SENATO DELLA REPUBBLICA: DECRETO AIUTI BIS (DL 115/2022 PUBBLICATO IN G.U N. 185 DEL 09/08/2022)
Il Decreto aiuti bis
è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 Agosto 2022. Le disposizioni sono
in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (10 Agosto 2022).
Di seguito le
principali novità per il mondo del lavoro.
Esonero contributi
previdenziali per i lavoratori dipendenti- art. 20
Viene previsto un
esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la
tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.
L’aliquota dello 0,8% viene
incrementata di 1,2 punti percentuali, pertanto a partire dal mese di luglio 2022
lo sgravio è pari al 2% per i lavoratori con retribuzione imponibile fino a €
2.692 lordi mensili, maggiorata del rateo di tredicesima.
Fringe benefits- Art. 12
Viene innalzata la soglia di
esenzione, solo per l’anno d’imposta 2022.
Non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai
lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai
datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite
complessivo di € 600.
Estensione bonus 200 euro- art 22
Viene prevista l’estensione
dell’erogazione del bonus 200 euro ai lavoratori in forza nel mese di luglio
2022 che non hanno beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8% in quanto interessati
da eventi con copertura di contribuzione figurativa
integrale dall’Inps.
L'indennità è riconosciuta, in via
automatica dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di ottobre
2022, previa dichiarazione del lavoratore di essere in possesso dei
requisiti richiesti.
D.M.:
SMART WORKING - DEFINITE DAL MINISTERO LE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE (DM N.
149/2022)
Con il D.M.
n. 149/2022 sono state definite le modalità per comunicare, in via
telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le informazioni
relative all'accordo di lavoro agile.
Il decreto in esame
è pubblicato nell'apposita sezione di pubblicità legale del sito istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Modulistica
Il Ministro del
lavoro definisce il modello concernente le informazioni
relative all'accordo di lavoro agile, da trasmettere con le
modalità telematiche indicate dal Ministero.
Il modulo è messo a
disposizione dal Ministero attraverso il portale dei servizi on-line,
accessibile tramite autenticazione SPID e CIE,
https://servizi.lavoro.gov.it. Restano valide le comunicazioni già effettuate
secondo le modalità della disciplina previgente.
Decorrenza
Le disposizioni del
D.M. n. 149/2022 si applicano agli accordi individuali stipulati o
modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.
Conservazione
dell'accordo
Il datore di lavoro
conserva l'accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla
sottoscrizione.
La legge di
conversione del Decreto Semplificazioni apporta un’importante novità in tema di
smart working.
In particolare dal 01
Settembre 2022 per poter svolgere l’attività in modalità agile sarà necessario
predisporre gli accordi individuali, ma questi non dovranno essere più inviati
al Ministero del Lavoro.
Infatti il datore
di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i
seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di
smart-working:
- il nominativo del lavoratore
- la data di inizio delle
prestazioni di lavoro in modalità agile
- la data di cessazione delle
prestazioni di lavoro in modalità agile
Si resta in attesa
del decreto attuativo circa la nuova modalità di comunicazione.
Il Ministero del
Lavoro rende noto il costo medio dell’orario di lavoro per il personale
dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e della installazione di
impianti, rientranti nel campo di applicazione dell’accordo del 5 febbraio 2021
per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di
impianti.
I costi sono
suddivisi per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno
2022.
Il Ministero del
lavoro rende noto, con notizia pubblicata sul proprio sito istituzionale, che
dal 01/09/2022 è disponibile la nuova comunicazione telematica per lo smart
working.
L'apposito modulo è
raggiungibile attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite
autenticazione SPID e CIE.
Pertanto dal
01/09/2022 per poter svolgere l’attività in smart working sarà necessario
sottoscrivere gli accordi individuali, ma questi ultimi non dovranno essere
inviati telematicamente al Ministero ma andrà fatta la nuova comunicazione in
esame.
L’adempimento è previsto, a
decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile
o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di
precedenti accordi. Restano
valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina
previgente.
La comunicazione va effettuata
entro il termine di 5 giorni in quanto si tratta di
una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa
Nelle more delle tempistiche per
gli adeguamenti dei sistemi informatici, in fase di prima applicazione delle
nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto
entro il 1° novembre 2022.
