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giovedì 28 aprile 2022

OBBLIGO COMUNICAZIONE LAVORATORI OCCASIONALI (INL NOTA N. 393 DEL 01/03/2022)

 INL: INTEGRAZIONE FAQ OBBLIGO COMUNICAZIONE LAVORATORI OCCASIONALI (INL NOTA N. 393 DEL 01/03/2022)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali.

Di seguito le nuove FAQ:

Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali? 

No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022). Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento. 

Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008?

 Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

 Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?

 Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall’obbligo. 

In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.lgs. n. 81/2008? 

No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).

Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.lgs. n. 81/2008? 

La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.

Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

 Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di Smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008? 

No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008?

 Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

 È previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero? 

Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008. 

La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008? 

Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.


GAZZETTA UFFICIALE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2022 (GU, LEGGE N. 15/2022)

È stata pubblicata sulla G.U. 28 febbraio 2022, 49, S.O. n. 8, la L. 25 febbraio 2022, n. 15, in vigore dal 1° marzo 2022, di conversione del D.L. n. 228/2021 - c.d. decreto Milleproroghe 2022.

La legge di conversione introduce innanzitutto novità in materia fiscale, tra le quali:

• Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)

Per le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017 trasmesse in ritardo o in maniera errata non sono previste sanzioni per i sostituti d’imposta, purché abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. In questi casi non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).

• Modifiche disciplina aiuti di Stato (art. 20)

Per effetto dell’ulteriore modifica al Temporary Framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), con la quale è stato posticipato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine ultimo, sono state adeguate le disposizioni riguardanti la concessione da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022.

• Proroga regolarizzazione versamenti Irap (art. 20-bis)

Prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine entro il quale è possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap, saldo 2019 e primo acconto 2020, (art. 42-bis, co. 5, del D.L. n. 104/2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio” (art. 24, del D.L. n. 34/2020).


D.L.: DECRETO UCRAINA (D.L. N. 21/2022)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67 il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina) recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina ". Il decreto, in vigore dal 22 marzo 2022, affronta i seguenti ambiti: contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; misure in tema di prezzi dell'energia; sostegni alle imprese; presidi a tutela delle imprese nazionali; accoglienza umanitaria. In materia lavoro, si segnala il bonus carburante ai dipendenti, la decontribuzione triennale per la riassunzione di lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi e l'estensione di ulteriori settimane di cassa integrazione da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.

Il c.d. decreto Ucraina prevede una serie di misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina. Si riportano di seguito le novità previste in materia lavoro.

Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, D.P.R. n. 917/1986.

Disposizioni in materia di integrazione salariale (art. 11)

Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico.

Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al D.L. n. 21/2022 rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 29 (Fondo di integrazione salariale) e 40 (Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà) del D.Lgs. n. 148/2015 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al D.L. n. 21/2022 che, a decorrere dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015.

Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (art. 12)

L'esonero contributivo in vigore per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (art. 1, comma 119, L. n. 234/2021) è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento.


CONSIGLIO DEI MINISTRI: MISURE URGENTI CONNESSE ALLA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA (DL N. 24 DEL 24/03/2022 PUBBLICATO IN G.U N. 70 DEL 24/03/2022)

È stato pubblicato il DL 24/2022 che prevede disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31.03.2022.

Di seguito le principali novità.

SMART WORKING

Viene prorogata al 30.06. 2022 la disposizione prevista dall’ articolo 90, commi 3 e 4, del DL 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge L. 77/2020.

Pertanto, fino al 30.06.2022 i datori di lavoro privati potranno:

• continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;

• ricorrere alla procedura semplificata, comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come per le precedenti comunicazioni emergenziali, andrà compilato il consueto template in formato xls.

GREEN PASS

Viene confermato fino al 31/03/2022 l’obbligo di green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro per gli over 50.

Pertanto per tutto il mese di aprile per accedere ai luoghi di lavoro sarà sufficiente il green pass base anche per gli ultra cinquantenni.

Inoltre per tutto il mese di aprile sarà necessario il green pass base per accedere:

a) mense e catering;

b) servizi di ristorazione;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;

g) trasporti interregionali o a lunga percorrenza.


