DECRETO LEGGE: DECRETO CAPIENZE (DECRETO LEGGE N. 139/2021)
Con D.L. 8
ottobre 2021, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'8
ottobre 2021, n. 241, che è entrato in vigore il 9 ottobre 2021, sono previste
disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e
ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in
materia di protezione dei dati personali.
In particolare, per
quanto riguarda la materia lavoro, è stato introdotto l'art. 9-octies al
D.L. n. 52/2021, con il quale il datore di lavoro, sia nel settore pubblico
che in quello privato, in caso di specifiche esigenze organizzative volte a
garantire l'efficace programmazione del lavoro può richiedere, preventivamente,
al lavoratore una comunicazione relativa al mancato possesso del
certificato verde Covid-19. La comunicazione del lavoratore dovrà essere
fornita con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze
organizzative.
Inoltre, in materia
di protezione dei dati personali, sono state introdotte, in
coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla
disciplina prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), del
trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico.
INL: DISTACCO TRANSNAZIONALE DI LAVORATORI (INL,
CIRCOLARE N. 2 DEL 19 OTTOBRE 2021)
L'Ispettorato
nazionale del lavoro, con la circolare 19 ottobre 2021, n. 2,
fornisce chiarimenti, in materia di distacco transnazionale dei
lavoratori, riguardo alle fattispecie di illecito che presidiano il corretto
adempimento degli obblighi informativi e amministrativi connessi alla
fattispecie del distacco a catena e alle altre disposizioni
introdotte con il D.Lgs. n. 122/2020, che hanno trovato applicazione a decorrere
dal 30 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto.
Le principali
modifiche riguardano la previsione di una disciplina specifica per le
ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena di
lavoratori somministrati, un rafforzamento del nucleo delle tutele già
previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati,
nonché l'ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi
di lunga durata.
Il distacco “a
catena”
L’INL ha posto
attenzione sulla disciplina specifica per le ipotesi di doppi distacchi
o distacchi a catena di lavoratori somministrati.
La norma di
riferimento è l'art. 1, c. 2-bis, D.Lgs. 136/2016, che, così come
modificato dall'attuazione della Direttiva comunitaria, definisce i canoni dei
distacchi “a catena”, che si realizzano quando i lavoratori
somministrati da una agenzia ad una impresa utilizzatrice avente sede nel
medesimo o in un altro Stato membro siano inviati a rendere la prestazione lavorativa
presso un'altra impresa – c.d. destinataria – avente sede in un ulteriore Stato
membro. In questi casi le fattispecie che possono aversi, entrambe disciplinate
dall'art. 1, c. 2-bis, D.Lgs. 136/2016, realizzano il
distacco a catena c.d. “in ingresso” o “in uscita”,
con riferimento allo Stato di effettivo impiego della prestazione lavorativa,
rispetto all'Italia.
Il distacco a
catena “in ingresso”
Si fa riferimento
al distacco a catena in ingresso quando i lavoratori somministrati vengono
impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in
uno Stato membro diverso dall'Italia che intrattiene il rapporto commerciale
con l'agenzia di somministrazione avente sede nello stesso Stato membro della
utilizzatrice o in altro Stato membro.
I requisiti che
vengono individuati ai fini della verifica della genuinità del rapporto sono
rappresentati dalla necessità che:
- il distacco
origini necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di
lavoro (c.d. “primo anello della catena”);
- l'agenzia di
somministrazione e l'impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso
Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall'Italia;
- il rapporto
commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia
(c.d. “secondo anello della catena”) non può essere una
somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di
diversa natura, rientrante nella più vasta accezione di prestazione
transnazionale di servizi che può consistere, ad esempio, in un contratto di
appalto/subappalto oppure in un distacco infragruppo o presso filiale
dell'impresa utilizzatrice, con sede in Italia.
Quest'ultimo
requisito, premessa la necessaria verifica della sussistenza dei primi due
indicati, rappresenta l'effettivo elemento risolutivo della considerazione
della liceità della fattispecie, considerato il generale divieto, posto dal
nostro ordinamento, di intermediazione privata, con la sola eccezione del
rapporto di somministrazione e del relativo contratto, che può essere
validamente sottoscritto solo dalle agenzie autorizzate a svolgere tale
funzione.