SEZIONE PREVIDENZIALE
E ASSISTENZIALE
INAIL:
LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO - COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO (INAIL,
AVVISO 27/07/2022)
L'INAIL, con avviso del 27
luglio 2022, rende noto che dal 26 luglio 2022, in caso
di infortunio o malattia professionale, i servizi online sono
disponibili anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Dal 26 luglio 2022,
in caso di infortunio o malattia professionale, nella compilazione
dei relativi applicativi online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione
di infortunio e Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi) o nel
file da inviare all'INAIL, è possibile inserire le specifiche relative alle
categorie di lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo, come da istruzioni operative fornite con circolare Inail
del 24 febbraio 2022, n. 11.
I dettagli delle
modifiche sono consultabili nel file "Cronologia delle versioni" di
ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi, unitamente
alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
L'Inail, con
la circolare 26 luglio 2022, n. 29, comunica che, a seguito della
decisione della Banca Centrale Europea, dal 27 luglio 2022 il tasso
di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e
accessori di cui all'art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, e quello per la
determinazione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, commi 8 e 10, L. n. 388/2000,
sono i seguenti: 6,50% interesse dovuto per le rateazioni dei
debiti per premi assicurativi e accessori; 6,00% misura delle
sanzioni civili.
La BCE (Banca
Centrale Europea), infatti, con la decisone di politica monetaria del 21 luglio
2022 ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.).
Rateazioni dei debiti
per premi assicurativi e accessori
Il pagamento
in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art.
2, comma 11, D.L. n. 338/1989, comporta l'applicazione di un tasso di
interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione
dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, comma
54, D.L. n. 318/1996.
Pertanto, i piani
di ammortamento relativi ad istanze di rateazione presentate
dal 27 luglio 2022 sono determinati applicando il tasso di
interesse pari al 6,50%.
Nulla varia per le
rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già
determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di
presentazione dell'istanza
Sanzioni civili
Nel caso di mancato
o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al
tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile
non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la
scadenza di legge.
In applicazione
della richiamata decisione di politica monetaria a decorrere dal 27
luglio 2022 si applica un tasso pari al 6% nelle
seguenti ipotesi:
a) mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), L. n.
388/2000);
b) evasione
connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero,
qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente
prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque
entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e
sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni
dalla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, L. n. 388/2000);
c) mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse
a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato
entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, L. n.
388/2000).
Sanzioni civili in
misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende
sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono
essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi
legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le
spese.
Il Consiglio di
amministrazione dell'Inail, con delibera 17 gennaio 2002, n.13, ha previsto
che:
- in caso di
mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al
tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali
dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di
evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione
per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.)
aumentato di 2 punti percentuali.
L'Istituto ha anche
stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso
degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione,
agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due
punti.
Pertanto, tenuto
conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore
pari all'1,25%, a decorrere dal 27 luglio 2022, ai fini della
riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del
premio si applica il tasso dello 1,25% (interesse legale), mentre
in caso di evasione si applica il tasso del 3,25% (interesse
legale maggiorato di 2 punti).
L'INAIL, con
la circolare 27 luglio 2022, n. 30, fornisce chiarimenti in merito
alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche, in particolare relativamente alla ripresa
dei versamenti ed adempimenti e alle modalità di presentazione
della domanda telematica di sospensione.
Il D.L. 17 maggio
2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
ha disposto ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali,
delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
L'art. 39, comma
1-bis, ha infatti previsto la proroga fino al 30 novembre 2022 dei
termini di sospensione di cui all'art. 1, comma 923, lettere a), b), c), e d),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'art. 7, comma 3-ter,
del D.L. 1° marzo 2022, n. 17.
I versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato.
Beneficiarie sono
le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti
di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di
competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre
2020.
E' prorogata al 30
novembre 2022 la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel
periodo 1° gennaio 2022 - 30 novembre 2022.
Per quanto riguarda
gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 30 novembre 2022:
- la presentazione
della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2021/2022;
- la presentazione
della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Gli adempimenti
amministrativi sospesi possono essere effettuati dal 1° settembre al 30
settembre 2022.
