È stato pubblicato il D. L 127/2021 che prevede l’obbligo di esibizione della certificazione verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, anche nel settore privato, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Sono esclusi
dall’esibizione del green pass i soggetti esentati dal vaccino, a patto che
producano comprovata certificazione medica.
I datori di lavoro hanno
l’onere di controllare l’esibizione del green pass, anche a campione, sia per i
propri dipendenti che per i soggetti esterni che accedono ai locali aziendali.
Entro il 15/10/2021,
pertanto, le aziende sono tenute a definire le modalità operative per l'organizzazione
delle verifiche. Possibilmente i controlli dovranno avvenire al momento dell’acceso
nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro
dovranno, inoltre, individuare, con atto formale i soggetti incaricati
dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.
I lavoratori che non
sono in possesso della certificazione verde al momento dell’accesso ai luoghi
di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della
certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenza
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza
ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Per le imprese fino
a 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro
può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del
contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un massimo di 10 giorni,
rinnovabili per una sola volta entro il 31 dicembre 2021.
Il lavoratore, in
caso di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza del green pass, è punito con
una sanzione da 600 euro a 1.500 euro.
I datori di lavoro che non rispettano gli obblighi previsti sono puntiti con una sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.
Nessun commento:
Posta un commento