Il distacco a
catena “in uscita”
Il distacco è in
uscita quando l'impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori
somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso
un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi
che, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto
commerciale di somministrazione di lavoro.
Riguardo questa
fattispecie, l'INL chiarisce i limiti configurativi della disciplina recata
dal D.Lgs. 136/2016, considerando che i
distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione
lavorativa è resa. L'attenzione che deve essere rivolta in questi casi perciò
si limita, oltre all'assolvimento degli oneri informativi in capo all'impresa utilizzatrice
nei confronti dell'agenzia di somministrazione, al divieto della doppia
somministrazione, laddove si verifichi la natura fraudolenta del distacco.
L'unicità della
somministrazione
La circolare
chiarisce poi un elemento fondamentale, che rappresenta la garanzia della
effettività e dell'efficacia dei controlli, ed è indicativo delle finalità
della normativa di protezione dei lavoratori nella fattispecie in discorso.
Requisito che è
comune ad entrambe le ipotesi di distacco a catena. In ogni caso, come previsto
dalla norma ed evidenziato con il documento di prassi, il lavoratore è
considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale
intercorre il rapporto di lavoro. Conseguentemente, come espresso in
maniera chiara dall'INL, “nonostante il lavoratore sia interessato da
ulteriori invii presso diversi operatori economici aventi sede in altri Stati
membri, il soggetto distaccante responsabile del trattamento economico e
normativo e degli adempimenti formali va individuato in ogni caso nell'agenzia
di somministrazione (datore di lavoro), sulla quale ricadono i relativi
obblighi (obbligo comunicazione distacco, nomina referenti in Italia, obbligo
di applicazione delle condizioni di lavoro e occupazione più favorevoli).”
La previsione, condivisibile,
risponde come premesso a quelle esigenze di tutela in caso di circolarizzazione
della prestazione lavorativa, affinché sia possibile controllare che questa
avvenga nell'ambito dei limiti di liceità previsti dal nostro ordinamento, ed
impedendo che fenomeni di intermediazione fraudolenta possano insinuarsi nella
pratica, sterilizzandone gli effetti, con la garanzia dei diritti dei lavoratori
ascritta comunque a soggetti individuati ed autorizzati, come le agenzie di
somministrazione.
INL: MATERNITÀ - PROCEDURE DI RILASCIO DEI
PROVVEDIMENTI (INL, NOTA N. 1150 DEL 13/10/2021)
L'Ispettorato
nazionale del lavoro, con nota 13 ottobre 2021, n. 1550, fornisce
chiarimenti in merito alle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione
anticipata e post partum di cui al D. Lgs. n. 151/2001, con
particolare riferimento alla necessità di individuare la data di decorrenza
dell'interdizione per mansioni o condizioni di lavoro a rischio di cui
all'art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001.
Infatti, una prima
questione attiene proprio alla necessità di individuare la data di decorrenza
dell'interdizione nei casi cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e c),
del D.Lgs. n. 151/2001 - "quando le condizioni di lavoro o ambientali
siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino" e "quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni" - chiedendo se la stessa debba coincidere con quella
dell'istanza ovvero con quella del provvedimento autorizzatorio rilasciato
dall'Ispettorato territoriale del lavoro.
Al riguardo
l'Ispettorato ricorda che l'art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 -
tuttora vigente in forza della disposizione contenuta nell'art. 87 del D.Lgs.
n. 151/2001 - individua nel provvedimento emanato dall'Ispettorato, entro
7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto
necessario per l'astensione dal lavoro. Ne deriva che l'astensione
decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso.
La disciplina
contempla una sola ipotesi in cui l'Ispettorato può
disporre l'immediata decorrenza dell'astensione dal lavoro ed
è quella prevista dall'art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 secondo il quale
"ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del
lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il
datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (...), produca una dichiarazione
di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi
tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad
altre mansioni".
Con riferimento al
quesito inerente l'interdizione post partum, l'Ispettorato ricorda
che il principio contenuto nell'art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n.
151/2001 - secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non
goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo
da fruire dopo il parto - trova applicazione anche nelle ipotesi di
interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di
congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della
fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
In tal senso, deve
essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i
sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a
causa del parto prematuro.
Del resto, nel
"Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post
partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla
salute della donna o del bambino" è già prevista l'indicazione della data
presunta del parto nonché l'allegazione del certificato/autocertificazione di
avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante
partum non goduti.
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