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giovedì 29 settembre 2022

Decreto aiuti bis 115/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA: DECRETO AIUTI BIS (DL 115/2022 PUBBLICATO IN G.U N. 185 DEL 09/08/2022)

Il Decreto aiuti bis è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 Agosto 2022. Le disposizioni sono in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (10 Agosto 2022).

Di seguito le principali novità per il mondo del lavoro.

Esonero contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti- art. 20

Viene previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali   a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.

L’aliquota dello 0,8% viene incrementata di 1,2 punti percentuali, pertanto a partire dal mese di luglio 2022 lo sgravio è pari al 2% per i lavoratori con retribuzione imponibile fino a € 2.692 lordi mensili, maggiorata del rateo di tredicesima.

Fringe benefits- Art. 12

Viene innalzata la soglia di esenzione, solo per l’anno d’imposta 2022.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600.

Estensione bonus 200 euro- art 22

Viene prevista l’estensione dell’erogazione del bonus 200 euro ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 che non hanno beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8% in quanto interessati da eventi con copertura   di   contribuzione   figurativa   integrale    dall’Inps.

L'indennità è riconosciuta, in via automatica dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di essere in possesso dei requisiti richiesti.

 

D.M.: SMART WORKING - DEFINITE DAL MINISTERO LE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE (DM N. 149/2022)

Con il D.M. n. 149/2022 sono state definite le modalità per comunicare, in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le informazioni relative all'accordo di lavoro agile.

Il decreto in esame è pubblicato nell'apposita sezione di pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Modulistica

Il Ministro del lavoro definisce il modello concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile, da trasmettere con le modalità telematiche indicate dal Ministero.

Il modulo è messo a disposizione dal Ministero attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Decorrenza

Le disposizioni del D.M. n. 149/2022 si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

Conservazione dell'accordo

Il datore di lavoro conserva l'accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

 

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO SEMPLIFICAZIONI E NOVITA’ IN TEMA DI SMART WORKING (L. 122 del 04/08/2022 PUBBLICATA IN G.U N. 193 DEL 19/08/2022)

La legge di conversione del Decreto Semplificazioni apporta un’importante novità in tema di smart working.

In particolare dal 01 Settembre 2022 per poter svolgere l’attività in modalità agile sarà necessario predisporre gli accordi individuali, ma questi non dovranno essere più inviati al Ministero del Lavoro.

Infatti il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working:

  • il nominativo del lavoratore
  • la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile
  • la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile

Si resta in attesa del decreto attuativo circa la nuova modalità di comunicazione.

 

MINISTERO DEL LAVORO: COSTO MEDIO ORARIO PER IL SETTORE DELL’INDUSTRIA (MINISTERO DEL LAVORO D.M 37 DEL 23/08/2022)

Il Ministero del Lavoro rende noto il costo medio dell’orario di lavoro per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, rientranti nel campo di applicazione dell’accordo del 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti.

I costi sono suddivisi per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2022.

 

MINISTERO DEL LAVORO: NUOVA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE TELEMATICA PER LO SMART WORKING (MINISTERO DEL LAVORO NOTIZIA DEL 26/08/2022)

Il Ministero del lavoro rende noto, con notizia pubblicata sul proprio sito istituzionale, che dal 01/09/2022 è disponibile la nuova comunicazione telematica per lo smart working.

L'apposito modulo è raggiungibile attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE. 

Pertanto dal 01/09/2022 per poter svolgere l’attività in smart working sarà necessario sottoscrivere gli accordi individuali, ma questi ultimi non dovranno essere inviati telematicamente al Ministero ma andrà fatta la nuova comunicazione in esame.

