Nel percorso di risanamento delle imprese che ricorrono alla composizione negoziata della crisi, il mantenimento dell'operatività aziendale passa inevitabilmente dal possesso dei documenti di regolarità. Una recente pronuncia giurisprudenziale segna un punto di svolta fondamentale per la continuità dei contratti d'appalto e delle commesse pubbliche e private.
Con l’ordinanza del 27 luglio 2026, il Tribunale di La Spezia (Giudice Gaggioli) ha stabilito che la presenza di esposizioni debitorie pregresse non impedisce il rilascio del Durc (e della certificazione di regolarità fiscale ex art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997), a condizione che il giudice abbia confermato le misure protettive a tutela del patrimonio aziendale.
Vediamo nel dettaglio la ratio di questa decisione e le sue implicazioni operative per consulenti, HR manager e imprese.
Nessun automatismo di sospensione dei pagamenti
Il collegio spezzino prende le mosse da una distinzione cruciale tra gli strumenti di regolazione della crisi:
Concordato preventivo: La pubblicazione del ricorso innesca un blocco ex lege che la giurisprudenza equipara al divieto di adempimento spontaneo. In questo scenario, la regolarità contributiva è garantita dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015 (sospensione dei pagamenti disposta dalla legge).
Composizione negoziata: L’art. 18, comma 3, del CCII stabilisce che l'accesso al percorso non paralizza i flussi finanziari. L’imprenditore conserva la facoltà di regolare, anche in modo selettivo, i debiti anteriori senza dover richiedere preventive autorizzazioni giudiziali. Non operano, pertanto, la cristallizzazione del passivo né la par condicio creditorum.
La svolta ermeneutica: la prevalenza del divieto di azioni coattive
Non potendo applicare la fattispecie della sospensione legale dei pagamenti, il Tribunale ha focalizzato l'attenzione sulla lettera f) dell'art. 3, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015 (che riconosce il Durc in caso di sospensione giudiziale delle cartelle di pagamento).
Attraverso un'interpretazione teleologica orientata ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), il Giudice ha chiarito un principio fondamentale: allorché l'esecuzione coattiva sia inibita da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, il Durc non può trasformarsi in uno strumento di coercizione indiretta.
Di conseguenza, il blocco dell'azione esecutiva disposto nell'ambito delle misure protettive (ex artt. 18 e 19 CCII) — compreso il divieto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 — neutralizza l'effetto ostativo dei pendenze contributive e fiscali sorte antecedentemente all'istanza.
I requisiti essenziali per l'ottenimento del Durc
Affinché i debiti pregressi non ostacolino il rilascio della certificazione, devono sussistere due presupposti vincolanti:
Perimetro temporale: Le pendenze devono rientrare nell'arco temporale coperto dalle misure protettive approvate.
Correttezza corrente: Non devono figurare omissioni contributive o fiscali maturate successivamente alla richiesta di protezione (i cosiddetti "debiti correnti").
Il Tribunale ha inoltre evidenziato come il sistema preveda precisi contrappesi anti-abuso: la durata massima dei provvedimenti di tutela non può eccedere i 240 giorni (entro il termine complessivo di 360 giorni dell'incarico dell'esperto) e le misure rimangono sempre revocabili o modificabili su istanza dei creditori o del professionista nominato.
Impatti operativi per enti previdenziali, fisco e committenti
Questa pronuncia impone un cambio di approccio immediato nella gestione della compliance:
INPS, INAIL, Casse Edili e Agenzia delle Entrate non possono opporre un rifiuto automatico sulla base della semplice presenza di iscrizioni a ruolo o ruoli affidati, ma hanno l'onere di verificare se la riscossione coattiva sia temporaneamente congelata dal giudice della crisi.
Le imprese in risanamento dispongono di una tutela concreta per salvaguardare i contratti in corso, salvaguardando il fatturato e la forza lavoro occupata durante le trattative.
I creditori mantengono la facoltà di sollecitare la revoca delle protezioni laddove l'azienda si dimostri inadempiente rispetto alle obbligazioni correnti o priva di un concreto piano di riequilibrio.
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