Sostituto di imposta: chi è, cosa fa e come si cambia
Il sostituto d’imposta trattiene una parte del reddito lordo per versare le imposte per conto del contribuente, ma quali sono i suoi obblighi? Scopri cosa fa il sostituto d’imposta e quali sono i documenti che è tenuto a presentare.
I lavoratori dipendenti, così come i lavoratori occasionali che emettono la ricevuta di prestazione occasionale, si interfacciano con il sostituto di imposta. Ma chi è e di cosa si occupa? I lavoratori che abbiamo menzionato sono due esempi di soggetti che non si occupano direttamente di versare le tasse allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni competenti.
Eppure, anche loro pagano le imposte, indirettamente. Infatti, per semplificare i rapporti tra il fisco e i lavoratori, ossia i soggetti passivi d’imposta, è stata istituita la figura del sostituto d’imposta, che si fa carico del pagamento delle imposte allo Stato per conto del contribuente.
Ma chi è il sostituto di imposta e cosa fa? In questo articolo vedremo in quali casi è previsto il sostituto di imposta e come si occupa di pagare le imposte al fisco per conto dei lavoratori.
Chi è il sostituto di imposta
Per dare una definizione, possiamo dire che il sostituto di imposta è quella persona fisica o giuridica che sostituisce totalmente o in parte un soggetto passivo nei confronti del Fisco e delle Pubbliche Amministrazioni.
Il soggetto obbligato al pagamento è quindi il “sostituto” mentre il soggetto titolare della situazione che genera l’obbligo dell’imposta è detto “sostituito”. Di conseguenza, si occupa di corrispondere allo Stato le imposte e i tributi trattenendo parte del compenso dovuto al soggetto passivo.
Il sostituto d’imposta di un lavoratore dipendente è quindi il datore di lavoro che trattiene una parte dello stipendio per pagare le imposte. Ma questo è solo uno degli esempi più comuni di sostituti d’Imposta. Questi, infatti, possono essere anche:
l’Inps (per disoccupati che percepiscono sussidi e pensionati);
la Pubblica Amministrazione;
le società che generano i dividendi e/o interessi;
il condominio;
il committente (nella prestazione occasionale).
Il ruolo del sostituto di imposta è disciplinato dall’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973. L’obiettivo di istituire questa figura è quello di agevolare il controllo sui percettori di determinate categorie di reddito con il sistema della cosiddetta ritenuta alla fonte.
Cosa fa il sostituto di imposta
Il compito del sostituto d’imposta è quello di trattenere le somme relative alle tasse che i contribuenti devono pagare per versarle agli enti incaricati. Per fare ciò, trattiene una parte dello stipendio, della pensione o del compenso pattuito dall’importo lordo.
I lavoratori dipendenti e i pensionati, quindi, percepiscono mensilmente solamente il netto dello stipendio, ossia l’importo lordo meno una percentuale destinata alle tasse. Per versare le tasse al posto dei lavoratori vengono utilizzati due documenti:
il Modello 770;
la Certificazione Unica.
Il sostituto d’imposta può, appunto, sostituire il lavoratore nel pagare le imposte in due possibili modi:
sostituzione a titolo d’imposta;
sostituzione a titolo di acconto.
Il sostituto a titolo d’imposta trattiene l’intero valore dell’imposta e provvede a versarla. Di conseguenza il soggetto passivo non ha alcun debito con lo Stato. Invece, il sostituto a titolo di acconto procede al pagamento parziale dell’imposta e il soggetto passivo è obbligato a pagare la parte restante delle imposte aver dedotto quanto già pagato dal sostituto.
Sono assoggettati alla ritenuta d’acconto i redditi di:
lavoro autonomo ed assimilati percepiti da soggetti residenti;
lavoro dipendente.
Un esempio di sostituto a titolo di acconto è il committente di un lavoratore autonomo che paga la ritenuta d’acconto pari al 20% dell’imponibile, versandola entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento della ricevuta.
Gli obblighi del sostituto d’imposta
Il sostituto di imposta è tenuto ad attuare quattro obblighi:
ritenuta;
rivalsa;
versamento;
dichiarazione.
Il ruolo di questa figura è piuttosto importante, ed è svolto generalmente dal datore di lavoro per quanto riguarda i dipendenti. Il sostituto d’imposta, quindi, versa le tasse per conto del contribuente, tra cui:
imposta regionale;
imposta comunale;
IRPEF.
Il modello 770
Come abbiamo anticipato, il modello 770 è quel documento fiscale che il sostituto d’imposta deve presentare per la dichiarazione dei redditi. Il modello deve essere comunicato per via telematica all’Agenzia delle Entrate e deve riportare le ritenute effettuate su:
redditi di lavoro dipendente e assimilati;
redditi di lavoro autonomo, per provvigioni e redditi diversi;
dividendi, proventi e redditi di capitale;
locazioni brevi inserite all’interno della CU;
somme liquidate per pignoramento presso terzi, a titolo di indennità di esproprio, percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, somme derivanti da acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Il contribuente è tenuto ad inviare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. I soggetti interessati possono provvedere autonomamente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate e, in alternativa, possono:
rivolgersi a CAF;
rivolgersi ad altri soggetti incaricati (solo per le Amministrazioni dello Stato);
agire tramite società appartenenti al gruppo.