L’adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

La comunicazione va effettuata entro il termine di 5 giorni in quanto  si tratta di  una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Nelle more delle tempistiche per gli adeguamenti dei sistemi informatici, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

 

SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

INAIL: LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO - COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO (INAIL, AVVISO 27/07/2022)

L'INAIL, con avviso del 27 luglio 2022, rende noto che dal 26 luglio 2022, in caso di infortunio o malattia professionale, i servizi online sono disponibili anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Dal 26 luglio 2022, in caso di infortunio o malattia professionale, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi) o nel file da inviare all'INAIL, è possibile inserire le specifiche relative alle categorie di lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, come da istruzioni operative fornite con circolare Inail del 24 febbraio 2022, n. 11.

I dettagli delle modifiche sono consultabili nel file "Cronologia delle versioni" di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi, unitamente alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.

 

INAIL: INAIL - MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI (INAIL, CIRCOLARE N. 29/2022)

L'Inail, con la circolare 26 luglio 2022, n. 29, comunica che, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea, dal 27 luglio 2022 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all'art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, commi 8 e 10, L. n. 388/2000, sono i seguenti: 6,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 6,00% misura delle sanzioni civili.

La BCE (Banca Centrale Europea), infatti, con la decisone di politica monetaria del 21 luglio 2022 ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.).

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, comma 54, D.L. n. 318/1996.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi ad istanze di rateazione presentate dal 27 luglio 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 6,50%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria a decorrere dal 27 luglio 2022 si applica un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:

a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000);

b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, L. n. 388/2000);

c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, L. n. 388/2000).

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Il Consiglio di amministrazione dell'Inail, con delibera 17 gennaio 2002, n.13, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);

- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

L'Istituto ha anche stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all'1,25%, a decorrere dal 27 luglio 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 1,25% (interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25% (interesse legale maggiorato di 2 punti).

 

INAIL: SOCIETÀ SPORTIVE - SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI PREMI INAIL (INAIL, CIRCOLARE N.30/2022)

L'INAIL, con la circolare 27 luglio 2022, n. 30, fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in particolare relativamente alla ripresa dei versamenti ed adempimenti e alle modalità di presentazione della domanda telematica di sospensione.

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

L'art. 39, comma 1-bis, ha infatti previsto la proroga fino al 30 novembre 2022 dei termini di sospensione di cui all'art. 1, comma 923, lettere a), b), c), e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'art. 7, comma 3-ter, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Beneficiarie sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

E' prorogata al 30 novembre 2022 la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 novembre 2022.

Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 30 novembre 2022:

- la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2021/2022;

- la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.

Gli adempimenti amministrativi sospesi possono essere effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 2022.

Modalità di versamento dei premi sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni.

Comunicazione della sospensione

Coloro che intendono fruire della sospensione devono presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° settembre 2022 al 30 novembre 2022.

Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione e i beneficiari devono dichiarare di operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

Istruzioni per il versamento dei premi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il modello F24 e indicando nel campo "numero di riferimento" 999256 per il versamento in un'unica soluzione dei premi sospesi da effettuarsi entro il 16 dicembre 2022.

 

INAIL: COMUNICAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO IN REGIME DI CODATORIALITÀ (INAIL, CIRCOLARE N. 31/2022)

L'INAIL, con la circolare 3 agosto 2022, n. 31, indica la disciplina del contratto di rete nonché delle assunzioni congiunte in agricoltura e dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Inoltre, l'Istituto fornisce le indicazioni operative relativamente ai profili assicurativi di competenza dell'Istituto.

Il contratto di rete, soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese, è riservato agli imprenditori di cui all'art. 2082 del codice civile, con esclusione quindi di altri soggetti, ed è caratterizzato dal programma di rete, che è il programma comune con il quale le imprese "retiste" concordano tra loro le forme di collaborazione, che possono comprendere anche l'esercizio in comune di una o più attività.

L'interesse del datore di lavoro si presume in maniera automatica qualora due o più imprese stipulino un contratto di rete di cui al D.L. n. 5/2009, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile.

Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

Pertanto, nell'ambito del contratto di rete, le imprese "retiste" al fine di realizzare il programma di rete possono avvalersi sia del distacco, di cui si presume automaticamente l'interesse, sia della codatorialità.