Modalità di
versamento dei premi sospesi
I versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2022.
I soggetti in
possesso dei requisiti per usufruire della sospensione beneficiano anche della
sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da
provvedimenti di concessione delle rateazioni.
Comunicazione della
sospensione
Coloro che intendono
fruire della sospensione devono presentare la comunicazione di sospensione
utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi
agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1°
settembre 2022 al 30 novembre 2022.
Nella comunicazione
deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione e i
beneficiari devono dichiarare di operare nell'ambito di competizioni sportive
in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Istruzioni per il
versamento dei premi
I versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
utilizzando il modello F24 e indicando nel campo "numero di
riferimento" 999256 per il versamento in un'unica
soluzione dei premi sospesi da effettuarsi entro il 16 dicembre 2022.
INAIL: COMUNICAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO
IN REGIME DI CODATORIALITÀ (INAIL, CIRCOLARE N. 31/2022)
L'INAIL, con
la circolare 3 agosto 2022, n. 31, indica la disciplina del contratto
di rete nonché delle assunzioni congiunte in agricoltura e
dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Inoltre,
l'Istituto fornisce le indicazioni operative relativamente ai profili
assicurativi di competenza dell'Istituto.
Il contratto di
rete, soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese,
è riservato agli imprenditori di cui all'art. 2082 del codice civile, con esclusione
quindi di altri soggetti, ed è caratterizzato dal programma di rete,
che è il programma comune con il quale le imprese "retiste"
concordano tra loro le forme di collaborazione, che possono comprendere anche
l'esercizio in comune di una o più attività.
L'interesse del
datore di lavoro si presume in maniera automatica qualora due o più imprese stipulino
un contratto di rete di cui al D.L. n. 5/2009, fatte salve le norme in materia
di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile.
Inoltre, per le
stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con
regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
Pertanto,
nell'ambito del contratto di rete, le imprese "retiste" al fine di
realizzare il programma di rete possono avvalersi sia del distacco, di cui si
presume automaticamente l'interesse, sia della codatorialità.
Riguardo alle
differenze tra distacco e codatorialità, l'INAIL ha chiarito che mentre
nel distacco, attivabile nell'ambito della rete in termini alternativi
alla codatorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell'ambito di
un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e
impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il
potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti
alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed
usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. "regole di
ingaggio" appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di
rete.
La conseguenza di
tale la scelta determina la strutturazione della controparte datoriale del
rapporto di lavoro nei termini di parte soggettivamente complessa e
l'applicazione del regime di corresponsabilità retributiva,
previdenziale e assicurativa ex art. 1294 cod. civ.
Assunzioni congiunte
in agricoltura
L'art. 31, commi
3-bis e 3-ter, D. Lgs. n. 276/2003 ha previsto, che le imprese agricole, ivi
comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso
gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono
procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo
svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende e che
L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da
un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse
sono imprese agricole.
I datori di lavoro
rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali,
previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro.
Per le
comunicazioni di co-assunzione in agricoltura si deve utilizzare il modello
UNILAV-assunzioni congiunte.
Sistema Unirete per
le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei
lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete
La codatorialità
presuppone l'utilizzazione da parte delle imprese della rete della prestazione
lavorativa di uno o più dipendenti con le regole stabilite nel contratto di rete
("regole di ingaggio").
Le imprese aderenti
ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni dei
rapporti di lavoro in regime di codatorialità e quelle dei
lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete per il
tramite di un soggetto individuato, sempre nell'ambito del contratto di
rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti
(impresa referente).
Dal 23 febbraio
2022, giorno successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale nella
sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della
codatorialità nell'ambito di un contratto di rete devono essere effettuate
dall'impresa referente attraverso il modello Unirete messo
a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul sito
istituzionale.
Il D.M. n. 205/2021
distingue, infatti, nell'ambito del contratto di rete, l'impresa referente per
le predette comunicazioni obbligatorie e l'impresa alla quale deve essere
imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità.
Quest'ultima
impresa è tenuta a tutti gli adempimenti previdenziali e assicurativi in
qualità di datore di lavoro del lavoratore in codatorialità.
