GOVERNO PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE
(DECRETO LEGGE N. 146 DEL 21/10/2021 PUBBLICATO IN G.U N. 252 DEL 21/10/2021)
È stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il D.L 146/2021, chiamato anche Decreto Fiscale.
Le disposizioni
entrano in vigore a partire dal 22 Ottobre 2021.
Di seguito le
principali novità.
AREA LAVORO
Art 8: Quarantena
Sono stati previsti
finanziamenti anche per l’anno 2021 per la tutela come malattia per i
lavoratori che si trovano in quarantena.
Infatti fino al 31/12/2021,
per i lavoratori dipendenti del settore privato, il periodo trascorso in
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva è equiparato a malattia ai fini
del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di
comporto.
Per il periodo dal
31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore
privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, esclusi i
datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli
oneri sostenuti per i propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità
economica di malattia a carico dell’Inps.
Pertanto è
riconosciuto al datore di lavoro un rimborso forfettario solo nei casi in cui
la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità
agile.
Il rimborso è erogato dall' Inps, per un
importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del
datore di lavoro di apposita domanda telematica da trasmettere all’Inps.
Art. 9 Congedi
parentali
Fino al 31/12/2021 i
dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, alternativamente all'altro
genitore, possono astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o
in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza,
alla durata dell'infezione da Covid-19 e
alla durata della quarantena del figlio
disposta dalla ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.
In caso di figli
disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della L.
104/92, il congedo è riconosciuto indipendentemente dall’età del figlio.
Il congedo può
essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per i periodi di
astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta
da contribuzione figurativa.
Gli eventuali
periodi di congedo parentale ordinario, fruiti a decorrere dall'inizio
dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 22/10/2021 possono essere convertiti su
domanda nel congedo in esame.
I genitori di figli
conviventi di età fra 14 e 16 anni, alternativamente all'altro, hanno diritto
di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui
un genitore fruisce del congedo in esame oppure non svolge alcuna attività
lavorativa o è' sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo
salvo che sia genitore anche di altri figli avuti da altri soggetti che non
stiano fruendo di alcuna misura.
I genitori iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto per i figli conviventi
minori di 14 anni, ad uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità
pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai fini della determinazione dell’indennità
di maternità.
La medesima indennità
è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Art. 11 Ulteriori
disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Sono previste
ulteriori settimane di ammortizzatori sociali covid.
I datori di lavoro
privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all'emergenza sanitaria possono
presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22/10/2021 domanda di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata
massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Per i datori di
lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e
di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle sono
stanziate ulteriori 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e
il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti
concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
I nuovi periodi di
trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti ai datori di lavoro ai
quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo previsto
dalla Legge, decorso il periodo autorizzato.
Le domande di
accesso devono essere presentate all’Inps a pena di decadenza, entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il
termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2021).
In caso di pagamento diretto, il datore di
lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a
quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se
posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale
ultima data è posteriore.
Ai datori che utilizzino i
trattamenti di integrazione salariale in esame resta precluso l'avvio
delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e delle
procedure per licenziamenti collettivi per tutta la durata della fruizione del
trattamento di integrazione salariale.
Art. 11 co. 15: Somministrazione
Viene soppresso il quinto periodo
dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs 81/2015.
Pertanto nel caso in cui il
contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore
sia a tempo determinato, sarà possibile per l'utilizzatore impiegare in
missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo
lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia
comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò
determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Questa possibilità era prevista
fino al 31 dicembre 2021. Il decreto fiscale elimina la scadenza temporale
pertanto sarà possibile usufruirne anche successivamente all’anno 2021.
Art. 13: Sicurezza sul lavoro
Vengono previste alcune misure per
contrastare il lavoro in nero e aumentare i controlli in tema di salute e sicurezza
sul lavoro.
Il decreto precisa che l’Ispettorato
nazionale del lavoro può adottare il provvedimento di sospensione quando
riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti
occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro e in caso di gravi violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza. L'impresa per tutto il periodo di
sospensione non potrà contrattare con la pubblica amministrazione.
AREA FISCALE
Art. 2: Estensione del
termine di pagamento per le cartelle di pagamento
Per le cartelle
notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 sono previsti 150 giorni per
effettuare il versamento. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno
dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il
recupero del debito.
Art. 3: Nuovi
termini di decadenza per le rateizzazioni
Per i piani di
rateazione in essere alla data della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia,
la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate (e non 10) anche
non consecutive.
Pertanto i debitori,
sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il
termine di pagamento delle rate sospese è differito dal 30 settembre al 31
ottobre 2021.
GOVERNO: PUBBLICATE LE FAQ SUL GREEN PASS IN
AMBITO LAVORATIVO (FAQ DEL 12/10/2021)
Sono
state pubblicate sul sito istituzionale del Governo le risposte
alle domande frequenti sul Green Pass in ambito lavorativo.
Di
seguito i chiarimenti.
1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei
lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel
rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM
12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento
dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1
e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino
ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento,
che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia
antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a
campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in
servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo
su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro,
pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica
quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche
potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code
del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici,
inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA,
realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione
asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati
che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale
istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni
pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio
dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in
modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale
del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi
per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di
lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il
vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente
l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del
relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa
documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di
appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono
il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al
luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne
abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà
possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale,
dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori
di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro
che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio
pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza
diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di
aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola
volta.
Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai
fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che
accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del
Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi
applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti
collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass
qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale,
avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per
la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non
concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa
anzianità di servizio,
5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori
che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione
o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di
somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la
propria prestazione.
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che
prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle
mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo
del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere
superati i protocolli e le linee guida di settore.
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di
vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei
conducenti di NCC.
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei
servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i
clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali
dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a
chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che
prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle
sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa
o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al
controllo.
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green
pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte
del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a
rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il
preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche
previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass
rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
GOVERNO: AGGIORNATE LE FAQ SUL GREEN PASS IN
AMBITO LAVORATIVO (FAQ DEL 15/10/2021)
Sono
state aggiornate le Faq relative al Green pass in ambito lavorativo.
Di
seguito le ultime domande.
12.
Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere
valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No.
Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il
primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di
lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.
13.
L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio
sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?
Sì.
L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta
servizio sia all’aperto o al chiuso.
14.
Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?
Le
aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende
sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.
15.
I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere
alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il
possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi
deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile
utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?
Il
possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano
svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche
amministrazioni italiane.
È
possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di
carico/scarico.
I contratti di lavoro stipulati per
sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina
generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto
degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive
modifiche ed integrazioni.
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