Riguardo alle differenze tra distacco e codatorialità, l'INAIL ha chiarito che mentre nel distacco, attivabile nell'ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell'ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. "regole di ingaggio" appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete.

La conseguenza di tale la scelta determina la strutturazione della controparte datoriale del rapporto di lavoro nei termini di parte soggettivamente complessa e l'applicazione del regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex art. 1294 cod. civ.

Assunzioni congiunte in agricoltura

L'art. 31, commi 3-bis e 3-ter, D. Lgs. n. 276/2003 ha previsto, che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende e che L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole.

I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro.

Per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura si deve utilizzare il modello UNILAV-assunzioni congiunte.

Sistema Unirete per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete

La codatorialità presuppone l'utilizzazione da parte delle imprese della rete della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti con le regole stabilite nel contratto di rete ("regole di ingaggio").

Le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e quelle dei lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete per il tramite di un soggetto individuato, sempre nell'ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti (impresa referente).

Dal 23 febbraio 2022, giorno successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell'ambito di un contratto di rete devono essere effettuate dall'impresa referente attraverso il modello Unirete messo a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul sito istituzionale.

Il D.M. n. 205/2021 distingue, infatti, nell'ambito del contratto di rete, l'impresa referente per le predette comunicazioni obbligatorie e l'impresa alla quale deve essere imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità.

Quest'ultima impresa è tenuta a tutti gli adempimenti previdenziali e assicurativi in qualità di datore di lavoro del lavoratore in codatorialità.

Per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022, data di entrata in vigore del decreto ministeriale, è stato previsto un termine di 30 giorni (24 marzo 2022) entro il quale l'impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.

Con riferimento ai dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell'attivazione del regime di codatorialità, l'impresa referente comunica con il medesimo modello Unirete Assunzione il datore di lavoro di riferimento del lavoratore in codatorialità ai fini previdenziali e assicurativi.

Il sistema delle comunicazioni obbligatorie Unirete prevede inoltre:

- il modello Unirete Trasformazione, da compilare nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In tale ultimo caso nel modello deve essere indicato se il distacco è presso imprese non appartenenti alla rete oppure verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti codatori;

- se il rapporto di lavoro in codatorialità è a termine e viene prorogato oltre il termine stabilito inizialmente, la relativa comunicazione deve essere effettuata tramite il modello Unirete Proroga;

- se il regime di codatorialità viene meno per cessazione della rete ovvero per il recesso dal contratto di rete dell'impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità, le relative comunicazioni devono essere effettuate mediante il modello Unirete Cessazione. In caso di cessazione della rete, l'impresa referente deve comunicare la cessazione di tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori in codatorialità.

Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti

L'art. 3, D.M. n. 205/2021 stabilisce i criteri per l'individuazione dell'impresa alla quale imputare sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo il lavoratore in codatorialità:

- per i rapporti di lavoro preesistenti all'attivazione del regime di codatorialità (lavoratori già in forza al 23 febbraio 2022 presso una delle imprese associate nel contratto di rete o lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2022 ma posti in codatorialità in un secondo momento rispetto all'assunzione), si fa riferimento all'impresa di provenienza;

- in caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione Unirete Assunzione va indicata l'impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all'impresa indicata come datore di lavoro nella comunicazione Unirete, determinata in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all'INPS a cura dell'impresa individuata come datore di lavoro di riferimento.

I lavoratori in codatorialità sono iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresaindicata come datore di lavoro di riferimento nella predetta comunicazione Unirete e che le relative annotazioni devono evidenziare separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ciascun co-datore di lavoro.

Adempimenti nei confronti dell'Inail per l'assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un'impresa retista

L'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è considerata datore di lavoro a tutti gli effetti assicurativi con l'obbligo pertanto di:

- a presentare le denunce previste dall'articolo 12 D.P.R. n. 1124/1965 riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;

- ad effettuare l'autoliquidazione annuale dei premi di cui agli artt. 28 e 44, D.P.R. n. 1124/1965;

- a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale di cui all'art. 53, D.P.R. n. 1124/1965 e a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi di cui dall'articolo 18, comma 1, lett. r), del D. Lgs. n. 81/2008, in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.

