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giovedì 5 novembre 2026

TFR, crisi d'impresa e previdenza complementare: la grande svolta sui fondi pensione.

Cari lettori, colleghi imprenditori, dirigenti HR e compagni di viaggio della politica e del dibattito pubblico, oggi affrontiamo due nodi cruciali che stringono nella morsa il mondo del lavoro, le aziende in difficoltà e il futuro previdenziale di un Paese che invecchia a ritmi vertiginosi. Da un lato c'è la gestione spinosa del Trattamento di Fine Rapporto e l'intervento del Fondo di garanzia INPS nei casi di cessione d'azienda in liquidazione giudiziale; dall'altro, la recente rivoluzione della previdenza complementare, con le novità sul trasferimento della posizione senza perdere il contributo datoriale e l'allarme demografico scattato sull'asse dell'adeguatezza degli assegni pensionistici.


TFR, procedure concorsuali e Fondo di garanzia

Quando un'azienda attraversa il baratro della liquidazione giudiziale e cede un ramo d'azienda o l'intero complesso produttivo, si apre spesso un ginepraio normativo e operativo. Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 47 della legge 428/1990 – interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sezione Lavoro, sentenza 1860/2025) e dalle indicazioni dell'INPS (circolare 70/2023) – introduce una deroga netta al principio generale della responsabilità solidale e della continuazione automatica del TFR stabilito dall'articolo 2112 del Codice civile.

In parole semplici: nei contesti concorsuali specificati dalla norma, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il soggetto acquirente, ma il TFR maturato alle dipendenze dell'azienda cedente non passa in capo al nuovo datore di lavoro. Esso resta a carico della vecchia gestione e diviene immediatamente esigibile, potendo così attivare l'intervento salvifico del Fondo di garanzia INPS. Per fare questo, la legge opera un'equiprazione giuridica fondamentale: la data del trasferimento d'azienda viene parificata alla data di cessazione del rapporto ai soli fini dell'accesso alle tutele del Fondo.

Dal punto di vista operativo per noi HR manager e professionisti d'azienda, questo significa una cosa fondamentale: è un grave errore procedurale ricorrere a finte risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro con la vecchia società in liquidazione per poi procedere a nuove assunzioni ex novo con l'acquirente. Una simile prassi snatura la ratio della norma speciale, la quale si fonda proprio sulla prosecuzione del rapporto presso il cessionario. Sotto il profilo contributivo e gestionale, il passaggio deve essere correttamente rappresentato attraverso i canali telematici dell'INPS indicando la causale apposita (come il codice 2T in Uniemens), tipica del trasferimento d'azienda.

Purtroppo, non di rado le sedi territoriali dell'INPS oppongono un muro di resistenza respingendo le domande dei lavoratori, eccependo l'assenza di una cessazione materiale del rapporto. Si tratta di un orientamento miope e incoerente con il dettato normativo e con la natura innovativa della giurisprudenza della Suprema Corte: se la fattispecie rientra nel perimetro dell'articolo 47, comma 5-bis, è la legge stessa a stabilire che il trasferimento tiene luogo della cessazione. Laddove invece la procedura concorsuale si collochi temporalmente al di fuori dell'ambito di applicazione della norma speciale, si torna al regime ordinario, rendendo assai più complesso sbloccare le tutele per i dipendenti coinvolti.

Previdenza complementare: la libertà di movimento e le crepe di un sistema demografico al collasso

Mentre le tutele del lavoro lottano contro le secche della burocrazia concorsuale, il panorama della previdenza complementare ha aperto le porte a una novità dirompente. Da sabato scorso, chi decide di trasferire la propria posizione accumulata verso un fondo pensione aperto o un PIP (Piano Individuale Pensionistico) non perde più il diritto al contributo aziendale previsto dalla contrattazione collettiva. Cade così quel fastidioso vincolo che subordinava tale facoltà ai ristretti limiti degli accordi di categoria, fermo restando il requisito ordinario dei due anni di permanenza prima del transito.

Contemporaneamente ha fatto il suo esordio l'erogazione frazionata del capitale accumulato, spalmabile su un arco temporale minimo di cinque anni, accanto alle opzioni di rendita e ai prelievi programmati. Sul piano fiscale, questa modalità gode di un regime di favore: sulla quota imponibile si applica un'aliquota del 20%, che scende di uno 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a toccare un pavimento del 15%.

Tuttavia, queste misure di flessibilità si inseriscono in un quadro macroeconomico e demografico spaventoso. Le proiezioni Istat parlano chiaro: la popolazione italiana è destinata a crollare dai 58,9 milioni di inizio 2025 a circa 55 milioni nel 2050. Nello stesso specchio temporale, gli over 65 passeranno dal 24,7% al 34,5%, mentre la fascia in età lavorativa (15-64 anni) subirà una contrazione drastica, perdendo quasi sette milioni di unità.

