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giovedì 29 settembre 2022

Convertito il decreto semplificazioni e decreto conciliazione vita lavoro.

PARLAMENTO: CONVERTITO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (LEGGE N. 122 DEL 04/08/2022 PUBBLICATA IN G.U N. 193 DEL 19/08/2022)

Il Decreto Semplificazioni (DL 73/2022) è stato convertito con legge n. 122 del 04/08/2022.

Le disposizioni entrano in vigore il 19/08/2022.

Di seguito le principali novità.

Assegno unico e universale

Per i nuclei familiari orfanili, l'assegno è riconosciuto per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave.

L'importo di 175 euro per ciascun figlio minorenne è esteso, limitatamente all'anno 2022, per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

La maggiorazione di 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media è estesa, limitatamente all'anno 2022, fino ai 21 anni.

Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro sono incrementati di 120 euro per l'anno 2022.

Smart working

Viene semplificata la modalità di comunicazione.

Dal 01/09/2022 per continuare a volgere l’attività lavorativa in modalità agile, i datori di lavoro dovranno far sottoscrivere gli accordi individuali, ma quest’ultimi non dovranno più essere inviati telematicamente al Ministero del Lavoro.

Il datore di lavoro deve comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working:

- i nominativi dei lavoratori;

- la data di inizio e la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

La nuova modalità comunicativa verrà individuata con decreto del Ministero del lavoro.

In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Gli accordi dovranno essere conservati dai datori per 5 anni dalla data di sottoscrizione.

Rilascio nulla osta

Il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Irap

La legge di conversione introduce semplificazioni con riferimento alla deduzione Irap del costo per il personale dipendente.  

In particolare le deduzioni permangono per i lavoratori non assunti a tempo indeterminato.

 

GAZZETTA UFFICIALE: DECRETO CONCILIAZIONE VITA LAVORO (DECRETO LEGISLATIVO N. 105/2022)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176 il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 di attuazione della direttiva UE n. 2019/1158 in materia di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il decreto, in vigore dal 13 agosto 2022, introduce nuove tutele in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e di assistenza alle persone con disabilità Nuove regole anche per il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, nonché in materia di priorità di accesso allo smart working al part-time.

Si riportano di seguito le principali novità previste dal decreto in materia di conciliazione vita lavoro.

Congedo obbligatorio di paternità

Resta confermata la durata massima del congedo obbligatorio fissata in 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare, anche in via non continuativa, da parte del padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto (attualmente possibile solo nei 5 mesi successivi al parto), sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

Nel caso di parto plurimo la durata del congedo passa a 20 giorni lavorativi; negli altri casi rimane di 10 giorni;

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 151/2001 (Congedo di paternità alternativo).

Per il congedo di cui all'art. 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

È prevista una sanzione amministrativa per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio del diritto al congedo di paternità (variabili fra 516 e 2.582 euro).

I congedi di paternità sono interamente retribuiti (indennità pari alla retribuzione) e coperti da contribuzione utile ai fini pensionistici.

Congedo parentale 

La durata complessiva del congedo viene fissata in 11 mesi in caso di nucleo familiare monoparentale composto da un genitore solo, ovvero in caso di decesso o inabilità dell'altro genitore ovvero di mancato riconoscimento del bambino.

Aumenta a 9 mesi il periodo di congedo parentale indennizzabile a carico dell'INPS nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori, pari a 6 mesi ciascuno (7 in caso di padre che fruisce del congedo per almeno 2 mesi continuativi).

La retribuzione è riconosciuta per 3 mesi di congedo per ciascun genitore e tale diritto non è trasferibile all'altro genitore; per un ulteriore periodo di 3 mesi l'indennità è riconosciuta ad un solo genitore; la durata dell'indennità sale a 9 mesi, qualora vi sia un solo genitore. Nei mesi ulteriori l'indennità al 30% viene riconosciuta solo se il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o nei casi di fruizione del prolungamento del congedo di maternità per figli con grave disabilità.

Il decreto porta, inoltre, da 6 a 12 anni l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura.

Congedi straordinari

Con riferimento alla concessione del congedo straordinario (fino a 2 anni), indennizzato, a determinate condizioni, per l'assistenza di familiari con grave disabilità, sono previsti:

- l'equiparazione, ai fini della concessione del congedo, del convivente di fatto (di cui all'art. 1, c. 36, della L. n. 76/2016) al coniuge ed alla parte di un'unione civile.