D.M.: COLLOCAMENTO MIRATO LINEE GUIDA (D.M., N.43/2022)

In data 17 marzo 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il D.M. 11 marzo 2022, n. 43 contenente le Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, previste dall'art. 1 del D. Lgs. n. 151 del 2015. Le Linee guida rappresentano strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale e, pur non sostituendosi alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione del collocamento mirato sui territori, intendono offrire un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, interventi e metodologie di attuazione.

Gli indirizzi e le proposte contenute nel documento fanno propri i principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e tenendo in considerazione gli obiettivi della recente Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata dalla Commissione Europea. In particolare, si assume la dimensione del lavoro come fondamentale per i percorsi di integrazione sociale delle persone con disabilità e la più ampia realizzazione dei relativi progetti di vita indipendente.

Beneficiari degli interventi delle Linee guida

- Giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all'interno del sistema d'istruzione, che saranno "accompagnati" in un percorso di inclusione sociale e integrazione lavorativa

- Coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi;

- Disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione

Principi e approcci adottati dalle Linee guida

I Centri per l'impiego dovranno provvedere ad assicurare la presenza e la funzionalità di un servizio dedicato di accoglienza ed assistenza per i datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68 del 1999 ma anche per quei datori di lavoro non soggetti all'obbligo di legge che intendano comunque partecipare al sistema dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Il servizio dedicato dovrà svolgere un'attività di consulenza in particolare in ordine agli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto, alle agevolazioni spettanti nonché un'attività informativa.

Una volta che il datore di lavoro abbia presentato una richiesta di avviamento nominativa nel termine di legge, il servizio, nel successivo termine di 30 giorni, dovrà verificare la sussistenza delle condizioni che consentano l'avviamento medesimo con particolare attenzione al profilo della compatibilità delle mansioni assegnate con le risultanze della diagnosi funzionale e della valutazione bio-psichico-sociale della persona con disabilità.

A fronte di una richiesta di convenzione, effettuata tempestivamente (ovvero entro i

60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione), il servizio avrà l'onere di fissare la stipula della convenzione entro il successivo termine di 30 giorni.

Nel caso che il datore di lavoro abbia presentato richiesta di assunzione numerica anche tramite il prospetto questi non potrà essere chiamato a rispondere della mancata copertura della quota d'obbligo qualora il servizio non proceda tempestivamente ad avviare il lavoratore, fatta salva l'ipotesi di rifiuto da parte del datore di lavoro di concordare la qualifica.

Responsabile dell'inserimento lavorativo per le persone con disabilità nei luoghi di lavoro

È prevista l'istituzione, su base volontaria, nelle imprese del settore privato, di organismi (Osservatorio aziendale e disability manager) che abbiano l'obiettivo di promuovere l'inclusione dei lavoratori con disabilità nei luoghi di lavoro, a partire dal momento delicato dell'inserimento, valorizzando, per tutto il percorso lavorativo, la loro autonomia e professionalità e conciliando le specifiche esigenze di vita, cura e lavoro.

Nel settore privato si trovano esperienze che fanno riferimento a figure che rispondono al nome di disability manager (DM) o anche al diversity manager/management.

I centri per l'impiego si fanno promotori di azioni di sensibilizzazione per l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro e organizzano la formazione per gli operatori del collocamento mirato al fine potenziare le competenze specifiche e incrementare l'offerta di servizi per i datori di lavoro.

Il responsabile dell'inserimento lavorativo:

- svolge una funzione di facilitazione/mediazione che interviene sia nel momento dell'ingresso della persona con disabilità nel contesto lavorativo sia nella gestione di un ambiente di lavoro;

- deve possedere competenze specifiche acquisite in percorsi di formazione dedicati;

- partecipa alla predisposizione delprogetto personalizzato di inserimento lavorativo;

- cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;

- contribuisce a predisporre gli accorgimenti organizzativi e propone eventuali soluzioni tecnologiche per facilitare l'inclusione al lavoro, anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli;

- monitora l'attuazione del processo di inserimento e di inclusione, segnalando ai servizi competenti eventuali necessità di intervento per situazioni di disagio, non risolvibili nell'ambito del contesto organizzativo aziendale e per le quali si renda necessaria una revisione del progetto personalizzato.


INL: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI (INL NOTA N. 530 DEL 21/03/2022)

L’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce i chiarimenti circa le disposizioni relative ai tirocini introdotte dalla L. 234/2021.