Per i rapporti di
lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022, data di entrata in
vigore del decreto ministeriale, è stato previsto un termine di 30 giorni (24
marzo 2022) entro il quale l'impresa referente provvederà a compilare il
medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento
il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al
momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.
Con riferimento ai
dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell'attivazione
del regime di codatorialità, l'impresa referente comunica con il medesimo modello
Unirete Assunzione il datore di lavoro di riferimento del lavoratore
in codatorialità ai fini previdenziali e assicurativi.
Il sistema delle
comunicazioni obbligatorie Unirete prevede inoltre:
- il modello
Unirete Trasformazione, da compilare nei casi di trasformazione del
rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del
lavoratore. In tale ultimo caso nel modello deve essere indicato se il distacco
è presso imprese non appartenenti alla rete oppure verso imprese retiste, non
rientranti tra i soggetti codatori;
- se il rapporto di
lavoro in codatorialità è a termine e viene prorogato oltre il termine stabilito
inizialmente, la relativa comunicazione deve essere effettuata tramite il modello
Unirete Proroga;
- se il regime di
codatorialità viene meno per cessazione della rete ovvero per il recesso dal
contratto di rete dell'impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro
oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in
codatorialità, le relative comunicazioni devono essere effettuate mediante il modello
Unirete Cessazione. In caso di cessazione della rete, l'impresa referente
deve comunicare la cessazione di tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori in
codatorialità.
Inquadramento
previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti
L'art. 3, D.M. n.
205/2021 stabilisce i criteri per l'individuazione dell'impresa alla quale
imputare sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo il lavoratore
in codatorialità:
- per i rapporti
di lavoro preesistenti all'attivazione del regime di codatorialità
(lavoratori già in forza al 23 febbraio 2022 presso una delle imprese associate
nel contratto di rete o lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2022
ma posti in codatorialità in un secondo momento rispetto all'assunzione), si fa
riferimento all'impresa di provenienza;
- in caso di nuova
assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa
comunicazione Unirete Assunzione va indicata l'impresa alla quale imputare,
sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore
assunto.
La retribuzione
imponibile è individuata in base al contratto collettivo
applicabile all'impresa indicata come datore di lavoro nella
comunicazione Unirete, determinata in funzione della categoria, del livello e
delle mansioni assegnate al lavoratore.
È fatto salvo
l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile,
desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore
ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella
dichiarazione contributiva mensile all'INPS a cura dell'impresa individuata
come datore di lavoro di riferimento.
I lavoratori in
codatorialità sono iscritti nel libro unico del lavoro
dell'impresaindicata come datore di lavoro di riferimento nella
predetta comunicazione Unirete e che le relative annotazioni devono evidenziare
separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ciascun co-datore di
lavoro.
Adempimenti nei confronti
dell'Inail per l'assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco
presso un'impresa retista
L'impresa indicata
come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato
ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è
considerata datore di lavoro a tutti gli effetti assicurativi con
l'obbligo pertanto di:
- a presentare
le denunce previste dall'articolo 12 D.P.R. n. 1124/1965 riguardanti
le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le
indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del
premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura
del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione
non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni
suddette si sono verificate;
- ad effettuare l'autoliquidazione
annuale dei premi di cui agli artt. 28 e 44, D.P.R. n. 1124/1965;
- a presentare
le denunce di infortunio e di malattia professionale di cui
all'art. 53, D.P.R. n. 1124/1965 e a effettuare le comunicazioni degli
infortuni a fini statistici e informativi di cui dall'articolo 18,
comma 1, lett. r), del D. Lgs. n. 81/2008, in caso di evento lesivo accaduto al
lavoratore in codatorialità.
Premi assicurativi
e profili operativi connessi alla responsabilità solidale
Per la
determinazione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le
regole generali e pertanto si applicano le voci di tariffa previste
nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento,
individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto.