Viene ridotto da 60 a 30 giorni il termine dilatorio - decorrente dalla richiesta - per l'inizio della fruizione del congedo.

Il diritto al congedo spetta (agli aventi diritto) anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Il decreto, quindi, ribadisce quali sono i titolari del beneficio in ordine decrescente:

- coniuge convivente o parte di un'unione civile o convivente di fatto;

- padre o la madre anche adottivi;

- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;

- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;

-in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente.

L'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, D.Lgs. n. 151/2001 ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

Maternità anticipata lavoratrici autonome

Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici alle lavoratrici autonome e libere professioniste, l'indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto.

Modifiche antidiscriminatorie 

È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104 e 42 del D.Lgs. n. 151/2001, all'art. 18, c. 3-bis, della L. n. 81/2017, e all'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

La violazione delle disposizioni ove rilevata nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Permessi per assistere persona con disabilità 

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, L. n. 104/1992 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa alprolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001 di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di 3 giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Priorità di accesso allo smart working

I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai cc. 2 e 3 dell'art. 33, L. n. 104/2022 hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'art. 18, c. 3-bis, della L. n. 81/2017 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n 104/1992.

La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, della L. n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'art. 1, c. 255, della L. 205/2017.

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti, ove rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Congedi parentali per Co.co.co

Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'art. 59, c. 16, della L. n. 449/1997, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo pari a 3 mesi ciascuno entro i primi 12 anni di vita del bambino. Entro lo stesso termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori 3 mesi di congedo.

I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 9 mesi.

Priorità al part-time

In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

 

DECRETO TRASPARENZA (DECRETO LEGISLATIVO N. 104/2022)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176 il D. Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. decreto Trasparenza) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Il decreto, in vigore dal 13 agosto 2022, interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, sia su altre disposizioni di legge, in un'ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.

Tra le misure previste, si segnalano: nuovi obblighi informativi in relazione a tutti i contratti di lavoro subordinato e parasubordinato, prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro (tra cui novità in materia di periodo di prova, cumulo di impieghi, prevedibilità minima del lavoro, transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili, formazione obbligatoria), misure di tutela per i lavoratori (tra cui protezione da licenziamenti o trattamenti e conseguenze sfavorevoli connessi all'esercizio dei diritti previsti dal provvedimento medesimo).

Si riportano di seguito le principali novità previste dal decreto Trasparenza.

Ambito di applicazione

Il decreto disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela e trova applicazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:

- contratto di lavoro subordinato, compreso quello agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;

- ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard, quali contratto di lavoro somministrato, contratto di lavoro intermittente, rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, del cod. proc. civ., contratto di prestazione occasionale;

- ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, salva la disciplina speciale vigente in materia;

- ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del decreto in oggetto;

- ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, e a quelli degli enti pubblici economici.

E' esclusa l'applicazione:

- ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V, cod. civ. e quelli di lavoro autonomo di cui al D. Lgs. n. 36/2021, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- ai rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive;

- ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

- alle collaborazioni prestate dai familiari del titolare nell'impresa del medesimo;

- al personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, limitatamente all'art. 2 del D. Lgs. n. 152/1997.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni "non privatizzati", ossia il c.d. personale ad ordinamento pubblicistico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia, etc.) si esclude l'applicazione delle disposizioni del Capo III, in materia di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.

Modalità di comunicazione delle informazioni

Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal decreto in esame in formato cartaceo oppure elettronico. Le informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Informazioni sul rapporto di lavoro

L'art. 1, D. Lgs. n. 152/1997 (come modificato dal D. Lgs. n. 104/2022) prevede che il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:

a) identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;

b) luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

c) sede domicilio del datore di lavoro;

d) inquadramentolivello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

e) data di inizio del rapporto di lavoro;

f) tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;

g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

h) durata del periodo di prova, se previsto;

i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

l) durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

m) procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

n) importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

o) programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibilinon prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:

1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;

3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;

q) contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

r) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

s) ulteriori elementi previsti dall'art. 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

L'obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;

b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996.

