Libri e scritture contabili: la disciplina fiscale
La tenuta di libri e registri contabili per l’imprenditore o
per il professionista è disciplinata dal Codice Civile e dalle norme
tributarie. Gli obblighi in materia variano a seconda della natura del soggetto
e del regime contabile adottato e possono assumere rilevanza più da un lato
civilistico e meno fiscale o viceversa. In questo approfondimento, viene
esaminato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili dal punto di vista
della disciplina fiscale - in particolare le disposizioni contenute nel DPR n.
600/1973 e nel DPR n. 633/1972 (T.U. IVA) - con i relativi adempimenti
accessori che si rendono necessari.
Libri obbligatori e altre scritture contabili
L’art. 2214 c.c. e l’art. 14 del DPR 600/1973 dispongono
quali sono le scritture e i libri di cui l’imprenditore che esercita attività
commerciale ha l'obbligo di tenuta, ossia:
• il libro giornale
• il libro degli inventari
• il libro delle scritture ausiliarie (elementi patrimoniali
e reddituali raggruppati in categorie omogenee)
• i registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi)
• il registro dei beni ammortizzabili
• il registro delle scritture ausiliarie di magazzino
A livello civilistico, il c. 3, art. 2214 c.c. norma
l’esonero della tenuta delle scritture contabili sopra citate per i piccoli
imprenditori. Tale distinzione non si riscontra invece a livello fiscale.
Nello specifico, i soggetti obbligati alla tenuta dei libri
contabili sono elencati nell’art. 13 del dPR n. 600/1973 e sono:
·
società soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche
·
enti pubblici e privati, diversi dalle società,
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
·
trust che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali
·
società in nome collettivo, le società in
accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 DPR
597/1973
·
le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art 51 DPR 597/1973
·
le società o associazioni fra artisti e
professionisti
Dunque a livello fiscale non vi è alcun esonero particolare
come previsto invece dal codice civile per il piccolo imprenditore; tuttavia,
l’art. 18 dPR 600/1973 prevede una “agevolazione” nella gestione e tenuta dei
registri nel caso in cui venga esercitata l’opzione per il regime di
contabilità semplificata.
Si ricorda che, il regime di contabilità semplificata,
disciplinato dal citato art. 18, può essere adottato con l’esercizio
dell’opzione da parte di professionisti e di società di persone che
nell’esercizio precedente l’opzione non hanno superato l’ammontare di ricavi
di:
• 400.000,00 euro
per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
• 700.000,00 euro
per le imprese aventi per oggetto altre attività
Registri e scritture contabili: la disciplina fiscale
Analizzando le norme tributarie contenute nel dPR 600/1973
si evidenziano principalmente tre categorie di annotazioni rilevanti per
l’imprenditore o l’esercente arti e professioni e che possono essere
obbligatori o meno a seconda del regime contabile:
·
Registri IVA
·
Registro dei beni ammortizzabili
·
Scritture ausiliari di magazzino
Registro IVA
Il Registro IVA, obbligatorio sia per i soggetti in
contabilità ordinaria che per i soggetti in contabilità semplificata, riassume
tutte le transazione e le operazioni attive e passive che rientrano nell’ambito
della normativa IVA.
Sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA i soggetti
rientranti nel regime fiscale agevolato forfetario ossia professionisti o
lavoratori autonomi che non superano il limite di:
• 65.000 euro (di
ricavi o compensi percepiti)
• 20.000 euro (per
le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a
collaboratori)
I registri IVA sono disciplinati dal Testo Unico sull’IVA
ossia dal DPR 633/1972 ed in particolare:
- l’art. 23 riguarda il registro IVA vendite
- l’art. 24 contiene le previsioni circa il registro dei
corrispettivi
- l’art. 25 si riferisce al registro IVA acquisti
La stampa dei registri IVA non è più obbligatoria in seguito
all’entrata in vigore della semplificazione fiscale introdotta dal D.L.
148/2018 (art. 19-octies, c. 6) secondo cui è considerata regolare la tenuta
dei registri IVA (vendite e acquisti) su sistemi elettronici, a condizione che
in caso di controllo, ispezione o verifica tali registri possano essere
stampati e messi a disposizione degli organi procedenti.
Per il registro dei corrispettivi valgono invece le regole
ordinarie di compilazione e tenuta contabile.
Registro beni ammortizzabili
Il registro dei beni ammortizzabili contiene informazioni
relative alle movimentazioni di beni ad utilità pluriennali dell’impresa o del
professionista, ossia immobilizzazioni materiali ed immateriali.
L’art. 16 del DPR 600/1973 norma la tenuta del registro dei
beni ammortizzabili, che dev’essere compilato entro il termine stabilito per la
dichiarazione dei redditi. Per ciascun immobile e per tutti i beni iscritti in
pubblici registri, il registro deve contenere l’indicazione di:
·
anno di acquisizione,
·
costo originario,
·
rivalutazioni e svalutazioni,
·
fondo di ammortamento (nella misura raggiunta al
termine del periodo d'imposta precedente)
·
coefficiente di ammortamento effettivamente praticato
nel periodo d'imposta,
·
quota annuale di ammortamento
·
eliminazioni dal processo produttivo
Per tutti gli altri beni, le medesime indicazioni possono essere
inserite con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione
e coefficiente di ammortamento.
La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è
facoltativa; tuttavia, in alternativa le registrazioni relative ai cespiti
andranno necessariamente inserite in altri registri a seconda del tipo di
regime fiscale e della natura del soggetto:
1. in contabilità ordinaria
- le imprese possono registrare le movimentazioni dei beni nel
libro giornale entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi o nel
libro inventari
- gli esercenti arti e professioni possono effettuare le
registrazioni nel registro cronologico, sempre rispettando il medesimo termine
di cui al punto precedente
2. in contabilità semplificata
- le imprese possono effettuare le registrazioni nel
registro IVA acquisti
- gli esercenti arti e professioni possono non registrare le
movimentazioni in alcun registro, a patto che siano in grado di fornire le informazioni
in ordine e in forma sistematica nel caso in cui gli vengano richiesti in caso
di controlli.
Scritture ausiliari di magazzino
Le scritture ausiliarie di magazzino, disciplinate dall’art.
14, lett. d) del dPR 600/1973, indicano le variazioni del magazzino intervenute
nell’esercizio.
Tale adempimento è obbligatorio per le imprese che si
trovano in contabilità ordinaria e che superano i limiti stabiliti dalla
normativa, recentemente aggiornati dal D.L. 146/2021 c.d. Decreto Fiscale.
In particolare, l’obbligo di tenuta delle scritture
ausiliarie di magazzino scatta dal secondo periodo d’imposta successivo al
superamento di entrambi i seguenti limiti:
- ricavi superiori a 5.164.568,99 euro per esercizio
- rimanenze finali superiori a 1.032.913,80 euro
Tali scritture accolgono le registrazioni relative alle
quantità entrate ed uscite di:
·
merci destinate alla vendita
·
semilavorati
·
prodotti finiti
·
materie prime e altri beni destinati ad essere
in essi fisicamente incorporati
·
imballaggi utilizzati per il confezionamento dei
singoli prodotti
etc.
Nelle stesse scritture possono inoltre
essere annotati, anche alla fine
del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che
determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili
dalle scritture di carico e scarico.
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