Per un sistema pensionistico pubblico basato sul modello a ripartizione – dove i contributi di chi lavora oggi pagano gli assegni di chi è in quiescenza – questa emorragia demografica rappresenta una cambiale in bianco destinata a saltare. Nel sistema contributivo attuale, l'assegno è lo specchio fedele della storia lavorativa: carriere discontinue, salari bassi, ingressi tardivi nel mercato del lavoro e periodi di inattività si traducono impietosamente in pensioni di miseria. La sostenibilità dei conti pubblici non coincide affatto con l'adeguatezza delle pensioni percepite dal singolo cittadino.

Le fasce più deboli – in particolare i giovani e le donne, storicamente meno rappresentati nei fondi pensione (fermi rispettivamente al 20,8% e al 38,8% delle adesioni secondo i dati Covip aggiornati a giugno 2026, con volumi contributivi comunque in crescita grazie agli 8,9 miliardi raccolti nel primo semestre) – rischiano di subire una doppia penalizzazione. Di fronte a priorità immediate come il pagamento degli affitti e il carovita, il risparmio previdenziale viene spesso accantonato.

A correggere parzialmente la rotta prova a intervenire il meccanismo del silenzio-assenso introdotto per i neoassunti del settore privato, unito all'innalzamento della soglia di deducibilità annua dei contributi portata a 5.300 euro. Ma di fronte a un mercato del lavoro frammentato e a retribuzioni spesso inadeguate, la sola leva fiscale rischia di non bastare per chi non ha capienza Irpef o fatica a sbarcare il lunario.

La tutela del TFR nelle crisi aziendali e la spinta verso una previdenza integrativa solida non sono questioni di secondaria importanza: sono i pilastri su cui si regge la dignità sociale del lavoro italiano. Come politici, imprenditori e manager, abbiamo il dovere morale e strategico di superare la logica dell'emergenza permanente.

Alle imprese si chiede un cambio di passo nella gestione del welfare e delle relazioni industriali; alla politica si richiede una visione strutturale che non si limiti a ratificare i danni dell'inverno demografico, ma restituisca prospettive certe, salari equi e tutele inattaccabili a chi produce ricchezza nel nostro Paese. Il futuro non si attende: si pianifica con coraggio e riforme coraggiose.

martedì 27 ottobre 2026

Tra cortocircuiti fiscali europei e manovre d'emergenza

Un nuovo, insidioso nodo interpretativo ed economico si sta addensando sui cieli della previdenza sociale italiana e comunitaria. La Corte di cassazione, attraverso l'ordinanza numero 27395 del 2026, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) per chiarire l'esatta perimetrazione delle norme sull'integrazione al trattamento minimo pensionistico. Al centro della disputa legale ed economica vi è una questione cruciale: stabilire se l'assegno pensionistico estero, maturato in via del tutto autonoma, debba essere sommato al trattamento pensionistico italiano erogato attraverso il meccanismo del pro rata internazionale ai fini del calcolo della soglia minima garantita dallo Stato.


La controversia trae origine dall'intricato caso di un cittadino beneficiario di una prestazione pensionistica belga — conseguita mediante la sola contribuzione accantonata in Belgio — e al contempo titolare di un trattamento pensionistico italiano calcolato in pro rata, ossia ottenuto sommando la contribuzione italiana a quella belga, con quest'ultima considerata esclusivamente per perfezionare il diritto all'assegno e non per quantificarne l'importo
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In prima istanza, la Corte d'appello di Firenze aveva accolto le tesi del pensionato, riconoscendo l'integrazione al minimo sulla quota di pensione italiana e classificando l'assegno erogato dall'istituto belga non come una prestazione previdenziale concorrente, bensì alla stregua di un mero reddito personale da comparare con i tetti reddituali prescritti dalla legislazione nazionale (nello specifico, l'articolo 8 della legge 153/1969).

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha impugnato con decisione la sentenza fiorentina, invocando l'applicazione rigorosa dell'articolo 58 del Regolamento comunitario 883/2004. Secondo la ricostruzione dell'ente previdenziale — formalizzata nella circolare 88/2010 e da ultimo ribadita con la circolare 107/2026 per le fattispecie di cumulo contributivo — il sussidio integrativo a carico dello Stato di residenza spetta esclusivamente qualora la sommatoria di tutti gli assegni pensionistici spettanti in forza delle diverse legislazioni nazionali rimanga al di sotto del minimo vitale garantito. Nella visione dell'INPS, l'integrazione al minimo rappresenta una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo. Conseguentemente, la prestazione estera non costituisce un semplice reddito esterno, ma concorre direttamente a formare il monte pensionistico complessivo, abbattendo o annullando il diritto all'integrazione statale.