Entro 180 gironi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida

condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

L’Ispettorato chiarisce che fino al recepimento, da parte delle Regioni, delle nuove linee guida restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Alcune disposizioni previste dalla legge di Bilancio sono però già entrate in vigore a partire dal 01/01/2022:

L’indennità di partecipazione

La mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Ricorso fraudolento al tirocinio

Il datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, è punito con  la  pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza

L’Ispettorato chiarisce che l’obbligo di comunicazione obbligatoria permane solo in caso di tirocini extracurricolari e che il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


MINISTERO DEL LAVORO: COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (MINISTERO DEL LAVORO COMUNICATO STAMPA DEL 24/03/2022)

Il Ministero del Lavoro rende noto che dal 28/03/2022 sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, per la comunicazione preventiva prevista per i lavoratori autonomi occasionali.




giovedì 24 marzo 2022

INL: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (INL NOTA N. 29 DEL 11/01/2022)


NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

COMMISSIONE EUROPEA: PROROGA SGRAVI CONTRIBUTIVI (COMMISSIONE EUROPEA DECISIONE DEL 11/01/2022)
La Commissione Europea ha prorogato al 30 Giugno 2022 le autorizzazioni per gli sgravi contributivi introdotti dalla legge 178/2020:
•    l'esonero under 36
•    lo sgravio donne al 100%
•    decontribuzione Sud al 30%
Pertanto sarà possibile usufruirne anche successivamente al 31 Dicembre 2021.
Si resta in attesa delle specifiche Inps per la fruizione nel periodo 01/01/22-30/06/22.

D.L. COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50 ED ESTENSIONE GREEN PASS RAFFORZATO (D.L. N. 1 DEL 7 GENNAIO 2022)
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022, n. 4 il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Il decreto, in vigore dall'8 gennaio 2022, introduce, dall'8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro dal prossimo 15 febbraio. In ambito scolastico il decreto cambia le regole per la gestione dei casi di positività.
Il decreto n. 1/2022, in vigore dall'8 gennaio 2022, introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni e prevede l'estensione del Green Pass rafforzato dal prossimo 15 febbraio per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età per l'accesso ai luoghi di lavoro.
Obbligo di vaccinazione per over 50
Dall'8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (art. 4-quater, D.L. n. 44/2021).
L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.


L'obbligo riguarda anche coloro che al momento dell'entrata in vigore del decreto non abbiano compiuto il 50esimo anno di età, ma lo raggiungano entro il 15 giugno 2022.
Sanzioni
In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (prima dose);
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (seconda dose);
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (terza dose) (art. 4-sexies, D.L. n. 44/2021).
L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.
il Ministero della Salute, per mezzo dell'Agenzia delle Entrate, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, stabilendo il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione per la comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, dell'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dell'obbligo vaccinale, ovvero qualsiasi altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, i destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.
La ASL, entro10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, comunica all'Agenzia delle Entrate il mancato rispetto dell'obbligo, se esistente. L'Agenzia delle Entrate, entro 180 giorni, emette avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, che è possibile contestare con ricorso al Giudice di Pace.
Estensione del Green Pass rafforzato
A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati per i quali era stato introdotto l'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, che siano over 50, hanno obbligo di Green Pass rafforzato (ottenibile solo dopo vaccinazione e/o guarigione dal Covid-19) (art. 4-quinquies, D.L. n. 44/2021).
Le attività di controllo della validità del Green Pass Rafforzato restano in capo agli stessi soggetti già individuati per la verifica del green pass base, ossia i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. Le modalità di verifica sono le stesse adottate in precedenza: i controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
Sanzioni
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione da 600 a 1500 euro per il lavoratore, mentre per i datori di lavoro che non procedano ai controlli la sanzione va da 400 a 1000 euro.
La sanzione è irrogata dal Prefetto.
Si applicano per quanto non previsto dal decreto le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto compatibili.
Coloro che sono esentati dall'obbligo vaccinale per i motivi indicati dalla legge, durante il periodo di omissione o differimento della vaccinazione, possono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi è consentito solo previo possesso e controllo del Green Pass base (ottenibile con vaccinazione, guarigione e tampone rapido):
- servizi alla persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari attività commerciali;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Riguardo al lavoro privato, i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass base o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) può sospendere il lavoratore per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

