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venerdì 2 ottobre 2026

Burocrazia, lavoro e digitalizzazione: tutte le novità su DPCM Flussi, TFR3 e documenti digitali

Il quadro normativo e gestionale del mondo del lavoro si rinnova con una serie di importanti aggiornamenti tecnici e procedurali. Come professionista delle risorse umane e appassionato della cosa pubblica, reputo fondamentale analizzare nel dettaglio tre pilastri centrali di questo cambiamento: la gestione delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri, le modalità di compilazione del flusso Uniemens per il TFR3 e la dematerializzazione della documentazione aziendale.

Ecco un'analisi approfondita delle disposizioni più recenti.

Decreto Flussi 2027: le scadenze e le regole operative

La circolare interministeriale congiunta n. 7185/2026 (siglata da Interno, Lavoro, Agricoltura e Turismo) stabilisce la roadmap operativa per l'invio delle domande di nulla osta al lavoro riguardanti i cittadini extracomunitari per il prossimo anno.

Cronoprogramma delle domande e fasi operative

  • Precompilazione: Il portale dei servizi ALI sarà accessibile per l'inserimento preliminare delle istanze dalle ore 9.00 del 23 ottobre alle ore 20.00 del 7 dicembre. Durante questa fase, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) potrà già avviare in via preventiva i controlli di propria competenza.

  • Completamento e salvataggio: Il sistema informatico riaprirà dalle ore 9.00 del 9 dicembre alle ore 20.00 del 13 dicembre. Questa finestra consente di completare le domande avviate negli ultimi giorni della prima fase (necessaria per consentire l'acquisizione automatica dei dati di sistema nei 6 giorni successivi) e portarle allo stato di "da inviare".

  • Click Day 2027: Vengono confermate le date fissate dal DPCM del 2 ottobre 2025 per la trasmissione effettiva delle domande, a partire dalle ore 9.00:

    • 12 gennaio: Settore agricolo

    • 9 febbraio: Settore turistico

    • 16 febbraio: Lavoro subordinato non stagionale

    • 18 febbraio: Assistenza familiare

    • Nota: Le domande potranno essere inviate fino alla fine del 2027, nei limiti delle quote residue.


Ripartizione delle quote e novità geografiche

I posti disponibili totali sono suddivisi secondo le seguenti direttrici:

  • 89.000 ingressi per i settori agricolo e turistico-alberghiero.

  • 76.200 ingressi per il lavoro subordinato non stagionale (di cui 14.000 riservati all'assistenza familiare e sociosanitaria).

  • 650 ingressi per lavoro autonomo.

A partire dal 2027, tra i Paesi d'origine con quote riservate viene inserito anche il Kenya, a seguito della firma dell'intesa bilaterale sulla mobilità lavorativa siglata il 2 luglio 2026.

Adempimenti del datore di lavoro e termini perentori

  • Conferma del nulla osta: Entro 15 giorni dalla notifica di conclusione dei controlli per il rilascio del visto, il datore di lavoro deve confermare la richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI). In mancanza di conferma, la domanda si intenderà rigettata e il nulla osta verrà revocato.

  • Obbligo informativo: La figura datoriale è tenuta a informare tempestivamente il lavoratore su ogni aggiornamento relativo allo stato dell'istanza.

  • Sottoscrizione del contratto: Il contratto di soggiorno deve essere firmato e inoltrato al SUI entro il termine tassativo di 15 giorni.

Destinazione del TFR e Uniemens: le istruzioni INPS sul Codice T3

A seguito del rilascio del modulo Tfr3, l'INPS ha aggiornato le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens tramite il messaggio n. 3021/2026.

  [Modulo Tfr3] ──> [Flusso Uniemens]
                           │
         ┌─────────────────┴─────────────────┐
         ▼                                   ▼
[Nuovo Codice T3]                    [Vecchia Prassi / T2]
 - Prime assunzioni                   - Sostituisce il T2 (transitorio)
 - Scelta esplicita o Fondo Pensioni  - Non usarlo per chi NON aderisce
                                        e ha già storicità lavorativa

Ambiti di applicazione del codice T3

Il nuovo elemento identificativo T3 deve essere impiegato per le risorse assunte a partire dal 1° luglio 2026 che esprimono una scelta esplicita tramite il modulo Tfr3:

  1. Lavoratori di prima assunzione: Soggetti al primo rapporto di lavoro subordinato che compilano la Sezione 1 del modulo Tfr3.