La divergenza ermeneutica è netta:

  • Interpretazione giudiziaria di merito (Corte d'Appello): La pensione estera è un reddito collaterale e incide sull'integrazione solo se supera i tetti generali di legge, garantendo un trattamento maggiormente favorevole al cittadino (linea peraltro censita nella circolare INPS 195/2015, tabella 4).

  • Interpretazione istituzionale (INPS): La pensione estera fa parte del calcolo complessivo dei trattamenti pensionistici e riduce euro su euro l'intervento perequativo dello Stato.

Rilevata l'assenza di un chiaro precedente giurisprudenziale comunitario sull'intreccio tra trattamenti nazionali in pro rata e pensioni estere autonome, i giudici di legittimità hanno sospeso il procedimento italiano, chiedendo ai giudici di Lussemburgo di pronunziarsi in via definitiva.

Le strettoie della Legge di Bilancio: il puzzle dei saldi e la trappola della Flat Tax

In questo scenario di forte tensione sui saldi pubblici, il Governo si appresta a varare la nuova Manovra economica in Consiglio dei ministri. Il testo dell'intervento finanziario si muove lungo il sottile filo del rasoio dettato dal vincolo di bilancio e dalle richieste di flessibilità rivolte alle istituzioni europee.

"La coperta è corta" — è il monito ripetuto dal titolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, di fronte alle richieste delle varie forze politiche. Un'esortazione al pragmatismo che si traduce nell'esigenza imperativa di focalizzare le scarse risorse disponibili su obiettivi altamente selettivi.

Le priorità strategiche individuate dall'esecutivo si concentrano sul contrasto all'erosione del potere d'acquisto e sul sostegno all'occupazione giovanile:

  1. Defiscalizzazione dei neoassunti Under 30: Viene introdotta un'imposta di favore (con un'aliquota sostitutiva ipotizzata al 5%) applicabile ai primi redditi da lavoro dei giovani che fanno il loro ingresso nel mercato occupazionale. Una misura volta ad alleviare il carico fiscale sui salari d'ingresso e a stimolare i datori di lavoro ad accordare incrementi retributivi reali.

  2. Misure mirate per la terza età indigente: Per gli over 75 caratterizzati da fasce reddituali basse, si ipotizza l'erogazione di una carta di sostegno economico (con un valore compreso tra 300 e 500 euro) destinata alla copertura di spese mediche essenziali, quali prestazioni odontoiatriche e farmaci.

  3. Estensione contingentata della Flat Tax per gli autonomi: Rinunciando per ragioni di costo a una riduzione generalizzata delle aliquote Irpef per il ceto medio, l'esecutivo intende innalzare da 85mila a 100mila euro il tetto dei ricavi per l'accesso al regime forfettario degli operatori autonomi. Tuttavia, per soddisfare i paletti pattuiti con la Commissione UE in materia di IVA, oltre la soglia degli 85mila euro rimarrà in vigore l'assoggettamento ordinario all'imposta sul valore aggiunto.

  4. Rimandulazione delle perequazioni pensionistiche: Di fronte all'impennata della spesa previdenziale spinta dai trascinamenti inflazionistici, il Governo prevede un ridimensionamento dell'indicizzazione per gli assegni medio-alti, così da recuperare i fondi necessari per rafforzare le pensioni minime.

Il confronto con Bruxelles: clausole di salvaguardia e margini di flessibilità

Il perimetro d'azione della politica economica nazionale si incrocia inevitabilmente con i negoziati in corso presso i palazzi dell'Unione Europea. Roma confida di poter attivare la clausola di salvaguardia legata alle spese straordinarie in materia di transizione energetica e difesa, per una flessibilità complessiva stimata in 29 miliardi di euro nel biennio.

Per il solo anno 2027, lo scostamento di bilancio richiesto ammonta a 14,5 miliardi di euro, cifra che copre oltre la metà dell'intero valore della manovra finanziaria (pari a circa 23,5 miliardi). La parte restante delle coperture (circa 9 miliardi di euro) dovrà basarsi per circa 5 miliardi su contributi e prelievi strutturati a carico del comparto bancario, assicurativo e finanziario.

