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giovedì 28 aprile 2022

REDDITO DI LIBERTÀ - in favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà

 INAIL: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ANNO 2022 (INAIL CIRCOLARE N. 13 DEL 02/03/2022)

L’Inail fornisce le indicazioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Sono pertanto esclusi dall’applicazione delle retribuzioni in esame:

Gli Stati dell’Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

o Liechtenstein, 

o Norvegia, 

o Islanda 

o Svizzera. 

Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: 

• Argentina, 

• Australia (Stato del Victoria), 

• Brasile, 

• Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec)

 • Capoverde,

 • Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),

 • ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo)

, • Principato di Monaco,

 • San Marino,

 • Santa Sede

, • Tunisia, 

• Turchia, 

• Uruguay, 

• Venezuela.

Le retribuzioni convenzionali sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore

corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento.

INPS: PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE – PRESTAZIONI INTEGRATIVE COVID (INPS, CIRCOLARE N.42/2022)


L'Inps, con circolare 19 marzo 2022, n. 42 , illustra la disciplina relativa ai trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e fornisce istruzioni in merito alla corretta gestione dell'iter relativo alla tutela integrativa in commento.


Tutela integrativa

La tutela integrativa è concessa:

– solo ai datori di lavoro che hanno unità produttive ubicate nella Provincia di Bolzano;

– relativamente a periodi per i quali si è verificata un'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I periodi, per i quali sussiste un'interruzione dell'attività produttiva, devono avere una durata massima di 8 settimane per singola unità produttiva e devono decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dell'emergenza stessa.

Va precisato che la tutela integrativa rispetto al trattamento di integrazione salariale può essere concessa in caso di esaurimento della tutela prevista dal legislatore nazionale relativamente alla cassa integrazione/assegno ordinario, riferito esclusivamente alle causali Covid-19, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo stato di necessità.


Decorrenza e durata

Il Comitato amministratore ha stabilito che le prestazioni integrative:

– riguarderanno esclusivamente l'anno 2022;

– potranno essere richieste per il periodo emergenziale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per i lavoratori in forza al datore di lavoro alla data del 1° gennaio 2022.


Trattamento economico

La prestazione è pari al trattamento di cassa integrazione ordinaria, comprensiva di contribuzione correlata e di assegno al nucleo familiare.


Beneficiari

Possono richiedere la tutela integrativa tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore economico, incluso quello dell'artigianato, in caso di esaurimento della cassa integrazione o assegno ordinario, anche di qualsiasi altro Fondo, riferiti esclusivamente alla emergenza Covid-19.

La tutela integrativa riguarda i lavoratori sospesi totalmente o parzialmente dalle prestazioni di lavoro per motivi legati a situazioni aziendali connesse all'emergenza da Covid-19.

È altresì importante che i lavoratori beneficiari siano in forza all'azienda alla data del 1° gennaio 2022.

La tutela integrativa può essere dunque concessa ai seguenti beneficiari:

– lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati o quadri, compresi gli apprendisti;

– soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

– dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento previsto;

– lavoratori intermittenti a condizione che abbiano "risposto alla chiamata" prima del verificarsi dell'evento sospensivo o riduttivo dell'attività lavorativa;

– lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, nel caso in cui l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria (Cisoa) per avere già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili.

Dal trattamento sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.


Modalità di accesso alla prestazione

I datori di lavoro interessati all'accesso alla prestazione di trattamento di tutela integrativa devono trasmettere istanza alla Direzione provinciale Inps di Bolzano.

I datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono inoltre inviare l'elenco dei lavoratori coinvolti e il relativo periodo oggetto della domanda alle OO.SS. firmatarie dell'accordo quadro locale del 10 giugno 2020.

È importante sottolineare che ai fini dell'accesso alla prestazione, non è necessaria la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, come ad esempio ferie e permessi.


Misura dell'intervento

La misura della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come definita dall'articolo 3 del decreto legislativo 148/2015, anche in relazione ai massimali. Per l'anno 2022 il massimale di riferimento è pari a 1.222,51 euro.


Autorizzazione

I trattamenti di integrazione salariale per periodi aggiuntivi riconosciuti dal Fondo bilaterale di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige sono concessi dall'Istituto, a domanda del datore di lavoro, previa verifica del rispetto dei previsti limiti di spesa.


Domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%

Unitamente alla richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps sarà possibile chiedere anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI".

Tale scelta porterà alla compilazione obbligatoria dei seguenti dati:

– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento integrativo;

– Iban dei lavoratori interessati;

– ore di trattamento integrativo, per ogni singolo lavoratore.



INPS: PRECISAZIONI SULL’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (INPS COMUNICATO STAMPA DEL 01/03/2022)

L’Inps fornisce alcune indicazioni in merito all ’Assegno per il nucleo familiare e per gli Assegni 

Familiari a decorrere dal 1° marzo 2022, in seguito all’entrata in vigore dell’assegno unico universale.

Pertanto dal 01 Marzo 2022:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico; 

b)continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18  anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Pertanto dal 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare. 

Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF. 