  2. Adesione a previdenza complementare: Dipendenti con posizione aperta presso un fondo pensione (alimentato da TFR) che compilano la Sezione 2, specificando la forma pensionistica e la quota di TFR destinata (negoziale o alternativa).

Quando NON utilizzare il codice T3

Integrando quanto già comunicato, l'INPS chiarisce che il codice T3 non deve essere esposto per i lavoratori con precedenti esperienze lavorative che scelgono di non aderire alla previdenza complementare (mantenimento del TFR in azienda ex art. 2120 c.c.).

Grazie all'interoperabilità delle banche dati e allo storico dei flussi, l'Istituto verifica la posizione pregressa del lavoratore. Il datore di lavoro si limita a recepire la dichiarazione contenuta nelle premesse del Tfr3, applicando la scelta già effettuata (salvo successiva modifica).

Regolarizzazione delle trasmissioni pregresse

  • Per i flussi di luglio e agosto 2026 privi della sezione della scelta, è consentito applicare il codice T3 nel flusso successivo, anche impostando una data decorrenza precedente.

  • Se per gli assunti dal 1° luglio era stato erroneamente utilizzato il codice T2 (valido in via transitoria per gli assunti entro il 30 giugno 2026), l'azienda deve trasmettere una procedura di regolarizzazione senza valenza contributiva.

Dematerializzazione dei documenti di lavoro: la nota del Ministero

Con la nota prot. n. 15911/2026 (in risposta all'interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro), il Ministero del Lavoro fa chiarezza sulle condizioni per la gestione digitale dei documenti nell'amministrazione del personale.

Informativa vs. Dichiarazione: la distinzione giuridica

Tipologia DocumentaleEsempiRequisiti di Consegna / FirmaValore di SPID e CIE
Documenti informativi (Senza dichiarazioni del lavoratore)Prospetto paga, regolamenti aziendali, informative privacyMessa a disposizione su portale/intranet aziendale con credenziali riservate o invio via mail/PEC.Non richiesti per la sottoscrizione.
Documenti dichiarativi (Manifestazioni di volontà o scienza)Moduli detrazioni, scelta TFR, comunicazioni unilaterali firmateRichiesta Firma Digitale (FEQ), Firma Elettronica Avanzata (FEA) o processo garantito di identificazione e immodificabilità (ex CAD).Insufficienti da soli per validare la firma.

Validità dell'identificazione digitale e adempimenti per le aziende

  • Uso di SPID e CIE: Sono strumenti idonei per la fase di autenticazione ed identificazione dell'utente, ma non sostituiscono la firma autografa sul documento elettronico ai sensi dell'art. 2702 del Codice Civile.

  • Continuità del servizio: Eventuali malfunzionamenti o fermi tecnici delle piattaforme digitali non prorogano le scadenze di legge. I datori di lavoro devono disporre di canali alternativi di consegna garantita.

  • Controlli ispettivi: In sede di verifica da parte degli organi di vigilanza, l'azienda deve sempre proporre evidenza informatica dell'avvenuta ricezione e della tracciabilità certa dell'autore delle dichiarazioni.

martedì 19 ottobre 2021

Assunzioni under 36 a tempo indeterminato

Ciao a tutti, 

Con il messaggio 3389/2021, l’INPS, sciogliendo la riserva formulata nella circolare 56/2021, illustra le regole che i datori di lavoro devono seguire per la pratica fruizione dell’incentivo contributivo previsto per le assunzioni di under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2021; per quelle eseguite nel 2022, invece, occorrerà attendere il via libera comunitario.

