INPS: FONDO DI SOLIDARIETA’ AZIENDE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI (INPS CIRCOLARE N. 37 DEL 07/03/2022)
L’Inps fornisce le indicazioni operative per le prestazioni relative al fondo di solidarietà del settore dei servizi ambientali.
Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, nonché in presenza di processi di agevolazione all’esodo.
L’Istituto precisa che nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è comunque tenuto all’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale.
Alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.
Le domande sono accolte nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda.
PRESTAZIONI ORDINARIE
ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
L’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali può essere richiesto per le seguenti causali:
• integrazione salariale ordinaria (CIGO): situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato;
• integrazione salariale straordinaria (CIGS): riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività dell'impresa o di un ramo di essa; contratti di solidarietà.
L’assegno di integrazione salariale è pari all’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura non superiore, per l’anno 2021, ai massimali previsti pari a € 998,18, per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.159,48, e a € 1.199,72, per retribuzioni superiori a € 2.159,48.
La riforma degli ammortizzatori sociali, di cui alla legge n. 234/2021, ha previsto un unico massimale, che per l’anno 2022 è pari a € 1.222,51.
La prestazione è corrisposta per un periodo non superiore a 13 settimane in un biennio mobile.
In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale il datore di lavoro ha l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
La domanda di accesso al trattamento va presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. Le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021.
Il conguaglio delle prestazioni in uniemens deve essere effettuato a pena di decadenza, entro 6 mesi:
• dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;
• dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.
PRESTAZIONE INTEGRATIVA ALLA NASPI
L'integrazione dell’indennità Naspi è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22.
In caso di ricorso alle prestazioni integrative è previsto l’obbligo, a carico del datore di lavoro e per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, del versamento di un contributo straordinario mensile addizionale nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito.
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
Viene stabilito un ulteriore contributo a carico del datore di lavoro pari a 10 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova.
PARTE TECNICA
COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS
Per tutte le istanze presentate a partire da ottobre 2021 i datori di lavoro o i loro intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).
I datori di lavoro o i loro intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket.
A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).
Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali sono i seguenti:
Codice Descrizione
AIO Assegno di integrazione salariale
AIS Assegno di integrazione salariale
per contratto di solidarietà
Le matricole che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di autorizzazione “1Z” del Fondo in trattazione.
ESPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE E DEL CONGUAGLIO DI ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:
- nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
- negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> vanno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tale fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale di nuova istituzione:
Codice Descrizione
A103 ctr. Addizionale su assegno Integrazione salariale - aziende del settore dei servizi ambientali
A106 ctr. Addizionale su assegno Integrazione salariale per contratto di solidarietà- aziende del settore dei servizi ambientali
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> vanno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale di nuova istituzione:
Codice Descrizione
L008 Conguaglio assegno Integrazione salariale aziende del settore dei servizi ambientali
L013 Conguaglio assegno Integrazione salariale per contratto solidarietà - aziende del settore dei servizi ambientali
Si rammenta, inoltre, che i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato, ai fini del conguaglio della prestazione, valorizzeranno il codice causale già in uso “L007” e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il codice causale già in uso “L021” all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF , i datori di lavoro opereranno come segue (per periodi decorrenti dal 01 gennaio 2022).
Per gli ANF spettanti per il periodo AIO/AIS, i datori di lavoro compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale già in uso “L023”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, inseriranno il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> indicheranno l’AnnoMese di riferimento;
- nell’ elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
INPS: ACCESSI PENSIONISTICI ANTICIPATI PER L’ANNO 2022 (INPS CIRCOLARE N. 38 DEL 08/03/2022)
L’Inps fornisce le indicazioni relative alla maturazione dei requisiti pensionistici per l’anno 2022.
Di seguito i dettagli.
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
Per il triennio 2019-2021 è previsto un accesso pensionistico anticipato, c.d “quota 100”, per i lavoratori che maturano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
La Legge di Bilancio 2022 introduce Quota 102, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata, che raggiungono entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data.
ll trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi.
In caso di periodi oggetto di riscatto, ai fini della maturazione del diritto a pensione, sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
L’istituto infine chiarisce che è possibile finalizzare l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà anche per il perfezionamento, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti previsti per Quota 102.
INPS: CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO CON FIGLI A CARICO CON DISABILITÀ (INPS, CIRCOLARE 39/2022)
L’INPS, con la circolare n. 39 del 2022, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda per l’accesso al bonus figli disabili. La misura prevede un contributo, pari ad un massimo di 500 euro, a favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. L’istanza per la richiesta del contributo ha valenza annuale e deve essere presentata, esclusivamente in via telematica all’INPS, dal 1° febbraio al 31 marzo per il 2022 e il 2023.