Secondo quanto stabilito dal D. Lgs n. 471/1997, l’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta prevede una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.
La Certificazione Unica
Oltre al modello 770, il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche un altro documento: la Certificazione Unica, anche detta CU.
Questo documento serve ad attestare i redditi percepiti dal lavoratore dipendente e assimilati ma anche quelli del lavoratore autonomo. Nella Certificazione Unica vengono anche attestati i redditi derivanti da alcuni contratti di locazione.
Con la Certificazione Unica il lavoratore ha quindi la prova che certifica che il sostituto d’imposta ha versato i tributi. Il sostituto d’imposta deve trasmettere telematicamente la Certificazione Unica relativa all’anno precedente, generalmente entro il mese di marzo.
Entro il prossimo 16 marzo i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche, inclusive dei redditi utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Tra le novità di maggiore rilievo, a cui sostituti e intermediari dovranno prestare particolare attenzione, si segnalano le modifiche in tema di trattamento integrativo. Tra le semplificazioni è presente la soppressione della clausola di salvaguardia, introdotta con il D.L. n. 34 del 2020, volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Il modello e le relative istruzioni rese disponibili dal provvedimento 14 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Con quali modalità deve essere effettuato l’invio?
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 14 gennaio il provvedimento n. 11169/2022, inclusivo della nuova CU 2022 - anno 2021 e relative istruzioni di compilazione e trasmissione telematica.
La struttura ed i contenuti della nuova certificazione sono in linea con il modello dello scorso anno, anche se sono state recepite le modifiche normative che hanno interessato il 2021.
Sono, inoltre, confermate le modalità di trasmissione telematica e consegna ai percipienti, adempimenti che dovranno essere assolti entrambi entro il 16 marzo 2022.
Leggi anche Certificazione Unica 2022: trasmissione entro il 16 marzo per evitare le sanzioni
Termini e modalità di presentazione e consegna
In merito alle scadenze per la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate, i sostituti di imposta dovranno provvedere a tale adempimento entro il prossimo 16 marzo, laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l’invio del Modello 770 2022, fissata al 31 ottobre prossimo. Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della CU ai percipienti.
Per l’invio all’Agenzia delle Entrate, anche per il 2022 viene confermata come unica modalità la trasmissione telematica a cura del sostituto di imposta stesso o di un intermediario. È lasciata tuttavia alla facoltà del sostituto la scelta di inviare un unico flusso, o effettuare più invii, a seconda delle proprie specifiche esigenze. La trasmissione si considera finalizzata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione, come certificato da apposita comunicazione rilasciata telematicamente. Ricordiamo che si considerano tempestive le trasmissioni che si concludono nei termini previsti. La tempestività è confermata anche per quelle trasmesse per tempo ma scartate, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Per quanto riguarda la consegna ai percipienti, la trasmissione in formato elettronico rimane invece un’alternativa rispetto alla consegna cartacea. Nel caso si decida di optare per l’invio elettronico, sarà onere del sostituto assicurarsi che il percipiente sia in grado di entrare nella disponibilità della stessa e materializzarla per i successivi adempimenti.
Come i precedenti modelli, la CU 2022 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La stessa deve inoltre accogliere anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
Anche se la struttura della CU 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2021.
Trattamento integrativo
Il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e convertito nella L. n. 21/2020, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020 l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l’introduzione di nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro.
Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, è pari a 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera 28.000 euro.
Rispetto allo scorso anno, la CU 2022 risulta essere semplificata. Infatti, essendo venuta meno la contemporanea presenza del bonus IRPEF e del trattamento integrativo che ha invece interessato l’anno 2020, sono state eliminate tutte le caselle volte ad accogliere i dati relativi al vecchio bonus.
In relazione al trattamento integrativo, vengono confermati gli stessi dati già presenti nella precedente certificazione, a cui si aggiunge la sola casella volta ad accogliere l’eventuale recupero oltre i termini del conguaglio. Si ricorda, infatti che all’art. 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. L’eventuale quota da recuperare oltre i termini del conguaglio deve pertanto trovare separata indicazione nella CU. Inoltre, a partire dalla CU 2022 i sostituti dovranno rendere conto dell’importo del trattamento effettivamente recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio rispetto a quanto certificato nella precedente CU.
In linea con lo scorso anno, pare infine utile precisare che la compilazione della sezione relativa al trattamento integrativo deve essere sempre compilata in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati esposti nella CU, a prescindere se tale trattamento sia o meno riconosciuto dal sostituto.