Le informazioni eventualmente non contenute nel contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) o nella copia della comunicazione obbligatoria di avvio del rapporto sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa.

In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

Agli obblighi informativi è tenuto, nei limiti della compatibilità, anche il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, D.gs. n. 81/2015, nonchè dei contratti di prestazione occasionale.

Le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Tutte informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione

Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere p) e r).

Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

L'art. 1-bis, D. Lgs. n. 152/1997 (inserito dal D. Lgs. n. 104/2022) impone al datore di lavoro o committente, in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, una serie di ulteriori oneri di informazione preventiva, nei confronti dei lavoratori e dei sindacati, in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Tali informazioni devono essere rese in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle informazioni e dati deve essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.

Le informazioni devono essere rese prima dell'inizio dell'attività lavorativa o prima dell'utilizzo di tali sistemi.

Prestazioni di lavoro all'estero

L'art. 2, D. Lgs. n. 152/1997 (come sostituito dal D. Lgs. n. 104/2022) prevede che il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a comunicargli, per iscritto e prima della partenza, ogni modifica degli elementi già oggetto della comunicazione come sopra effettuata nonché le seguenti ulteriori informazioni:

a) il Paese o i Paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la durata prevista;

b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;

c) le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;

d) ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;

e) la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;

f) le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

g) l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro dell'Unione Europea ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.

Tali disposizioni non si applicano al personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, né ai lavoratori marittimi ed ai lavoratori della pesca.

Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione

L'art. 3, D. Lgs. n. 152/1997 (come sostituito dal D. Lgs. n. 104/2022) prevede che il datore di lavoro e il committente comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica (e non più entro un mese dalla stessa), qualsiasi variazione degli elementi oggetto di informazione, che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

Sanzioni

Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, D. Lgs. n. 152/1997 all'Ispettorato

nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato).

Le violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale e della misurazione delle performance.

Durata massima del periodo di prova

Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a 6 mesisalva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

La malattia, l'infortunio, il congedo di maternità o paternità obbligatori prolungano il periodo di prova in misura corrispondente alla durata dell'assenza.

Per le pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi l'art. 17 del D.P.R. n. 487/1994, in forza del quale la durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste.

Cumulo di impieghi 

Fermo restando il divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, e di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo pregiudizievole per la stessa (art. 2105, cod. civ.), il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario esterno alla programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.

Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'art. 2105, cod. civ.

Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinate e continuativa; non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.

Prevedibilità minima del lavoro

Quando l'organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l'attività lavorativa, se non ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- la preventiva indicazione delle ore e giorni di riferimento durante i quali il lavoro può aver luogo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p), numero 2 del D. Lgs. n. 152/1997, come novellato;

- un ragionevole periodo di preavviso, entro il quale il lavoratore deve essere informato dal datore di lavoro in merito all'incarico di lavoro.

In assenza di una o entrambe le condizioni, il lavoratore ha il diritto di rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione, senza subire alcun pregiudizio anche di natura disciplinare.

Il datore di lavoro che abbia stabilito, conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero delle ore minime retribuite garantite deve informare il lavoratore:

a) del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale, nella misura indicata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite garantite.

Qualora il datore di lavoro revochi un incarico o una prestazione di lavoro precedentemente programmati, senza un ragionevole periodo di preavviso, è tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista per la prestazione pattuita dal contratto collettivo, ove applicabile o, in mancanza, una somma a titolo di compensazione per la mancata esecuzione dell'attività lavorativa, la cui misura non può essere in ogni caso inferiore al 50% del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata.

Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinate e continuativa; non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.

Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili

Ferme restando le disposizioni più favorevoli già previste dalla legislazione vigente, il lavoratore che abbia maturato un'anzianità di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l'eventuale periodo di prova, può richiedere per iscritto che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.

In caso di risposta negativa da parte del datore di lavoro o committente, può essere presentata una nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente.

Entro un mese dalla richiesta del lavoratore il datore di lavoro o il committente fornisce risposta scritta motivata. In caso di richiesta reiterata da parte del lavoratore di analogo contenuto, i datori di lavoro persone fisiche o le imprese che occupano fino a 50 dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente.

Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca ed ai lavoratori domestici.