Contributo e ambito di applicazione
Il contributo mensile ha un importo massimo pari a 500 euro netti e viene erogato per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato (reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo) o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale.
Il nucleo deve comprendere figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%).
Il genitore richiedente deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio italiano, che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, regolare permesso di soggiorno;
b) ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
c) essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
d) parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano. Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.
Presentazione della domanda
La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- portale web;
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.
Gestione delle domande e verifica dei requisiti
Acquisita la domanda, l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo economico in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.
L’INPS provvede direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-patrimoniale. Gli altri requisiti, autocertificati nella domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle Amministrazioni competenti alla verifica degli stessi.
I requisiti economici di accesso al contributo si considerano posseduti per tutta la durata dell’attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Misura del beneficio e modalità di erogazione
In caso di accoglimento della domanda, il contributo in è liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
- 300 euro mensili, nel caso di due figli;
- 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.
In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate:
- dai richiedenti con ISEE più basso;
- richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (art. 4, comma 4, del decreto interministeriale).
Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN (cfr. il messaggio n. 471/2022).
Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda a partire dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022.
Decadenza del beneficio
La decadenza dal beneficio interviene, in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:
- decesso del figlio;
- decesso del richiedente;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento del figlio a terzi.
Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
INPS: TUTELE PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO ASSICURATI PER LA MALATTIA (INPS, MESSAGGIO N. 1126/2022)
Con il messaggio 11 marzo 2022, n. 1126, l'Inps, in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, comunica che fino al 31 marzo 2022, in corrispondenza con il dichiarato periodo di emergenza sanitaria, si applicano in favore di questi lavoratori le tutele in materia di lavoro agile e l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
Con il decreto del 4 febbraio 2022 il Ministero della sanità ha fornito l'elenco delle patologie riconosciute per avere accesso alle misure.
In particolare, fino al 31 marzo 2022:
- è previsto lo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022 (art. 26, comma 2-bis, D.L. n. 18/2020);
- il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica (art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020).
Gli oneri a carico dell'Inps, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali di cui all'art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
In merito, invece, all'equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dall'art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, l'Inps puntualizza che non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell'Inps, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021.
Infine, l'Istituto sottolinea che per la gestione delle pratiche a pagamento diretto con certificati afferenti alla tutela di cui al all'art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, le Strutture territoriali Inps provvederanno, sulla base delle valutazioni medico legali, all'istruttoria amministrativa degli eventi verificatisi nel 2022 fino alla data del 31 marzo 2022.
Allo scopo di recepire le descritte disposizioni normative, gli applicativi gestionali in uso per i pagamenti diretti sono stati adeguatamente aggiornati.
INPS: RIAPERTURA TERMINI DOMANDE DI CIGO PER IL SETTORE DELL’INDUSTRIA TESSILE (INPS MESSAGGIO N. 1060 DEL 07/03/2022)
L’Inps fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di Cigo ai sensi del D.lgs n. 148/2015 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, sono stati esclusi dai trattamenti di integrazione salariali previsti dal DL 146/2021, in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto Sostegni-bis.
Le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività per il periodo 01/10/2021-31/12/2021 dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.
INPS: ESONERO CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE (INPS CIRCOLARE N. 43 DEL 22/03/2022)
L’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero introdotto dalla L.234/2021.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Possono usufruire dell’esonero i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, inclusi gli apprendisti.
L’agevolazione è applicabile da gennaio 2022 a dicembre 2022.
L’esonero spetta purché la retribuzione mensile non ecceda i 2692 euro maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Pertanto nel mese di dicembre troverà applicazione sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità laddove inferiore o uguale a 2.692 euro
Se i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
L’esonero non trova invece applicazione su altre mensilità aggiuntive eventualmente previste in aggiunta alla tredicesima dai contratti collettivi.
L’agevolazione non rientra fra gli incentivi all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, non comporta benefici in capo al datore di lavoro, pertanto non è subordinata al possesso del Documento unico di regolarità contributiva.
L’esonero in esame è cumulabile con altri esoneri contributivi nei limiti della contribuzione dovuta.
