INL: INTEGRAZIONE FAQ OBBLIGO COMUNICAZIONE LAVORATORI OCCASIONALI (INL NOTA N. 393 DEL 01/03/2022)
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali.
Di seguito le nuove FAQ:
Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022). Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.
Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008?
Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?
Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall’obbligo.
In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.lgs. n. 81/2008?
No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).
Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.lgs. n. 81/2008?
La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.
Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di Smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008?
No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008?
Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.
È previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero?
Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008.
La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008?
Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.
GAZZETTA UFFICIALE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2022 (GU, LEGGE N. 15/2022)
È stata pubblicata sulla G.U. 28 febbraio 2022, 49, S.O. n. 8, la L. 25 febbraio 2022, n. 15, in vigore dal 1° marzo 2022, di conversione del D.L. n. 228/2021 - c.d. decreto Milleproroghe 2022.
La legge di conversione introduce innanzitutto novità in materia fiscale, tra le quali:
• Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)
Per le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017 trasmesse in ritardo o in maniera errata non sono previste sanzioni per i sostituti d’imposta, purché abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. In questi casi non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).
• Modifiche disciplina aiuti di Stato (art. 20)
Per effetto dell’ulteriore modifica al Temporary Framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), con la quale è stato posticipato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine ultimo, sono state adeguate le disposizioni riguardanti la concessione da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022.
• Proroga regolarizzazione versamenti Irap (art. 20-bis)
Prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine entro il quale è possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap, saldo 2019 e primo acconto 2020, (art. 42-bis, co. 5, del D.L. n. 104/2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio” (art. 24, del D.L. n. 34/2020).
D.L.: DECRETO UCRAINA (D.L. N. 21/2022)
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67 il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina) recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina ". Il decreto, in vigore dal 22 marzo 2022, affronta i seguenti ambiti: contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; misure in tema di prezzi dell'energia; sostegni alle imprese; presidi a tutela delle imprese nazionali; accoglienza umanitaria. In materia lavoro, si segnala il bonus carburante ai dipendenti, la decontribuzione triennale per la riassunzione di lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi e l'estensione di ulteriori settimane di cassa integrazione da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
Il c.d. decreto Ucraina prevede una serie di misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina. Si riportano di seguito le novità previste in materia lavoro.
Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)
Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, D.P.R. n. 917/1986.
Disposizioni in materia di integrazione salariale (art. 11)
Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico.
Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al D.L. n. 21/2022 rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 29 (Fondo di integrazione salariale) e 40 (Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà) del D.Lgs. n. 148/2015 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al D.L. n. 21/2022 che, a decorrere dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015.
Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (art. 12)
L'esonero contributivo in vigore per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (art. 1, comma 119, L. n. 234/2021) è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento.
CONSIGLIO DEI MINISTRI: MISURE URGENTI CONNESSE ALLA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA (DL N. 24 DEL 24/03/2022 PUBBLICATO IN G.U N. 70 DEL 24/03/2022)
È stato pubblicato il DL 24/2022 che prevede disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31.03.2022.
Di seguito le principali novità.
SMART WORKING
Viene prorogata al 30.06. 2022 la disposizione prevista dall’ articolo 90, commi 3 e 4, del DL 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge L. 77/2020.
Pertanto, fino al 30.06.2022 i datori di lavoro privati potranno:
• continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
• ricorrere alla procedura semplificata, comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Come per le precedenti comunicazioni emergenziali, andrà compilato il consueto template in formato xls.
GREEN PASS
Viene confermato fino al 31/03/2022 l’obbligo di green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro per gli over 50.
Pertanto per tutto il mese di aprile per accedere ai luoghi di lavoro sarà sufficiente il green pass base anche per gli ultra cinquantenni.
Inoltre per tutto il mese di aprile sarà necessario il green pass base per accedere:
a) mense e catering;
b) servizi di ristorazione;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;
g) trasporti interregionali o a lunga percorrenza.
D.M.: COLLOCAMENTO MIRATO LINEE GUIDA (D.M., N.43/2022)
In data 17 marzo 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il D.M. 11 marzo 2022, n. 43 contenente le Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, previste dall'art. 1 del D. Lgs. n. 151 del 2015. Le Linee guida rappresentano strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale e, pur non sostituendosi alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione del collocamento mirato sui territori, intendono offrire un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, interventi e metodologie di attuazione.
Gli indirizzi e le proposte contenute nel documento fanno propri i principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e tenendo in considerazione gli obiettivi della recente Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata dalla Commissione Europea. In particolare, si assume la dimensione del lavoro come fondamentale per i percorsi di integrazione sociale delle persone con disabilità e la più ampia realizzazione dei relativi progetti di vita indipendente.