 L’esonero è pari al 100% della contribuzione c/azienda fino ad un massimo di € 6.000 annui per 36 mesi

  1. È stato istituito il <CodiceCausale> “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  2. La gestione dell’esonero Under 36 dovrà essere gestito nelle seguenti modalità:

 

    1. Sgravio mensile ordinario: con il codice “L544”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
    2. Arretrati: con il codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020” à la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna:

 

  1. È stato istituito il <CodiceCausale>  “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
  2. La gestione dell’esonero Under 36 dovrà essere gestito nelle seguenti modalità:

 

    1. Sgravio mensile ordinario: con il codice “L546”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
    2. Arretrati: con il codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020” à la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

Tale esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

 

  • Nel caso in cui l’azienda abbia fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, dell’agevolazione GECO e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

 

    • Restituzione del GECO à codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO)” e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

 

  • Nel caso in cui l’azienda abbia fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

 

    • Restituzione della Decontribuzione Sud à codice causale “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021)” e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

 

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

mercoledì 29 settembre 2021

INPS: INDENNITA’ DI MALATTIA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (INPS CIRCOLARE N. 132 DEL 10/09/2021)

L’Inps fornisce i chiarimenti circa la prestazione dell’indennità economica di malattia per i lavoratori dello spettacolo, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni Bis (Art. 66 DL 73/2021).

Sono destinatari della prestazione le figure previste dal D.lgs C.P.S. n. 708/1947.

Restano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:

- i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”,

- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche,

- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici.

Dal 26 maggio 2021, la tutela è riconosciuta in presenza di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Prima della modifica apportata dal DL 73/2021 venivano richiesti 100 contributi giornalieri.

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

L’indennità di malattia è pari a:

  1. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  2. all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
  3. al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, il limite di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore a 180 giorni nell’anno solare.

Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.

In caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico, l'indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La giornata di dimissione deve essere indennizzata in misura intera.

In caso di part time verticale o misto l’indennità economica è dovuta nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.

Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione media giornaliera, dal 26 maggio 2021, si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo. Sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari.

Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione si deve tener conto di un massimale giornaliero di retribuzione.

Il massimale è stato elevato da euro 67,14 a euro 100 a partire dal 26/5/21.

Modalità per l’erogazione dell’indennità di malattia

Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei requisiti contributivi richiesti in seguito a giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini del calcolo dell’indennità economica.

A tale scopo il lavoratore dovrà fornire la documentazione richiesta.

L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

- disoccupati;

- “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;

- occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

aver istituito nell’ambito del flusso UniEmens l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento.

I datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare all’interno del flusso uniemens il seguente elemento: <TipoRetrMal>, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, secondo le istruzioni fornite con i predetti messaggi.



INPS: ESONERO PER IL SETTORE DEL TURISMO, COMMERCIO, SPETTACOLO E STABILIMENTI TERMALI (INPS CIRCOLARE N. 140 DEL 21/09/2021)

L’Inps fornisce le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero introdotto dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis) per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

L’esonero spetta nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Pertanto per poterne usufruire è necessario aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.

Non è rilevante la causale utilizzata per la richiesta dell’ammortizzatore.

I datori di lavoro che possono accedere allo sgravio sono quelli individuati dai codici ateco previsti dall’Allegato 1.

Per il settore del commercio sono destinatari i datori inquadrati nelle sezioni 45,46,47 ad eccezione di quanto previsto nell’allegato 1.

MISURA

L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

Lo sgravio è pertanto pari ai contributi a carico del datore di lavoro non versati n relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi gennaio-marzo 2021.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Per gli apprendisti si terrà conto dell’aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

CONDIZIONI

Per poter richiedere l’esonero i datori di lavoro interessati devono rispettare le seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I datori di lavoro che si avvalgono dello sgravio in esame fino al 31 dicembre 2021 dovranno rispettare il divieto di intraprendere procedure per licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre divieto di licenziamento opera fino al 31 dicembre 2021 anche nelle ipotesi in cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente.

L’esonero in esame rientra nel limite degli aiuti di stato c.d Temporary Framework.

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri contributivi con eccezione di:

  • esonero per l’assunzione di giovani under 36 nel biennio 2021-2022
  • incentivo “Io Lavoro”
  • assunzione con contratto di rioccupazione

è invece cumulabile con:

  • assunzione over 50
  • assunzione beneficiari di Naspi

L’Inps con successivo messaggio si riserva di fornire le modalità operative per la richiesta e la fruizione dello sgravio.



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