La Commissione Europea ha autorizzato lo sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato per i giovani under 36 introdotto dalla legge di Bilancio 2021.
Lo sgravio è previsto
per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di un precedente
contratto a termine effettuate nel biennio 2021-2022.
Lo sgravio è pari
al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore nel limite di 6000 euro
annui.
Per l’operatività
si attendono le disposizioni da parte dell’Inps.
L'INL, con la nota
14 settembre 2021, n. 1363, fornisce le istruzioni operative con riferimento
alla modifica alla disciplina delle causali nel contratto a tempo
determinato introdotta dal decreto Sostegni bis.
L'Ispettorato
chiarisce che ai contratti collettivi è permesso
individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà
possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12
mesi ma solo fino al 30 settembre 2022 e sottolinea che il limite
temporale di applicazione della disciplina si riferisce soltanto alla prima
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore
a 12 mesi e non anche alle proroghe o rinnovi di tali contratti.
Nuove causali
I contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più` rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria possono individuare specifiche
esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di
durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi. Deve trattarsi di
esigenze specifiche e concrete.
La contrattazione
collettiva non può dunque utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni
"di carattere tecnico, produttivo, organizzativo...") che richiedano
ulteriori declinazioni all'interno del contratto individuale.
Proroghe e rinnovi
Le nuove
indicazioni riguardano anche gli istituti del rinnovo e della proroga: con le
modifiche introdotte con il decreto Sostegni bis, e` possibile rinnovare
o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni
della contrattazione collettiva.
Limiti temporali
La possibilità di
stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo
le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva è ammessa solo
fino al 30 settembre 2022. Tale termine va riferito alla formalizzazione
del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi
tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Non ci sono
invece limitazioni temporali specificamente riferiti alla proroga o al
rinnovo di contratti a termine in ragione delle causali previste dalla
contrattazione collettiva, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i
contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione
collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.
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