articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
-sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
Al paragrafo 7.5 di tale documento di prassi viene precisato che il citato articolo 16, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019, non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato; pertanto, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
L'applicazione del regime agevolativo richiede, tra l'altro, che l'attività lavorativa sia prestata «prevalentemente» nel territorio italiano.
Per l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è richiesto che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall'agevolazione.
In relazione, al periodo d'imposta a partire dal quale trova applicazione il regime di cui all'articolo 16, si osserva che non assume rilevanza nel caso in esame la disposizione volta a dirimere conflitti di doppia residenza e ripartire la potestà impositiva tra i due Stati contraenti, contenuta nell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Svizzera, ratificata con la legge 23 dicembre1978, n. 943, in base alla quale la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.
Al fine dell'applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, occorre, invece, riferirsi, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, unicamente alla normativa interna e, in particolare, alle disposizioni contenute nel citato articolo 2 del TUIR.
Quindi se il lavoratore dimostra di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia, sulla base della normativa e della prassi esaminate, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, si potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.

AGENZIA DELLE ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE COMPENSI EROGATI L’ANNO SUCCESSIVO ALLA MATURAZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA N.49 DEL 25/01/22)
L’Agenzia delle Entrate risponde in merito alla possibilità di applicare la tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del Tuir da parte di un sostituto d’imposta che eroga ai propri dipendenti:
•    il premio di risultato,
•    l’indennità di responsabilità
•    l’incremento di efficienza aziendale
Il premio di risultato viene corrisposto in via posticipata rispetto alla delibera annuale.
L’indennità di responsabilità non presuppone uno specifico provvedimento a meno che non intervenga una variazione degli importi inizialmente stabiliti.
L' incremento di efficienza aziendale è:
•    soggetta ad imposizione contributiva e fiscale ordinaria, se liquidata nello stesso anno a cui si riferisce;
•     soggetta ad imposizione contributiva e fiscale con caratteristica di "anno precedente" se liquidata successivamente alla fine dell'anno di riferimento.
La liquidazione del compenso verrà effettuata, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d'Italia concorda con le OO.SS. la misura definitiva dell'incremento di efficienza aziendale da assegnare al proprio personal.
L’Agenzia chiarisce che le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
 b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta;
Inoltre l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
Nel caso in esame l’erogazione del premio di produttività e dell’indennità di responsabilità sono "fisiologicamente" corrisposte nell'anno successivo rispetto a quello di maturazione e, conseguentemente, sono da assoggettarsi, per la natura stessa degli emolumenti, a tassazione ordinaria.
Per quanto riguarda l'incremento di efficienza aziendale anche in questo caso l’Agenzia ribadisce che non ci siano gli estremi per l’applicazione della tassazione separata.

AGENZIA DELLE ENTRATE: APPLICABILITA’ REGIME IMPATRIATI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 32 DEL 19/01/2022)
L’Agenzia delle Entrate risponde in merito alla richiesta di applicabilità del regime degli impatriati da parte di una cittadina italiana, laureata, che dal 2008 risiedeva all’estero e che dal 2014 collaborava con aziende italiane per attività di consulenza da remoto.
 Con una delle aziende con cui collaborava ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente in seguito al rientro in Italia dal mese di  gennaio 2021.
L’Agenzia delle Entrate specifica che è possibile applicare il regime agevolato previsto dall’art. 16 del D.lgs147/2015 laddove siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma:

a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
 b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
 c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. I
In base al successivo comma 2, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
 a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

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