Pertanto:
- se la
lavorazione a cui è adibito il lavoratore in codatorialità è
già presente con la corrispondente voce di tariffa nella Posizione
Assicurativa Territoriale (PAT) del datore di lavoro di riferimento, non è
necessaria alcuna denuncia di variazione del rischio;
- se la
lavorazione non è presente devono essere istituite le voci di rischio
corrette nella gestione tariffaria di appartenenza dell'impresa indicata come
datore di lavoro di riferimento.
Qualora il datore
lavoro eserciti un'attività complessa articolata in più lavorazioni
espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la
classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna
lavorazione, la corrispondente voce di tariffa e la retribuzione
imponibile del lavoratore in codatorialità deve essere ripartita
proporzionalmente tra le pertinenti voci di tariffa in base
all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa
svolta.
Infortuni e
malattie professionali
Per quanto riguarda
le denunce di infortunio e di malattia professionale, è necessario che il
datore di lavoro di riferimento specifichi nelle denunce la circostanza che il
lavoratore è in codatorialità.
Ai fini del corretto
conteggio delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia
professionale, assume rilevanza l'obbligo di adeguamento alla maggiore
retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa
presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria
attività, stabilito dall'art. 3, comma 2, D.M. n. 205/2021.
L’Inail risponde in
merito all’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei
praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura
giornalistica, a seguito della loro iscrizione, dal 1° luglio 2022, all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti gestita dall’Inps.
Dal 1° gennaio 2024
i lavoratori in questione entrano nella piena tutela Inail attraverso
l’inquadramento dei loro datori di lavoro nella gestione assicurativa.
Fino al 31 dicembre
2023 la tutela assicurativa rimane invariata secondo le regole Inpgi.
Parimenti continua
ad essere dovuta la contribuzione Inpgi, sempre dal 1° luglio 2022 e fino al 31
dicembre 2023, a carico dei datori di lavoro.
L’Inail si riserva
di fornire ulteriori chiarimenti in merito.
L'INAIL, con
la nota 1° agosto 2022, n. 7507, rende noto che è in corso di
pubblicazione nel sito istituzionale il Modello di domanda per la riduzione del
tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2023 (mod. OT23), in
relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel
corso del 2022.
Gli interventi in
gran parte riproducono quelli presenti nel Modello previsto per l'anno 2022.
Le novità del
mod. OT23 riguardano:
- l'attribuzione di
un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4,
della sezione "prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)",
rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l'anno 2022;
- la riformulazione
dell'intervento A-3.2 della sezione "sicurezza macchine e
trattori" che è stato circoscritto all'acquisto o al leasing di macchine
che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello
OT23 per l'anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato
precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite
possano essere reimmesse sul mercato, l'alienazione delle macchine deve
intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
- la riformulazione
dell'intervento C-4.2 della sezione "prevenzione dei disturbi
muscolo-scheletrici", non prevedendo più il noleggio, ma solo l'acquisto o
il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che
comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi
carichi ad alta frequenza;
- la riformulazione
dell'intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una
massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i
veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può
essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada
o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore
a 35 q.li;
- la riformulazione
dell'intervento E17 relativo all'adozione di un sistema di rilevazione
dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di
miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono
essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
- l'inserimento
dell'intervento E-191;
- la riformulazione
dell'intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria
l'adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione
BLSD sull'utilizzo dell'apparecchio ad un biennio (2021-2022);
- la modifica
dell'intervento F-3 prevedendo l'attuazione di almeno due delle misure
di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell'intervento
medesimo.
L'Istituto rinvia
poi per maggiori dettagli alla Guida alla compilazione.
INPS:
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL TRASPORTO AEREO (INPS MESSAGGIO N. 2988 DEL
27/07/2022)
L’Inps fornisce le
indicazioni per la corretta esposizione in Uniemens della retribuzione mensile di riferimento utile al
calcolo della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà per il
settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
La valorizzazione all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggCausaliContrib>
dell’elemento <CodiceCasuale> FSTA, relativa alla contribuzione corrente,
potrà essere effettuata entro e non oltre il mese di competenza ottobre 2022,
mese dal quale l’elemento diventerà obbligatorio; entro lo stesso mese andranno
riportate anche le informazioni relative a tutte le mensilità pregresse, a
partire dal mese di aprile 2022.
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