PARTE TECNICA
ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS
I datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo 2022 i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, iseguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
-nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento
dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
INPS: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI PARTICOLARMENTE FATICOSI E PESANTI ENTRO IL 1° MAGGIO 2022 PER I LAVORATORI CHE MATURANO I REQUISITI AGEVOLATI PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 (INPS, MESSAGGIO N. 1201/2022)
L’INPS, nel messaggio n. 1201 del 16 marzo 2022, l’INPS fornisce le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi.
Lavoratori notturni a turni
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti. I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi.
I lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
Presentazione della domanda
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 1° maggio 2022 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione dell’accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016 dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
INPS: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2022 - ASSEGNO EROGATO DAL FIS E CHIARIMENTI INPS (INPS, MESSAGGIO N. 1282/2021)
L'Inps con il messaggio 21 marzo 2021, n. 1282, interviene nuovamente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate della L. n. 234/2021 - c.d. legge di Bilancio 2022 - e D.L. n. 4/2022 - c.d. decreto Sostegni-ter - fornendo chiarimenti sull'art. 3, c. 5-bis, D. Lgs. n. 148/2015, con riferimento agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno di integrazione salariale relativi all'anno 2022, e soffermandosi anche sui limiti temporali di durata dell'intervento e della procedura di consultazione sindacale.
In base al citato art. 3, c. 5-bis, D. Lgs. n. 148/2015, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è disposto il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
I principi di carattere generale attinenti agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e oggetto di riordino producono effetti sulle richieste di trattamenti relativi a periodi in cui l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca a decorrere dal 1° gennaio 2022; le modifiche non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Tuttavia, in ordine alla portata della disposizione di cui al comma 5-bis citato, l'Inps, di concerto con il Ministero del lavoro ritiene che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l'assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma; la medesima modalità di calcolo è applicata anche all'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148 del 2015, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.
Limiti temporali dell'assegno erogato dal FIS
Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per una durata massima pari a:
a) tredici settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
b) ventisei settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Tali limiti massimi possono essere calcolati avuto riguardo non a un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell'orario contrattuale previsto in azienda.
Per espressa disposizione legislativa, i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono commisurati sulle singole Unità produttive, le quali, a tale fine, devono essere correttamente censite.
Informazione e consultazione sindacale
Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di associazioni di categoria datoriale e da parte degli intermediari. Qualora le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.
Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
L'Inps infine conferma che, ferma restando la legittimità dei provvedimenti adottati, è possibile per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale.
INPS: FONDO BILATERALE ATTIVITA’ PROFESSIONALI (INPS MESSAGGIO N. 1147 DEL 14/03/2022)
L’Inps modifica parzialmente il messaggio 772/2022 n merito al versamento del contributo ordinario del fondo in esame.
Pertanto ai fini del versamento del contributo ordinario, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
• in <CausaleADebito> , il codice “M131” o “M149” già in uso;
• in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
• in <SommaADebito>, l’importo del contributo:
pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M149);
pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M131)
INPS: NUOVA MODALITÀ DI INVIO DEI FLUSSI DI PAGAMENTO DIRETTO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE, CIGO, CIGD E ASO, INTRODOTTA DALL’ARTICOLO 8, COMMA 5, DEL DECRETO–LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41. DIFFERIMENTO DEL PERIODO TRANSITORIO (INPS, MESSAGGIO N. 1320_2022)
L'Inps, con il messaggio 23 marzo 2022, n. 1320, interviene nuovamente sulle modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO, dal 1° gennaio 2022 assegno di integrazione salariale ex L. n. 234/2021 - AIS), connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i quali è stata prevista una fase transitoria, già prorogata a tutto il 2021, in cui l'invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig" o con il modello "SR41", comunicando l'ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022.
La scelta viene operata dal datore di lavoro al momento dell'invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da "aprile 2021".
Le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig".
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig" o il modello "SR41".
Il sistema "SR41" dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo sistema "UniEmens-Cig":
- i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello "SR43" semplificato;
- le richieste di pagamento diretto della prestazione dell'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello "SR41 semplificato".
INPS: CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ORDINI PROFESSIONALI PER I PROPRI DIPENDENTI (INPS CIRCOLARE N. 40 DEL 15/03/2022)
L’Inps chiarisce che il personale degli Ordini e dei Collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), fatta salva l’iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla legge n. 379/1955.
L’istituto inoltre specifica che attesa la loro natura giuridica pubblica, gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento:
delle prestazioni economiche di malattia e di maternità alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
del contributo CUAF se è garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF;
del fondo di Tesoreria;
del Fis
Sono invece obbligati al finanziamento della Naspi.
Nessun commento:
Posta un commento