Voce di Copertura / DestinazioneImporto Stimato (Miliardi €)Note e Condizioni
Flessibilità UE (Spese Energia e Difesa)14,5

In fase di valutazione analitica da parte della Commissione

Contributo Settore Creditizio e Assicurativo~5,0

Oggetto di trattativa con gli istituti finanziari

Risorse aggiuntive da reperire~4,0

Efficientamenti e tagli di spesa

Volume complessivo della Manovra23,5

Totale risorse stanziate

La Commissione europea osserva il percorso con apertura ma senza concedere assegni in bianco: i portavoce dell'esecutivo UE hanno chiarito che le singole misure — come gli incentivi alla mobilità sostenibile, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle scuole, e i bonus per la riqualificazione abitativa — dovranno superare un vaglio rigoroso sulla loro reale efficacia e sulla rispondenza all'obiettivo di affrancamento dalle fonti fossili.

La rivoluzione silenziosa della previdenza integrativa: autonomia, rendimenti e analfabetismo finanziario

Mentre la previdenza pubblica è stretta tra vincoli di bilancio e contenziosi giurisprudenziali, il settore della previdenza complementare registra un'evoluzione profonda, trainata dalle riforme introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

Il dato politico ed economico più rilevante è la forte adesione dei lavoratori al principio della sovranità decisionale sulle proprie risorse: ben l'86,8% degli iscritti esprime un parere favorevole alla possibilità di scegliere liberamente le modalità di riscatto e liquidazione del capitale accumulato, superando la rigidità della rendita vitalizia tradizionale.

I dati pubblicati dall'organo di vigilanza (COVIP) ed elaborati nel rapporto Assogestioni-Censis evidenziano la crescita del comparto nei primi sei mesi del 2026:

  • Numero totale di posizioni: Oltre 12,2 milioni di posizioni aperte, che corrispondono a più di 11 milioni di lavoratori iscritti (al netto dei rapporti multipli), grazie a un incremento di 558.000 unità nel solo primo semestre.

  • Patrimonio gestito: Il totale delle risorse destinate alle prestazioni previdenziali ha raggiunto i 273,2 miliardi di euro, registrando una crescita del 4,3% nei primi sei mesi dell'anno.

  • Rendimenti di lungo periodo (2016 - Giugno 2026):

    • Comparti azionari: Rendimento medio annuo compreso tra il 5,2% e il 5,6%.

    • Comparti bilanciati: Rendimento medio annuo compreso tra il 2,2% e il 3,2%.

Le preferenze sui meccanismi di riscatto

Le nuove opzioni introdotte dalla normativa rispondono a differenti strategie di pianificazione personale:

[Preferenze sulle opzioni di riscatto previdenziale]

Prelievi liberi (Senza frequenza fissa)   : ========================================> 49,5%
Rendita a durata definita (Aspettativa)  : ==============================> 38,7%
Erogazione frazionata (Minimo 5 anni)    : =========> 11,8%

Mentre le prime due opzioni sono operative dal 1° luglio 2026, la modalità di erogazione frazionata pluriennale entrerà ufficialmente in vigore sabato 31 ottobre 2026.


Il paradosso dell'informazione e la sfida per il Paese

A fronte di un grande apprezzamento per la flessibilità, emerge un forte divario informativo:

  • Il 56,2% dei lavoratori ammette di non conoscere i contenuti della riforma previdenziale.

  • Solo il 9,1% dichiara una conoscenza approfondita e dettagliata delle norme.

  • La conoscenza è più elevata tra le coorti giovanili tra 18 e 35 anni (48,6%) rispetto ai lavoratori tra 46 e 50 anni (35,7%) e risulta superiore tra i lavoratori dipendenti (44,7%) rispetto agli autonomi (38,9%).

Di fronte alla complessità delle scelte, l'apporto della consulenza professionale rimane un punto fermo per il 76,2% degli intervistati, mentre l'adozione di piattaforme digitali e sistemi di intelligenza artificiale incontra il favore del 44,3% del campione, confermando che la tecnologia viene percepita come un valido supporto informativo ma non come un sostituto della fiducia personale.


Come figure impegnate nella politica, nella gestione delle aziende e nell'amministrazione delle risorse umane, ci troviamo di fronte a una svolta decisiva:

  1. Sostenibilità e Giustizia Sociale: Non è possibile pensare alla tenuta del sistema Paese senza garantire retribuzioni d'ingresso adeguate ai giovani e una reale certezza del diritto previdenziale per chi lavora in ambito europeo.

  2. Utilizzo della Leva Fiscale: Le misure di defiscalizzazione e l'ampliamento della Flat Tax devono essere strutturate in modo da non penalizzare la progressività complessiva né creare distorsioni tra lavoratori autonomi e dipendenti.

  3. Cultura Finanziaria e Welfare Aziendale: La crescita della previdenza integrativa dimostra che i lavoratori chiedono tutela e flessibilità. È compito del sistema produttivo e delle istituzioni accompagnare i cittadini con strumenti d'informazione chiari e percorsi di consulenza accessibili.

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