Beneficiari degli interventi delle Linee guida
- Giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all'interno del sistema d'istruzione, che saranno "accompagnati" in un percorso di inclusione sociale e integrazione lavorativa
- Coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi;
- Disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione
Principi e approcci adottati dalle Linee guida
I Centri per l'impiego dovranno provvedere ad assicurare la presenza e la funzionalità di un servizio dedicato di accoglienza ed assistenza per i datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68 del 1999 ma anche per quei datori di lavoro non soggetti all'obbligo di legge che intendano comunque partecipare al sistema dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Il servizio dedicato dovrà svolgere un'attività di consulenza in particolare in ordine agli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto, alle agevolazioni spettanti nonché un'attività informativa.
Una volta che il datore di lavoro abbia presentato una richiesta di avviamento nominativa nel termine di legge, il servizio, nel successivo termine di 30 giorni, dovrà verificare la sussistenza delle condizioni che consentano l'avviamento medesimo con particolare attenzione al profilo della compatibilità delle mansioni assegnate con le risultanze della diagnosi funzionale e della valutazione bio-psichico-sociale della persona con disabilità.
A fronte di una richiesta di convenzione, effettuata tempestivamente (ovvero entro i
60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione), il servizio avrà l'onere di fissare la stipula della convenzione entro il successivo termine di 30 giorni.
Nel caso che il datore di lavoro abbia presentato richiesta di assunzione numerica anche tramite il prospetto questi non potrà essere chiamato a rispondere della mancata copertura della quota d'obbligo qualora il servizio non proceda tempestivamente ad avviare il lavoratore, fatta salva l'ipotesi di rifiuto da parte del datore di lavoro di concordare la qualifica.
Responsabile dell'inserimento lavorativo per le persone con disabilità nei luoghi di lavoro
È prevista l'istituzione, su base volontaria, nelle imprese del settore privato, di organismi (Osservatorio aziendale e disability manager) che abbiano l'obiettivo di promuovere l'inclusione dei lavoratori con disabilità nei luoghi di lavoro, a partire dal momento delicato dell'inserimento, valorizzando, per tutto il percorso lavorativo, la loro autonomia e professionalità e conciliando le specifiche esigenze di vita, cura e lavoro.
Nel settore privato si trovano esperienze che fanno riferimento a figure che rispondono al nome di disability manager (DM) o anche al diversity manager/management.
I centri per l'impiego si fanno promotori di azioni di sensibilizzazione per l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro e organizzano la formazione per gli operatori del collocamento mirato al fine potenziare le competenze specifiche e incrementare l'offerta di servizi per i datori di lavoro.
Il responsabile dell'inserimento lavorativo:
- svolge una funzione di facilitazione/mediazione che interviene sia nel momento dell'ingresso della persona con disabilità nel contesto lavorativo sia nella gestione di un ambiente di lavoro;
- deve possedere competenze specifiche acquisite in percorsi di formazione dedicati;
- partecipa alla predisposizione delprogetto personalizzato di inserimento lavorativo;
- cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
- contribuisce a predisporre gli accorgimenti organizzativi e propone eventuali soluzioni tecnologiche per facilitare l'inclusione al lavoro, anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli;
- monitora l'attuazione del processo di inserimento e di inclusione, segnalando ai servizi competenti eventuali necessità di intervento per situazioni di disagio, non risolvibili nell'ambito del contesto organizzativo aziendale e per le quali si renda necessaria una revisione del progetto personalizzato.
INL: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI (INL NOTA N. 530 DEL 21/03/2022)
L’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce i chiarimenti circa le disposizioni relative ai tirocini introdotte dalla L. 234/2021.
Entro 180 gironi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida
condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.
L’Ispettorato chiarisce che fino al recepimento, da parte delle Regioni, delle nuove linee guida restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
Alcune disposizioni previste dalla legge di Bilancio sono però già entrate in vigore a partire dal 01/01/2022:
L’indennità di partecipazione
La mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Ricorso fraudolento al tirocinio
Il datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.
Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza
L’Ispettorato chiarisce che l’obbligo di comunicazione obbligatoria permane solo in caso di tirocini extracurricolari e che il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
MINISTERO DEL LAVORO: COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (MINISTERO DEL LAVORO COMUNICATO STAMPA DEL 24/03/2022)
Il Ministero del Lavoro rende noto che dal 28/03/2022 sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, per la comunicazione preventiva prevista per i lavoratori autonomi occasionali.
Nessun commento:
Posta un commento