Formazione obbligatoria

Quando il datore di lavoro è tenuto, in forza di previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, ad erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, deve essere considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.

Tale obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.

Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37, D. Lgs. n. 81/2008, relative all'informazione e alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria e amministrativa e salvo specifiche procedure previste dai contratti collettivi di lavoro, in caso di violazioni dei diritti previsti dal D. Lgs. n. 104/2022 e dal D. Lgs. n. 152/1997, i lavoratori, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, possono:

a) esperire il tentativo di conciliazione presso gli uffici territoriali dell'Ispettorato Nazionale del lavoro;

b) ricorrere ai collegi di conciliazione ed arbitrato;

c) rivolgersi alle camere arbitrali previste dall'art. 31, comma 12, L. n. 183/2010.

Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli

E' prevista la possibilità di presentare denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti che subiscano comportamenti ritorsivi o con effetti sfavorevoli in conseguenza della presentazione di un reclamo o dell'avvio di un procedimento, anche non giudiziario promossi a tutela dei diritti previsti dal D.Lgs. n. 104/2022 e dal D.Lgs. n. 152/1997. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 41, comma 2, D. Lgs. n. 198 del 2006 (ammenda da 250 euro a 1500 euro).

La denuncia può anche essere presentata dall'organizzazione sindacale delegata dal lavoratore.

Protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova

Viene introdotto un principio di protezione dei lavoratori che esercitano i diritti previsti dal D.Lgs. n. 104/2022 e dal D. Lgs. n. 152/1997, con onere della prova a carico del datore di lavoro o committente.

Fatta salva la disciplina generale sulla forma del licenziamento - prevista dall'art. 2 della legge n. 604 del 1996 - i lavoratori

estromessi dal rapporto o comunque destinatari di misure equivalenti al licenziamento adottate nei loro confronti dal datore di lavoro o dal committente possono fare espressa richiesta al medesimo dei motivi delle misure adottate. Il datore di lavoro o il committente devono fornire, per iscritto, tali motivi entro 7 giorni dall'istanza.

Applicazione della disciplina

Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 104/2022 si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/1997, come modificati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 104/2022. Si commina la sanzione di cui all'art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 in caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente (sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato).

L'assenza della richiesta scritta del lavoratore non preclude al lavoratore medesimo i diritti minimi di cui al Capo III del D. Lgs. n. 104/2022.

 

DECRETO TRASPARENZA

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/07/2022, il decreto legislativo n. 104/2022 con cui vengono recepite le novità contenute nella direttiva UE n. 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che introduce nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento della stipula di un contratto.

Ambito di applicazione

 Le disposizioni si applicano alle seguenti tipologie contrattuali: - contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche a tempo parziale; - contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; - contratto di lavoro intermittente; - rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente; - contratto di collaborazione coordinata e continuativa; - contratto di prestazione occasionale; - ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia; - ai lavoratori domestici; - ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.

Nuovi obblighi informativi

Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata a comprova in caso di controlli.

Contenuti della comunicazione

La comunicazione dovrà contenere una serie di informazioni aggiuntive: - la durata del periodo di prova, se previsto; - il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; - la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; - la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; - l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; - l’articolazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; - gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel D.lgs. 104/2022 entrano in vigore il 13 agosto 2022 non solo per i nuovi rapporti ma anche per quelli già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

È necessario pertanto adeguare la documentazione attualmente in uso secondo i dettami della normativa sopra esposta.

Seguirà analisi.

 

INL: PRIME INDICAZIONI RELATIVE AL DECRETO TRASPARENZA (INL, CIRCOLARE N. 4/2022)

L'INL, con la circolare 10 agosto 2022, n. 4, fornisce le prime indicazioni di carattere interpretativo sul D. Lgs. n. 104/2022 (c.d. decreto Trasparenza) recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea".

L'Ispettorato precisa che il decreto entra in vigore il 13 agosto 2022 e presenta un disallineamento temporale fra la data di emanazione e quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rende necessaria un'attività interpretativa delle disposizioni transitorie dell'art. 16 del D.L. medesimo.

Il decreto contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori. L'Ispettorato nel fare riserva di fornire istruzioni di dettaglio su tutti gli istituti sui quali il decreto è intervenuto, fornisce le prime indicazioni con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio connesso ai nuovi adempimenti.