INL: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (INL NOTA N. 29 DEL 11/01/2022)
L’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni per la comunicazione obbligatoria per i lavoratori autonomi occasionali.
Dal 21 dicembre 2021 è infatti necessario comunicare l'avvio dell'attività con lavoratori autonomi occasionali tramite preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente.
L’Inl fornisce i chiarimenti operativi.
La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella
definizione contenuta all’art. 2222 del codice civile.
Rimangono esclusi dal nuovo obbligo:
- le collaborazioni coordinate e continuative
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (Libretto di Famiglia)
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
 - i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
Tempistiche
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione
 (21 dicembre 2021) e anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota in esame (11 Gennaio 2022).
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 Gennaio 2022, nonché per i rapporti
iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Per i rapporti instaurati dopo l’11/01/22 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore   autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione
La comunicazione va effettuata all’Ispettorato competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.
La comunicazione va effettuata viene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Pertanto, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in allegato). Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Contenuto della comunicazione
All’interno del corpo della mail senza alcun allegato andranno indicati:
•    dati del committente e del prestatore;
•    luogo della prestazione;
•    sintetica descrizione dell’attività;
•    data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
•    ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

MINISTERO DEL LAVORO: FLUSSI DI INGRESSO LAVORATORI EXTRAUE ANNO 2021 - PRESENTAZIONE DOMANDE (MINISTERO DEL LAVORO, CIRCOLARE N. 116/2022)
Il Ministero del lavoro, con la circolare 5 gennaio 2022, n. 116, comunica che, considerato che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 il D.P.C.M. 21 dicembre 2021 di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2021, a partire dal 12 gennaio 2022 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda da trasmettere per via telematica. Tuttavia, l'invio potrà avvenire a partire dal 27 gennaio 2022 per i lavoratori non stagionali e dal 1° febbraio 2022 per quelli stagionali.
Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Nell'ambito della quota per lavoro subordinato stagionale è riservata una quota di 14.000 unità per i lavoratori del settore agricolo con domande di nulla-osta presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel Decreto (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).
Inoltre, all'interno della quota massima, i cittadini non comunitari sono ammessi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 27.700 unità, di cui:
- 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 28/1998;
- 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
- 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero.
È consentito, inoltre, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle 27.700 unità, di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal D.M. n. 850/2011;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal D.M. n. 850/2011;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese "start-up innovative", in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Indicazioni operative
L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura. A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda da trasmettere per via telematica a partire:
- dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.
- dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 (15 gg successivo alla pubblicazione del decreto) per l'assunzione di lavoratori stagionali.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

MINISTERO DEL LAVORO: FLUSSI D’INGRESSO LAVORATORI EXTRACOMUNITARI (MINISTERO DEL LAVORO: COMUNICATO STAMPA DEL 10/01/2022)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale un comunicato stampa con cui avvisa che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 di programmazione dei flussi 2021, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.
Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Tra le quote previste, 14.000 sono riservate al solo settore agricolo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla-osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel Decreto (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).
Le quote stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 27.000 e, tra queste, 20.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia.
Presentazione delle domande
L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura. A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda da trasmettere per via telematica a partire:
- dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.
- dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l'assunzione di lavoratori stagionali.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Autotrasporto merci
Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Albania, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).

MINISTERO DEL LAVORO: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL LAVORO ALL’ESTERO (DECRETO MINISTERIALE DEL 23/12/2021 PUBBLICATO IN G.U N. 13 DEL 18/01/2022)
Sono state pubblicate per l’anno 2022 le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani operanti all’estero.
Le retribuzioni convenzionali sono da prendere come base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
I valori convenzionali, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile deve essere determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
INAIL: TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2022 (INAIL, CIRCOLARE N. 1/2022)
L’INAIL, nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, recepisce il decreto con cui il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13 dicembre 2021, ha fissato allo 1,25% in ragione d’anno il saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Si tratta del tasso da prendere a riferimento per determinare la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.
In allegato alla circolare l’Istituto fornisce una tabella riepilogativa dei tassi applicabili agli anni pregressi.

