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giovedì 28 aprile 2022

RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 6 DEL 18/03/2022)

MINISTERO DEL LAVORO: PRIMI CHIARIMENTI IN MERITO AL RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 6 DEL 18/03/2022)


Il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti in merito al riordino della normativa degli ammortizzatori sociali prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022.

Il Ministero fornisce inoltre i primi chiarimenti in merito alle ulteriori modifiche apportate dal Decreto Sostegni Ter.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le modifiche disposte con il Decreto sostegni ter si riferiscono operativamente ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività, decorrenti dal 27/01/2022.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

In caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro deve inviare i dati necessari per il pagamento del saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

In caso di svolgimento di attività lavorativa con contratto subordinato fino a 6 mesi nel periodo di sospensione dal lavoro attività, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Esame congiunto

Viene precisato che può essere svolto anche in modalità telematica.

Riorganizzazione aziendale per processi di transizione

L ’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.

Le azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.

Inoltre il Ministero precisa che:

le programmate sospensioni dal lavoro dei dipendenti coinvolti devono essere motivatamente ricollegabili al processo di riorganizzazione, e che le stesse devono rispettare il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, 

devono essere indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70 %,

• devono essere indicati i percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze;

 • va previsto per gli eventuali esuberi residui un dettagliato piano di gestione;

 • vanno esplicitate le modalità di copertura finanziaria.

Accordo di transizione occupazionale

Il Ministero precisa che per poter accedere alla misura in esame l’azienda richiedente non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.

Condizionalità e riqualificazione professionale

Il Ministero del lavoro precisa che anche i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale erogati dai fondi bilaterali, fondi bilaterali alternativi, fondo di integrazione salariale (FIS) e fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano partecipano ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione.

La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative citate comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale.

Disposizioni transitorie

Il Ministero ribadisce, che nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS abbia la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario, massimo di 52 settimane fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023.

Il Ministero precisa che anche in questo caso è necessaria la fase di consultazione sindacale.

Questo ulteriore intervento non debba essere conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

Per la presentazione dell’istanza si dovrà utilizzare l’applicativo CIGS on line.


MINISTERO DEL LAVORO: CIGS PER PROCESSI DI TRANSIZIONE (DECRETO MINISTERIALE N. 33 DEL 25/02/2022)

Il Ministero del Lavoro con il DM 33/2022 definisce i criteri per l’approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione nell’ambito della CIGS 

e per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie, da parte di datori di lavoro che per settori di attività, tipologie e classi dimensionali rientrano nella tutela del Fondo Integrazione Salariale.

In particolare le imprese che richiedono il trattamento di integrazione salariale per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un programma di interventi che può essere condiviso anche con le Regioni interessate ovvero, per le imprese di rilevanti dimensioni con  il Ministero dello sviluppo economico.

Nel programma devono essere indicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva. In caso di riconversione degli impianti già esistenti, devono essere indicate le azioni di riconversione, che possono essere finalizzate anche all'efficientamento energetico oppure a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.

Devono inoltre essere indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

Inoltre il Ministero del lavoro, all’art. 2, definisce criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale FIS per la causale riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà.

In particolare i criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale per crisi sono i seguenti:

a) verifica della crisi dell'attività del datore di lavoro anche in considerazione degli effetti che tale situazione critica potrà produrre immediatamente dopo l'istanza.  La relazione, oltre ad attestare la situazione critica, potrà essere accompagnata da documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria;

b) ridimensionamento o stabilità dell'organico nel semestre precedente la presentazione dell'istanza. Deve riscontrarsi altresì l'assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie;

c) previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;

d) piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.



ML: FLUSSI DI INGRESSO LAVORATORI EXTRAUE ANNO 2021 - PROROGATE LE DOMANDE AL 30 SETTEMBRE 2022 (ML, CIRCOLARE N. 2477/2022)

Con circolare congiunta del 16 marzo 2022, n. 2477, il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Politiche Agricole, comunica la proroga al 30 settembre 2022 del termine di presentazione delle domande a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021 per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2021, fissato inizialmente per il 17 marzo 2022. Il differimento dei termini riguarda gli ingressi per cittadini formati all'estero e la conversione dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo.

In particolare, il Ministero rende noto che:

- la quota di n. 100 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione, non risulta essere stata completamente utilizzata.

- le quote fissate per la conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato/autonomo da permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, risultano allo stato attuale momento impegnate in misura pari al 45% circa.

Proprio al fine di consentire l'utilizzo totale delle quote disponibili, quindi, il termine ultimo per la presentazione delle istanze per l'ingresso di lavoratori formati all'estero e di conversione dei permessi di soggiorno è prorogato al30 settembre 2022.

Le domande devono essere presentate con le modalità telematiche.


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