Clausola di salvaguardia
Ulteriore semplificazione deriva poi dalla soppressione della clausola di salvaguardia introdotta con il D.L. n. 34/2020 volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. In accordo a tale clausola, infatti, per l’anno 2020 il bonus Irpef ed il trattamento integrativo sono stati straordinariamente riconosciuti anche a fronte di un’imposta lorda inferiore rispetto alle detrazioni spettanti a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19 concessi dal decreto Cura Italia.
Ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF o del trattamento integrativo per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, i sostituti di imposta erano chiamati a considerare, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Trattandosi di una misura temporanea limitata al solo anno 2020, le relative caselle precedentemente esposte nella sezione “Altri dati” sono state pertanto eliminate dalla CU 2022.
NASpI
Nella stessa sezione “Altri dati”, inoltre, la casella “Premio lavoratori dipendenti erogato” destinata ad accogliere il premio erogato ai lavoratori dipendenti per l’attività lavorativa prestata nel mese di marzo 2020 come previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18 del 2020, è stata eliminata e sostituita nella CU 2022 dalla casella “Indennità di disoccupazione NASPI”.
Infatti, l’art. 1, comma 12 della L. n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, del trattamento NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini IRPEF. Tale importo non imponibile deve pertanto essere esposto in tale casella, così come nella sezione annotazioni.
Considerazioni finali
Anche quest’anno non si registrano interventi strutturali da parte del legislatore volti a ridefinire il cumolo di adempimenti che insistono sui sostituti di imposta e sugli intermediari. Le sole modifiche che hanno interessato la CU 2022 hanno infatti un impatto modesto e limitato al solo recepimento delle evoluzioni normativi che interessano l’ambito della sostituzione di imposta.
La necessità di gestire aspetti più urgenti, primi tra tutti l’emergenza sanitaria e i relativi risvolti economici, rendono il traguardo della semplificazione certamente più lontano rispetto alle aspettative.
Il modello 730
Il modello 730 è un modulo necessario per la dichiarazione dei redditi. Questo viene utilizzato da:
lavoratori dipendenti;
pensionati.
Il modello 730 deve essere presentato:
al datore di lavoro o all’ente pensionistico, se abilitati alla raccolta ed alla trasmissione telematica;
al centro di assistenza fiscale, o CAF;
ad un professionista abilitato;
personalmente, per via telematica, con il 730 precompilato.
Con il modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati possono richiedere il rimborso delle imposte a credito. Se, invece, emerge un debito IRPEF, il contribuente dovrà procedere con il conguaglio versando la somma con il modello F24. Quando si compila il 730 precompilato bisogna indicare il sostituto di imposta scegliendo tra:
quello proposto dall’Agenzia delle Entrate;
aggiungere un nuovo sostituto d’imposta;
indicare l’assenza del sostituto d’imposta.
Le persone giuridiche, quindi, non hanno un sostituto d’imposta in quanto pagano in autonomia le imposte sui redditi.
Categorie di lavoratori come colf, badanti e lavoratori domestici, invece, pur non avendo un sostituto d’imposta, sono tenuti ad effettuare la dichiarazione dei redditi con il modello 730. Questo perché sono lavoratori privi di un datore di lavoro tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale.
Modello 730 presentato dal sostituto d’imposta
Nel caso in cui il sostituto d’imposta presenti il modello 730 per conto del contribuente, questo riceve una copia con il prospetto di liquidazione con i rimborsi e le trattenute.
Per presentare il modello tramite sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare:
la delega per l’accesso al modello 730 precompilato;
il modello 730/1.
Nel modello 730/1 deve essere indicata la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille. Successivamente, il sostituto d’imposta consegnerà al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione.
Come si cambia il sostituto d’imposta
Nel caso in cui hai cambiato lavoro, il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio sarà diverso da quello proposto dall’Agenzia. In tal caso, potrai scegliere il sostituto d’imposta tra quelli proposti dall’Agenzia delle Entrate o indicare il nuovo sostituto di imposta.
In quest’ultimo caso bisogna inserire i seguenti dati relativi al nuovo sostituto d’imposta scegliendo l’opzione “Nuovo sostituto” e compilando la sezione “Dettagli del sostituto” inserendo i seguenti dati:
codice fiscale;
nome e cognome o denominazione.
Se, invece, non hai alcun sostituto tenuto a effettuare il conguaglio, ad esempio nel caso in cui si perde il lavoro, basta selezionare la voce “Nessun sostituto”. In questo caso, se si è a credito il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Al contrario, se si è a debito bisogna effettuare il pagamento con il modello F24.
Se invece devi cambiare il sostituto d’imposta da un modello 730 precompilato già inviato, è possibile procedere con la rettifica. Per modificare i dati del sostituto di imposta basta inviare un nuovo modello 730 integrativo in cui effettuare le opportune correzioni per le operazioni di conguaglio fiscale e indicare sul frontespizio del modello “Codice 2”.
Nessun commento:
Posta un commento