INAIL: PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE 2021-2022 - COEFFICIENTI PER LE QUATTRO RATE (INAIL, NOTA N. 198 DEL 11/01/2022)
Con la nota 11 gennaio 2022, n. 198, l'Inail ha pubblicato i coefficienti per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022; i quali devono essere moltiplicati per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2021/2022, sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021 pubblicato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965.
Tasso di interesse e coefficienti
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021, pari allo 0,10%, da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Sulla base di tale tasso, l'Inail indica i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2021/2022.
Tali importi tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e tengono conto altresì della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto, entro il 20 agosto e senza alcuna maggiorazione.

Rate    Data scadenza    Data utile per il pagamento    Coefficienti interessi
1°    16 febbraio 2022    16 febbraio 2022    0
2°    16 maggio 2022    16 maggio 2022    0,00024384
3°    16 agosto 2022    22 agosto 2022(*)    0,00049589
4°    16 novembre 2022    16 novembre 2022    0,00074795


INPS: COVID-19 - PROROGA DEL "CONGEDO PARENTALE SARS COV-2" AL 31 MARZO 2022 (INPS, MESSAGGIO N. 74 DEL 8/01/2022)
L'INPS, con il messaggio 8 gennaio 2022, n. 74, evidenzia che l'art. 17 del D.L. n. 221/2021 ha prorogato, fino al 31 marzo 2022, il termine per la fruizione del c.d. "Congedo parentale SARS CoV-2", per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, previsto dall'art. 9 del D.L. n. 146/2021 fino al 31 dicembre 2021.
Nello specifico, l'art. 9 del D.L. n. 146/2021, aveva previsto tale "Congedo parentale SARS CoV-2", a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Restano ferme tutte le indicazioni fornite in precedenza dall'INPS con la circolare n. 189/2021 sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente.
Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti, la domanda, già attiva nel portale dell'Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell'Istituto, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

INPS: LEGGE DI BILANCIO 2022 - RIDUZIONE MENSILE DELLA DIS-COLL (INPS, CIRCOLARE N. 4/2022)
L'Inps, con la circolare 4 gennaio 2022, n. 3, fornisce indicazioni in merito alle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di DIS-COLL, considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applica un nuovo meccanismo di calcolo della riduzione mensile del trattamento, inoltre, cambiano le aliquote contributive e le regole per il riconoscimento della contribuzione figurativa.
In particolare, vengono forniti chiarimenti riguardo a:
- decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione e modalità di calcolo della medesima;
- riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione;
- obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di un'aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
Meccanismo di riduzione della DIS-COLL
Ai sensi dell'art. 15-quater, del D. Lgs. n. 22/2015, introdotto dall'art. 1, comma 223 della L. n. 234/2021, legge di Bilancio 2022, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, è prevista una riduzione mensile della DIS-COLL nella misura del3% a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
L'indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione, come di seguito indicato:
- per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
- per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, la prestazione in ogni caso non può superare la durata massima di 12 mesi.
Al riguardo, l'Inps chiarisce, quindi, che in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:
- per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021: durata massima della prestazione pari a 6 mesi;
per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022: durata massima della prestazione pari a 12 mesi.
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'INPS.
Riconoscimento della contribuzione figurativa
Per i periodi di fruizione della prestazione DIS-COLL, intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall'indennità DIS-COLL è computato ai fini dell'anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Nuova aliquota contributiva
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.

INPS: MODALITA’ OPERATIVE PER LA DECONTRIBUZIONE TURISMO (INPS MESSAGGIO N. 96 DEL 10/01/2022)
L’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione della decontribuzione per il settore del turismo, commercio e dello spettacolo introdotto dal DL 73/2021.
L’esonero in esame è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
Nei casi in cui l’importo richiesto, sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).
I datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in esame (09/02/2022) una richiesta telematica di riesame dell’ammontare dell’esonero.
La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni.
Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale, che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare la documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché quella probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.
Inoltre l’chiarisce che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi compresi tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).
Si ricorda che lo sgravio in questione rientra negli Aiuti di stato (c.d. Temporary Framework).
PARTE TECNICA
ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS
I datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione “L553” avente il significato di ““Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.
Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.

