Il quadro normativo e gestionale del mondo del lavoro si rinnova con una serie di importanti aggiornamenti tecnici e procedurali. Come professionista delle risorse umane e appassionato della cosa pubblica, reputo fondamentale analizzare nel dettaglio tre pilastri centrali di questo cambiamento: la gestione delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri, le modalità di compilazione del flusso Uniemens per il TFR3 e la dematerializzazione della documentazione aziendale.
Ecco un'analisi approfondita delle disposizioni più recenti.
Decreto Flussi 2027: le scadenze e le regole operative
La circolare interministeriale congiunta n. 7185/2026 (siglata da Interno, Lavoro, Agricoltura e Turismo) stabilisce la roadmap operativa per l'invio delle domande di nulla osta al lavoro riguardanti i cittadini extracomunitari per il prossimo anno.
Cronoprogramma delle domande e fasi operative
Precompilazione: Il portale dei servizi ALI sarà accessibile per l'inserimento preliminare delle istanze dalle ore 9.00 del 23 ottobre alle ore 20.00 del 7 dicembre. Durante questa fase, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) potrà già avviare in via preventiva i controlli di propria competenza.
Completamento e salvataggio: Il sistema informatico riaprirà dalle ore 9.00 del 9 dicembre alle ore 20.00 del 13 dicembre. Questa finestra consente di completare le domande avviate negli ultimi giorni della prima fase (necessaria per consentire l'acquisizione automatica dei dati di sistema nei 6 giorni successivi) e portarle allo stato di "da inviare".
Click Day 2027: Vengono confermate le date fissate dal DPCM del 2 ottobre 2025 per la trasmissione effettiva delle domande, a partire dalle ore 9.00:
12 gennaio: Settore agricolo
9 febbraio: Settore turistico
16 febbraio: Lavoro subordinato non stagionale
18 febbraio: Assistenza familiare
Nota: Le domande potranno essere inviate fino alla fine del 2027, nei limiti delle quote residue.
Ripartizione delle quote e novità geografiche
I posti disponibili totali sono suddivisi secondo le seguenti direttrici:
89.000 ingressi per i settori agricolo e turistico-alberghiero.
76.200 ingressi per il lavoro subordinato non stagionale (di cui 14.000 riservati all'assistenza familiare e sociosanitaria).
650 ingressi per lavoro autonomo.
A partire dal 2027, tra i Paesi d'origine con quote riservate viene inserito anche il Kenya, a seguito della firma dell'intesa bilaterale sulla mobilità lavorativa siglata il 2 luglio 2026.
Adempimenti del datore di lavoro e termini perentori
Conferma del nulla osta: Entro 15 giorni dalla notifica di conclusione dei controlli per il rilascio del visto, il datore di lavoro deve confermare la richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI). In mancanza di conferma, la domanda si intenderà rigettata e il nulla osta verrà revocato.
Obbligo informativo: La figura datoriale è tenuta a informare tempestivamente il lavoratore su ogni aggiornamento relativo allo stato dell'istanza.
Sottoscrizione del contratto: Il contratto di soggiorno deve essere firmato e inoltrato al SUI entro il termine tassativo di 15 giorni.
Destinazione del TFR e Uniemens: le istruzioni INPS sul Codice T3
A seguito del rilascio del modulo Tfr3, l'INPS ha aggiornato le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens tramite il messaggio n. 3021/2026.
[Modulo Tfr3] ──> [Flusso Uniemens]
│
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[Nuovo Codice T3] [Vecchia Prassi / T2]
- Prime assunzioni - Sostituisce il T2 (transitorio)
- Scelta esplicita o Fondo Pensioni - Non usarlo per chi NON aderisce
e ha già storicità lavorativa
Ambiti di applicazione del codice T3
Il nuovo elemento identificativo T3 deve essere impiegato per le risorse assunte a partire dal 1° luglio 2026 che esprimono una scelta esplicita tramite il modulo Tfr3:
Lavoratori di prima assunzione: Soggetti al primo rapporto di lavoro subordinato che compilano la Sezione 1 del modulo Tfr3.
Adesione a previdenza complementare: Dipendenti con posizione aperta presso un fondo pensione (alimentato da TFR) che compilano la Sezione 2, specificando la forma pensionistica e la quota di TFR destinata (negoziale o alternativa).
Quando NON utilizzare il codice T3
Integrando quanto già comunicato, l'INPS chiarisce che il codice T3 non deve essere esposto per i lavoratori con precedenti esperienze lavorative che scelgono di non aderire alla previdenza complementare (mantenimento del TFR in azienda ex art. 2120 c.c.).
Grazie all'interoperabilità delle banche dati e allo storico dei flussi, l'Istituto verifica la posizione pregressa del lavoratore. Il datore di lavoro si limita a recepire la dichiarazione contenuta nelle premesse del Tfr3, applicando la scelta già effettuata (salvo successiva modifica).
Regolarizzazione delle trasmissioni pregresse
Per i flussi di luglio e agosto 2026 privi della sezione della scelta, è consentito applicare il codice T3 nel flusso successivo, anche impostando una data decorrenza precedente.
Se per gli assunti dal 1° luglio era stato erroneamente utilizzato il codice T2 (valido in via transitoria per gli assunti entro il 30 giugno 2026), l'azienda deve trasmettere una procedura di regolarizzazione senza valenza contributiva.
Dematerializzazione dei documenti di lavoro: la nota del Ministero
Con la nota prot. n. 15911/2026 (in risposta all'interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro), il Ministero del Lavoro fa chiarezza sulle condizioni per la gestione digitale dei documenti nell'amministrazione del personale.
Informativa vs. Dichiarazione: la distinzione giuridica
| Tipologia Documentale | Esempi | Requisiti di Consegna / Firma | Valore di SPID e CIE |
| Documenti informativi (Senza dichiarazioni del lavoratore) | Prospetto paga, regolamenti aziendali, informative privacy | Messa a disposizione su portale/intranet aziendale con credenziali riservate o invio via mail/PEC. | Non richiesti per la sottoscrizione. |
| Documenti dichiarativi (Manifestazioni di volontà o scienza) | Moduli detrazioni, scelta TFR, comunicazioni unilaterali firmate | Richiesta Firma Digitale (FEQ), Firma Elettronica Avanzata (FEA) o processo garantito di identificazione e immodificabilità (ex CAD). | Insufficienti da soli per validare la firma. |
Validità dell'identificazione digitale e adempimenti per le aziende
Uso di SPID e CIE: Sono strumenti idonei per la fase di autenticazione ed identificazione dell'utente, ma non sostituiscono la firma autografa sul documento elettronico ai sensi dell'art. 2702 del Codice Civile.
Continuità del servizio: Eventuali malfunzionamenti o fermi tecnici delle piattaforme digitali non prorogano le scadenze di legge. I datori di lavoro devono disporre di canali alternativi di consegna garantita.
Controlli ispettivi: In sede di verifica da parte degli organi di vigilanza, l'azienda deve sempre proporre evidenza informatica dell'avvenuta ricezione e della tracciabilità certa dell'autore delle dichiarazioni.
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