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giovedì 11 novembre 2021

L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche

GOVERNO PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE

(DECRETO LEGGE N. 146 DEL 21/10/2021 PUBBLICATO IN G.U N. 252 DEL 21/10/2021)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L 146/2021, chiamato anche Decreto Fiscale.

Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 22 Ottobre 2021.

Di seguito le principali novità.

AREA LAVORO

Art 8: Quarantena

Sono stati previsti finanziamenti anche per l’anno 2021 per la tutela come malattia per i lavoratori che si trovano in quarantena.

Infatti fino al 31/12/2021, per i lavoratori dipendenti del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva   è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e   non   è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti per i propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità economica di malattia a carico dell’Inps.

Pertanto è riconosciuto al datore di lavoro un rimborso forfettario solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.

 Il rimborso è erogato dall' Inps, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica da trasmettere all’Inps.

Art. 9 Congedi parentali

Fino al 31/12/2021 i dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, possono astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell'infezione da Covid-19  e  alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

In caso di figli disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della L. 104/92, il congedo è riconosciuto indipendentemente dall’età del figlio.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario, fruiti a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 22/10/2021 possono essere convertiti su domanda nel congedo in esame.

I genitori di figli conviventi di età fra 14 e 16 anni, alternativamente all'altro, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in esame oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è' sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo salvo che sia genitore anche di altri figli avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna misura.

I genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto per i figli conviventi minori di 14 anni, ad uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Art. 11 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Sono previste ulteriori settimane di ammortizzatori sociali covid.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22/10/2021 domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle sono stanziate ulteriori 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

I nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo previsto dalla Legge, decorso il periodo autorizzato.

Le domande di accesso devono essere presentate all’Inps a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2021).

 In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore.

Ai datori che utilizzino i trattamenti di integrazione salariale in esame resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e delle procedure per licenziamenti collettivi per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Art. 11 co. 15: Somministrazione

Viene soppresso il quinto periodo dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs 81/2015.

Pertanto nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, sarà possibile per l'utilizzatore impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Questa possibilità era prevista fino al 31 dicembre 2021. Il decreto fiscale elimina la scadenza temporale pertanto sarà possibile usufruirne anche successivamente all’anno 2021.

Art. 13: Sicurezza sul lavoro

Vengono previste alcune misure per contrastare il lavoro in nero e aumentare i controlli in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto precisa che l’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare il provvedimento di sospensione quando riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. L'impresa per tutto il periodo di sospensione non potrà contrattare con la pubblica amministrazione.

AREA FISCALE

Art. 2: Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 sono previsti 150 giorni per effettuare il versamento. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

 

Art. 3: Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni

Per i piani di rateazione in essere alla data della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate (e non 10) anche non consecutive.

Pertanto i debitori, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

 

GOVERNO: PUBBLICATE LE FAQ SUL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO (FAQ DEL 12/10/2021)

Sono state pubblicate sul sito istituzionale del Governo le risposte alle domande frequenti sul Green Pass in ambito lavorativo.

Di seguito i chiarimenti.

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

 

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio,
 
5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
 
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
 
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
 
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
 
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
 
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
 
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

GOVERNO: AGGIORNATE LE FAQ SUL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO (FAQ DEL 15/10/2021)

Sono state aggiornate le Faq relative al Green pass in ambito lavorativo.

Di seguito le ultime domande.

 

12. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?

No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

 

13. L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?

Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.

 

14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?

Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

 

15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?

Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.

È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.

 

16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?

I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

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