INPS: QUOTA 102 (INPS MESSAGGIO N. 97 DEL 10/01/2022)
L’Inps fornisce le modalità di presentazione della domanda di pensione c.d. Quota 102, disponibile dal 7 gennaio 2022.
La legge di Bilancio introduce la pensione c.d quota 102 a coloro che entro il 31 dicembre 2022, maturano un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
La domanda di pensione sopra indicata deve essere presentata con le seguenti modalità:
•    inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza:
    “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”
•    La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

INPS: PROROGA DEI TERMINI PER L’OPZIONE DONNA (INPS MESSAGGIO N. 169 DEL 13/01/2022)
L’Inps fornisce i chiarimenti pel l’uscita anticipata c.d Opzione donna prorogata per il 2022 dalla Legge di Bilancio.
L’Istituto chiarisce che possono accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021.
Per poter accedere all’uscita anticipata è necessario aver maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.
Non vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:
•    gli accrediti figurativi in caso di assenza dal lavoro per educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età; per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore conviventi con handicap grave;
•    l'anticipo di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di dodici mesi, l’applicazione di un coefficiente di conversione del montante più favorevole.
Sono confermate le finestre di 18 mesi per il pubblico e 12 mesi per il privato.
L’Inps infine precisa che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

INPS: ESONERO PER NON AVER RICHIESTO I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DALLA L. 178/2020 (INPS MESSAGGIO N. 197 DEL 14/01/2022)
L’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero previsto dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge.
L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
L’importo dell’agevolazione, è pari alla contribuzione piena a carico del
datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione
salariale nei mesi di maggio/giugno 2020.
Sono escluse dalla possibilità di avvalersi dell’esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario.
Le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities.
Sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di fruire dell’esonero in trattazione i datori di lavoro del settore agricolo.
L’Inps rende noto che l’esonero in esame è stato autorizzato dalla Commissione Europea in data 08.12.2021.
I datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dal DL 137/20, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dalla L.  178/2020, previa rinuncia a una quota di esonero del DL 137/2020.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
PRESENTAZIONE DOMANDA
I datori di lavoro, dovranno inoltrare all’Inps , tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.


PARTE TECNICA
ISTRUZIONI COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS
I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L906”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, mentre nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:
- nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M904”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.
Si rammenta che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

INPS: DOMANDA DI ACCREDITO PER I PART TIME VERTICALI DEI PERIODI NON LAVORATI (INPS CIRCOLARE N. 4 DEL 05/01/2022)
L’Inps fornisce le istruzioni per l’accredito dei periodi non lavorati in relazione ai part time verticali o ciclici relativi a prestazioni antecedenti al 01.01.2021.
l riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
•    WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
•    Contact Center Multicanale
•    Patronati e Intermediari dell’istituto
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso dalla home page: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Accredito per il diritto a pensione del periodo di part-time verticale o ciclico”.
Alla domanda andrà allegato il modulo per l’attestazione del datore di lavoro, disponibile nella sezione “allegati”.

INPS: COVID-19 - Lavoratori dello spettacolo e indennità ALAS - Istruzioni Inps (INPS, CIRCOLARE N. 8/2022)
L'Inps, con la circolare 14 gennaio 2022, n. 8, fornisce indicazioni in materia di indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo - c.d. ALAS - introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 dall'art. 66, cc. 7-16, D.L. n. 73/2021 - c.d. decreto Sostegni-bis - in presenza di specifici requisiti di reddito e di anzianità lavorativa, e la cui domanda deve essere presentata per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione involontaria del rapporto di lavoro; l'Istituto riepiloga anche i criteri di cumulabilità e compatibilità.
Sono destinatari dell'indennità di disoccupazione ALAS, i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle predette ipotesi e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Requisiti di spettanza
L'indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.