Modifiche al D. Lgs. n. 152/1997

L'art. 4 del D. Lgs. n. 104/2022 riscrive i primi quattro articoli del D. Lgs. n. 152/1997, concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, ampliando, secondo le indicazioni previste dalla direttiva UE 2019/1152, le informazioni che devono essere comunicate al lavoratore.

Il nuovo art. 1 del D. Lgs. n. 152/1997 non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.

Tuttavia, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all'art. 1 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

Termini per la consegna delle informazioni

I commi 2 e 3 del nuovo art. 1 del D. Lgs. n. 152/1997 disciplinano i termini entro i quali il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni, coordinando i precetti previsti dalla precedente formulazione della disposizione e dall'art. 4-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 181/2000.

Il comma 2 del nuovo art. 1 prevede che l'obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;

b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Le informazioni, eventualmente non contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa.

Alcune informazioni - ossia quelle di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 152/1997 - possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa e cioè entro il corrispondente giorno del mese successivo a quello di insorgenza dell'obbligo. In tal senso, nel coordinare i diversi obblighi e termini di adempimento, è possibile ritenere che il datore di lavoro/committente sia sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, andando incontro alla sanzione di cui al comma 2 dell'art. 19, D. Lgs. n. 276/2003 in caso di omessa consegna di tali documenti.

Tuttavia, nell'ipotesi di consegna di tali documenti, ove questi risultino incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.

Trattamento sanzionatorio

Relativamente al trattamento sanzionatorio, riferito agli obblighi di cui all'art. 1, lo stesso è rinvenibile, innanzitutto, nel nuovo art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 152/1997, secondo il quale il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tale ultima disposizione, anch'essa novellata dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 104/2022, al primo periodo stabilisce che "la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Il richiamo al procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981 comporta, altresì, l'applicazione di tutte le disposizioni di garanzia dalla stessa previste.

Inoltre, rispetto a tali violazioni trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 e le stesse violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.

Disposizione transitorie

Il D. Lgs. n. 104/2022 entra in vigore a far data dal 13 agosto2022 e trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

L'art. 16 del D. Lgs. n. 104/2022 introduce, inoltre, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, la possibilità per i lavoratori di richiedere per iscritto al datore di lavoro e al committente una integrazione delle informazioni di cui agli artt. 1, 1-bis, 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/1997, richiesta che dovrà essere riscontrata entro i successivi sessanta giorni, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

A causa del disallineamento temporale la lettera della norma non sembra interessare direttamente i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 di agosto 2022, rispetto ai quali trovano comunque applicazione i medesimi principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento tra lavoratori che fondano la novella normativa, cosicché anche questi ultimi possono richiedere l'eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.

 

LAVORO NELLO SPETTACOLO - LEGGE DELEGA PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DI SETTORE (LEGGE N. 106/2022)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022, n. 180 la Legge 15 luglio 2022, n. 106 contenente la delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. La legge, in vigore dal 18 agosto 2022, modifica radicalmente l'attuale disciplina, con il riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali. Il provvedimento conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più Decreti Legislativi volti al riordino delle disposizioni normative sul lavoro nel mondo dello spettacolo, a modifica della Legge 22 novembre 2017, n. 175.

La legge intende attribuire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative, nonché promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività. In particolare, è previsto il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno dei lavoratori del settore, nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente per garantire una copertura ai lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione.

Si riportano di seguito le principali novità.

Deleghe e principi per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro nello spettacolo

- Riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.

- Previsione di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva.

- Specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro.

- Tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

- Riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli.

- Determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione.

- Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità:

- aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative.

- determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale.

incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.

- individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

- determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, Osservatorio dello spettacolo, Sistema nazionale, Tavolo permanente per il settore dello spettacolo

E' istituito:

- il Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo;

- l'Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità;

- il Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali;

- il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19.

Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali

Incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali

Tirocini formativi e di orientamento

Possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo

L'INPS attiverà, tramite il proprio portale, specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

Tra i servizi di informazione e comunicazione, l'INPS, tramite il proprio portale, attiverà, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato "Sportello unico per lo spettacolo", anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo.

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