Di seguito uno schema riepilogativo:

ANF SINTESI DAL 01/03/2022

BENEFICIARI DAL 01/03/2022 a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;

  b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;

  c) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;

  d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;

  e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;

  f) Percettori di NASpI;

  g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;

  h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;

  i) Lavoratori in aspettativa sindacale;

  j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

  k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);

  l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

   

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE Il nucleo familiare del richiedente è composto:

  • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;

  • dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

CONDIZIONI Nel nucleo familiare non deve essere presente:

  a) un figlio minorenne a carico;

  b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

  2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

  3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

  4) svolga il servizio civile universale;

  c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età



INPS: PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, MATERNITÀ E TUBERCOLOSI - ANNO 2022 (INPS, CIRCOLARE N. 35/2022)

L'Inps, con la circolare 4 marzo 2022, n. 35, comunica la misura per l'anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti e indica gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2022, l'INPS comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all'indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2022, alla circolare n. 6/2022.

ANNO 2022 - Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi

Soci di cooperative

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2022, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2022, ad euro 48,91.

Lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2022, è pari a euro 44,40.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, i salari applicabili per l'anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili. Il reddito applicabile, per l'anno 2022, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2021 pari a 59,66 euro.

Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari

Per i lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2022 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2021 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2022).

Lavoratori domestici

Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

- euro 7,31 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,25;

- euro 8,25 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,25 e fino a euro 10,05;

- euro 10,05 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 10,05;

- euro 5,32 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata per l'anno 2022, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;

- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde a euro 72.138,50 (pari al 70% del massimale 2021, pari a euro 103.055,00).

La misura dell'indennità di malattia è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.


INPS: PERMESSI L.104 E CONGEDO STRAORDINARIO PER LE UNIONI CIVILI (INPS CIRCOLARE N. 36 DEL 07/03/2022)

L’Inps fornisce le indicazioni per la fruizione dei permessi previsti dalla L.104/1992 nel caso in cui la fruizione sia richiesta per l’assistenza di parenti dell’unito civilmente, in seguito ai chiarimenti e alla tutela antidiscriminatoria della consolidata giurisprudenza dell’Unione Europea.

In seguito alla L.76/2016 i permessi mensili della L. 104/1992 possono essere fruiti:

dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;

dal convivente di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.

Inoltre ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Pertanto per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.

Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Tuttavia il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il convivente di fatto e i parenti dell’altro partner.

Pertanto, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

Anche per quanto riguarda il diritto alla fruizione del congedo straordinario, per i lavoratori del settore privato, va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito.


INPS: DEPENALIZZAZIONE DEL REATO OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI (INPS CIRCOLARE N. 32 DEL 25/02/2022)

L’Inps fornisce i chiarimenti in merito alla depenalizzazione del reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali.

L’omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

Per le fattispecie di illecito amministrativo, l’articolo 16 della legge n. 689/1981 disciplina inoltre il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

La misura ridotta nel caso in trattazione è pari a 16.666 euro.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Dopo la fase istruttoria, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:

- insussistenza del fatto o della violazione legislativa;

- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità;

- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini previsti dalla legge;

- decorso del termine di prescrizione di cinque anni;

- incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni 

- violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore;

- morte di uno o più soggetti responsabili.

In caso di difficoltà economiche è possibile chiedere la rateazione del dovuto, con un minimo di tre ad un massimo di trenta rate.

A tal fine è stato predisposto il modello SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza-Ingiunzione pubblicato sul sito www.inps.it.

La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso non sospende automaticamente l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata.

Il pagamento, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo “SAMM”.


INPS: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNI FAMILIARI (INPS, CIRCOLARE N. 34 DEL 28/02/2022)

L'Inps, con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all'abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari.

L'assegno unico universale spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale a prescindere dalla condizione lavorativa ed è attribuito mensilmente, a partire dal mese di marzo 2022, ai nuclei familiari sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). A partire dal 1° gennaio 2022 possono essere presentate le domande di erogazione della misura, spettante ai nuclei familiari anche in assenza di ISEE.

L'assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

A partire dal 1° marzo 2022, si produrranno i seguenti effetti:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;

b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

In merito ai nuclei c.d. orfanili, l'Inps puntualizza che la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 8, del D.L. n. 69/1988 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l'esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l'Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l'Assegno unico, tenendo conto dei limiti di età previsti dal D.Lgs. n. 230/2021, nonché della condizione di figlio a carico che deve essere verificata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Laddove, invece, il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l'ANF.

Infine, in relazione all'Assegno per il nucleo familiare per i nipoti "a carico dell'ascendente" riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, l'Istituto precisa che per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande volte all'ottenimento di tale prestazione presentate dall'ascendente, in quanto vengono meno i requisiti previsti dalla citata sentenza.

Infatti, con l'istituzione dell'Assegno unico i genitori dei minori finora "a carico dell'ascendente" avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare. L'uscita dei nipoti a carico dal nucleo degli ascendenti consente il riconoscimento, al ricorrere delle previste condizioni, dell'Assegno per nucleo familiare e degli Assegni familiari per i soggetti di cui al punto b).

L'Assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero-familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell'Assegno unico.


INPS: REDDITO DI LIBERTÀ (INPS, MESSAGGIO N. 1053 DEL 2022)

Nel messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022, l’INPS si occupa di Reddito di libertà, con riferimento alle risorse, pari a 3 milioni di euro, destinate a finanziare la misura in favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà allo scopo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/figlie minori.

Assegnazione risorse regionali

Le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget, da trasmettere all’indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it.

L’accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma si perfezionerà con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma ______”.

L’Istituto utilizzerà tali risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima.

Erogazione delle prestazioni

L’Istituto provvederà, quindi, all’erogazione, in unica soluzione, delle prestazioni sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della Regione/Provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400 euro mensili e fino a un massimo di 12 mensilità.


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