Caratteristiche della prestazione
L'indennità ALAS è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nell'ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale - della relativa prestazione, quest'ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell'indennità ALAS.
L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile superi l'importo di 1.227,55 euro, l'indennità è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.
L'indennità ALAS non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.
L'indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.
I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell'indennità ALAS.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi - presenti nel periodo di Osservazione - che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i ALAS.
La domanda di ALAS deve essere presentata, per via telematica, entro 68 giorni dalla:
a) data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo;
b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Decorrenza della prestazione
L'indennità ALAS spetta a decorrere:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
- dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.
L'ALAS non sostituisce l'indennità di malattia e/o di maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione della prestazione ALAS, quest'ultima viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Decadenza dal diritto alla prestazione
Il beneficiario dell'indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione in caso di:
1) titolarità di trattamento pensionistico diretto;
2) essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
3) titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI, DIS-COLL;
4) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità ALAS.
Nelle suddette ipotesi la decadenza dal diritto all'indennità ALAS si realizza dalla data di decorrenza dei predetti trattamenti.
Prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell'indennità ALAS è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell'art. 66, comma 11, del decreto Sostegni bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall'indennità ALAS è computato ai fini dell'anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Nell'ipotesi di sovrapposizione della contribuzione figurativa ALAS con la contribuzione da lavoro, a seguito di rioccupazione del lavoratore titolare dell'indennità in parola, la valorizzazione dei contributi per la maturazione del diritto ai trattamenti di pensione dovrà essere esperita computando, in primo luogo, la contribuzione derivante da effettive prestazioni lavorative e, in secondo luogo, la contribuzione figurativa per ALAS.
Sull'indennità ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare.
Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L'indennità ALAS è incompatibile:
- con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative;
- con il Reddito di cittadinanza;
- con la NASpI, la DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola.
L'indennità ALAS è incumulabile con le indennità di malattia e maternità
In particolare, come precisato in precedenza, l'ALAS non sostituisce l'indennità di malattia e/o di maternità; in caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione della prestazione ALAS, quest'ultima viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
L'indennità ALAS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l'accesso all'indennità in argomento.
L'incompatibilità rileva al momento della domanda.

giovedì 11 novembre 2021

DISTACCO TRANSNAZIONALE DI LAVORATORI e Maternità

DECRETO LEGGE: DECRETO CAPIENZE (DECRETO LEGGE N. 139/2021)

Con D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'8 ottobre 2021, n. 241, che è entrato in vigore il 9 ottobre 2021, sono previste disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, è stato introdotto l'art. 9-octies al D.L. n. 52/2021, con il quale il datore di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, in caso di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro può richiedere, preventivamente, al lavoratore una comunicazione relativa al mancato possesso del certificato verde Covid-19. La comunicazione del lavoratore dovrà essere fornita con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative.

Inoltre, in materia di protezione dei dati personali, sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico.

 

INL: DISTACCO TRANSNAZIONALE DI LAVORATORI (INL, CIRCOLARE N. 2 DEL 19 OTTOBRE 2021)

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare 19 ottobre 2021, n. 2, fornisce chiarimenti, in materia di distacco transnazionale dei lavoratori, riguardo alle fattispecie di illecito che presidiano il corretto adempimento degli obblighi informativi e amministrativi connessi alla fattispecie del distacco a catena e alle altre disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 122/2020, che hanno trovato applicazione a decorrere dal 30 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto.

Le principali modifiche riguardano la previsione di una disciplina specifica per le ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena di lavoratori somministrati, un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati, nonché l'ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.

Il distacco “a catena”

L’INL ha posto attenzione sulla disciplina specifica per le ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena di lavoratori somministrati.

La norma di riferimento è l'art. 1, c. 2-bis, D.Lgs. 136/2016, che, così come modificato dall'attuazione della Direttiva comunitaria, definisce i canoni dei distacchi “a catena”, che si realizzano quando i lavoratori somministrati da una agenzia ad una impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro siano inviati a rendere la prestazione lavorativa presso un'altra impresa – c.d. destinataria – avente sede in un ulteriore Stato membro. In questi casi le fattispecie che possono aversi, entrambe disciplinate dall'art. 1, c. 2-bis, D.Lgs. 136/2016, realizzano il distacco a catena c.d. “in ingresso” o “in uscita”, con riferimento allo Stato di effettivo impiego della prestazione lavorativa, rispetto all'Italia.

Il distacco a catena “in ingresso”

Si fa riferimento al distacco a catena in ingresso quando i lavoratori somministrati vengono impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l'agenzia di somministrazione avente sede nello stesso Stato membro della utilizzatrice o in altro Stato membro.