Premi assicurativi e profili operativi connessi alla responsabilità solidale

Per la determinazione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le regole generali e pertanto si applicano le voci di tariffa previste nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto.

Pertanto:

se la lavorazione a cui è adibito il lavoratore in codatorialità è già presente con la corrispondente voce di tariffa nella Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) del datore di lavoro di riferimento, non è necessaria alcuna denuncia di variazione del rischio;

se la lavorazione non è presente devono essere istituite le voci di rischio corrette nella gestione tariffaria di appartenenza dell'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento.

Qualora il datore lavoro eserciti un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa e la retribuzione imponibile del lavoratore in codatorialità deve essere ripartita proporzionalmente tra le pertinenti voci di tariffa in base all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa svolta.

Infortuni e malattie professionali

Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale, è necessario che il datore di lavoro di riferimento specifichi nelle denunce la circostanza che il lavoratore è in codatorialità.

Ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale, assume rilevanza l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, stabilito dall'art. 3, comma 2, D.M. n. 205/2021.

 

INAIL: ASSICURAZIONE PER I GIORNALISTI, PRATICANTI E PUBBLICISTI (INAIL ISTRUZIONE OPERATIVA DELL’11/08/2022)

L’Inail risponde in merito all’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, a seguito della loro iscrizione, dal 1° luglio 2022, all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’Inps.

Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori in questione entrano nella piena tutela Inail attraverso l’inquadramento dei loro datori di lavoro nella gestione assicurativa.

Fino al 31 dicembre 2023 la tutela assicurativa rimane invariata secondo le regole Inpgi.

Parimenti continua ad essere dovuta la contribuzione Inpgi, sempre dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a carico dei datori di lavoro.

L’Inail si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito.

 

INAIL: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE ANNO 2023. NUOVO MODELLO OT23 2023 E GUIDA ALLA COMPILAZIONE (INAIL, NOTA N. 7507/2022)

L'INAIL, con la nota 1° agosto 2022, n. 7507, rende noto che è in corso di pubblicazione nel sito istituzionale il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2023 (mod. OT23), in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022.

Gli interventi in gran parte riproducono quelli presenti nel Modello previsto per l'anno 2022.

Le novità del mod. OT23 riguardano:

- l'attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione "prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)", rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l'anno 2022;

- la riformulazione dell'intervento A-3.2 della sezione "sicurezza macchine e trattori" che è stato circoscritto all'acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l'anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l'alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;

- la riformulazione dell'intervento C-4.2 della sezione "prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici", non prevedendo più il noleggio, ma solo l'acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;

- la riformulazione dell'intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;

- la riformulazione dell'intervento E17 relativo all'adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;

- l'inserimento dell'intervento E-191;

- la riformulazione dell'intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l'adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull'utilizzo dell'apparecchio ad un biennio (2021-2022);

- la modifica dell'intervento F-3 prevedendo l'attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell'intervento medesimo.

L'Istituto rinvia poi per maggiori dettagli alla Guida alla compilazione.

 

INPS: FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL TRASPORTO AEREO (INPS MESSAGGIO N. 2988 DEL 27/07/2022)

L’Inps fornisce le indicazioni per la corretta esposizione in Uniemens   della retribuzione mensile di riferimento utile al calcolo della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

La valorizzazione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggCausaliContrib> dell’elemento <CodiceCasuale> FSTA, relativa alla contribuzione corrente, potrà essere effettuata entro e non oltre il mese di competenza ottobre 2022, mese dal quale l’elemento diventerà obbligatorio; entro lo stesso mese andranno riportate anche le informazioni relative a tutte le mensilità pregresse, a partire dal mese di aprile 2022.

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