I requisiti che vengono individuati ai fini della verifica della genuinità del rapporto sono rappresentati dalla necessità che:

- il distacco origini necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (c.d. “primo anello della catena”);

- l'agenzia di somministrazione e l'impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall'Italia;

- il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (c.d. “secondo anello della catena”) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura, rientrante nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi che può consistere, ad esempio, in un contratto di appalto/subappalto oppure in un distacco infragruppo o presso filiale dell'impresa utilizzatrice, con sede in Italia.

Quest'ultimo requisito, premessa la necessaria verifica della sussistenza dei primi due indicati, rappresenta l'effettivo elemento risolutivo della considerazione della liceità della fattispecie, considerato il generale divieto, posto dal nostro ordinamento, di intermediazione privata, con la sola eccezione del rapporto di somministrazione e del relativo contratto, che può essere validamente sottoscritto solo dalle agenzie autorizzate a svolgere tale funzione.

Il distacco a catena “in uscita”

Il distacco è in uscita quando l'impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi che, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.

Riguardo questa fattispecie, l'INL chiarisce i limiti configurativi della disciplina recata dal D.Lgs. 136/2016, considerando che i distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa. L'attenzione che deve essere rivolta in questi casi perciò si limita, oltre all'assolvimento degli oneri informativi in capo all'impresa utilizzatrice nei confronti dell'agenzia di somministrazione, al divieto della doppia somministrazione, laddove si verifichi la natura fraudolenta del distacco.

L'unicità della somministrazione

La circolare chiarisce poi un elemento fondamentale, che rappresenta la garanzia della effettività e dell'efficacia dei controlli, ed è indicativo delle finalità della normativa di protezione dei lavoratori nella fattispecie in discorso.

Requisito che è comune ad entrambe le ipotesi di distacco a catena. In ogni caso, come previsto dalla norma ed evidenziato con il documento di prassi, il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Conseguentemente, come espresso in maniera chiara dall'INL, “nonostante il lavoratore sia interessato da ulteriori invii presso diversi operatori economici aventi sede in altri Stati membri, il soggetto distaccante responsabile del trattamento economico e normativo e degli adempimenti formali va individuato in ogni caso nell'agenzia di somministrazione (datore di lavoro), sulla quale ricadono i relativi obblighi (obbligo comunicazione distacco, nomina referenti in Italia, obbligo di applicazione delle condizioni di lavoro e occupazione più favorevoli).”

La previsione, condivisibile, risponde come premesso a quelle esigenze di tutela in caso di circolarizzazione della prestazione lavorativa, affinché sia possibile controllare che questa avvenga nell'ambito dei limiti di liceità previsti dal nostro ordinamento, ed impedendo che fenomeni di intermediazione fraudolenta possano insinuarsi nella pratica, sterilizzandone gli effetti, con la garanzia dei diritti dei lavoratori ascritta comunque a soggetti individuati ed autorizzati, come le agenzie di somministrazione.

 

INL: MATERNITÀ - PROCEDURE DI RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI (INL, NOTA N. 1150 DEL 13/10/2021)

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 13 ottobre 2021, n. 1550, fornisce chiarimenti in merito alle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D. Lgs. n. 151/2001, con particolare riferimento alla necessità di individuare la data di decorrenza dell'interdizione per mansioni o condizioni di lavoro a rischio di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001.

Infatti, una prima questione attiene proprio alla necessità di individuare la data di decorrenza dell'interdizione nei casi cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001 - "quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino" e "quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni" - chiedendo se la stessa debba coincidere con quella dell'istanza ovvero con quella del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'Ispettorato territoriale del lavoro.

Al riguardo l'Ispettorato ricorda che l'art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 - tuttora vigente in forza della disposizione contenuta nell'art. 87 del D.Lgs. n. 151/2001 - individua nel provvedimento emanato dall'Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto necessario per l'astensione dal lavoro. Ne deriva che l'astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso.

La disciplina contempla una sola ipotesi in cui l'Ispettorato può disporre l'immediata decorrenza dell'astensione dal lavoro ed è quella prevista dall'art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 secondo il quale "ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (...), produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni".

Con riferimento al quesito inerente l'interdizione post partum, l'Ispettorato ricorda che il principio contenuto nell'art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 - secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto - trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

In tal senso, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.

Del resto, nel "Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino" è già prevista l'indicazione della data presunta del parto nonché l'allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

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