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mercoledì 26 ottobre 2022

Libri e scritture contabili: la contabilità ordinaria e semplificata

Libri e scritture contabili: la disciplina fiscale

La tenuta di libri e registri contabili per l’imprenditore o per il professionista è disciplinata dal Codice Civile e dalle norme tributarie. Gli obblighi in materia variano a seconda della natura del soggetto e del regime contabile adottato e possono assumere rilevanza più da un lato civilistico e meno fiscale o viceversa. In questo approfondimento, viene esaminato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili dal punto di vista della disciplina fiscale - in particolare le disposizioni contenute nel DPR n. 600/1973 e nel DPR n. 633/1972 (T.U. IVA) - con i relativi adempimenti accessori che si rendono necessari.

 


Libri obbligatori e altre scritture contabili

L’art. 2214 c.c. e l’art. 14 del DPR 600/1973 dispongono quali sono le scritture e i libri di cui l’imprenditore che esercita attività commerciale ha l'obbligo di tenuta, ossia:

• il libro giornale

• il libro degli inventari

• il libro delle scritture ausiliarie (elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee)

• i registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi)

• il registro dei beni ammortizzabili 

• il registro delle scritture ausiliarie di magazzino

A livello civilistico, il c. 3, art. 2214 c.c. norma l’esonero della tenuta delle scritture contabili sopra citate per i piccoli imprenditori. Tale distinzione non si riscontra invece a livello fiscale.

Nello specifico, i soggetti obbligati alla tenuta dei libri contabili sono elencati nell’art. 13 del dPR n. 600/1973 e sono:

·         società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

·         enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

·         trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

·         società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 DPR 597/1973

·         le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art 51 DPR 597/1973

·         le società o associazioni fra artisti e professionisti

Dunque a livello fiscale non vi è alcun esonero particolare come previsto invece dal codice civile per il piccolo imprenditore; tuttavia, l’art. 18 dPR 600/1973 prevede una “agevolazione” nella gestione e tenuta dei registri nel caso in cui venga esercitata l’opzione per il regime di contabilità semplificata.

Si ricorda che, il regime di contabilità semplificata, disciplinato dal citato art. 18, può essere adottato con l’esercizio dell’opzione da parte di professionisti e di società di persone che nell’esercizio precedente l’opzione non hanno superato l’ammontare di ricavi di:

   400.000,00 euro per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi

   700.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività

 

 

Registri e scritture contabili: la disciplina fiscale

Analizzando le norme tributarie contenute nel dPR 600/1973 si evidenziano principalmente tre categorie di annotazioni rilevanti per l’imprenditore o l’esercente arti e professioni e che possono essere obbligatori o meno a seconda del regime contabile:

·         Registri IVA

·         Registro dei beni ammortizzabili

·         Scritture ausiliari di magazzino

 

Registro IVA

Il Registro IVA, obbligatorio sia per i soggetti in contabilità ordinaria che per i soggetti in contabilità semplificata, riassume tutte le transazione e le operazioni attive e passive che rientrano nell’ambito della normativa IVA.

 

Sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA i soggetti rientranti nel regime fiscale agevolato forfetario ossia professionisti o lavoratori autonomi che non superano il limite di:

   65.000 euro (di ricavi o compensi percepiti)

   20.000 euro (per le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori)

I registri IVA sono disciplinati dal Testo Unico sull’IVA ossia dal DPR 633/1972 ed in particolare:

- l’art. 23 riguarda il registro IVA vendite

- l’art. 24 contiene le previsioni circa il registro dei corrispettivi

- l’art. 25 si riferisce al registro IVA acquisti

La stampa dei registri IVA non è più obbligatoria in seguito all’entrata in vigore della semplificazione fiscale introdotta dal D.L. 148/2018 (art. 19-octies, c. 6) secondo cui è considerata regolare la tenuta dei registri IVA (vendite e acquisti) su sistemi elettronici, a condizione che in caso di controllo, ispezione o verifica tali registri possano essere stampati e messi a disposizione degli organi procedenti.

Per il registro dei corrispettivi valgono invece le regole ordinarie di compilazione e tenuta contabile.

 

Registro beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili contiene informazioni relative alle movimentazioni di beni ad utilità pluriennali dell’impresa o del professionista, ossia immobilizzazioni materiali ed immateriali.

L’art. 16 del DPR 600/1973 norma la tenuta del registro dei beni ammortizzabili, che dev’essere compilato entro il termine stabilito per la dichiarazione dei redditi. Per ciascun immobile e per tutti i beni iscritti in pubblici registri, il registro deve contenere l’indicazione di:

·         anno di acquisizione,

·         costo originario,

·         rivalutazioni e svalutazioni, 

·         fondo di ammortamento (nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente)

·         coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta,

·         quota annuale di ammortamento

·         eliminazioni dal processo produttivo

Per tutti gli altri beni, le medesime indicazioni possono essere inserite con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è facoltativa; tuttavia, in alternativa le registrazioni relative ai cespiti andranno necessariamente inserite in altri registri a seconda del tipo di regime fiscale e della natura del soggetto:

1. in contabilità ordinaria

- le imprese possono registrare le movimentazioni dei beni nel libro giornale entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi o nel libro inventari

- gli esercenti arti e professioni possono effettuare le registrazioni nel registro cronologico, sempre rispettando il medesimo termine di cui al punto precedente

2. in contabilità semplificata

- le imprese possono effettuare le registrazioni nel registro IVA acquisti

- gli esercenti arti e professioni possono non registrare le movimentazioni in alcun registro, a patto che siano in grado di fornire le informazioni in ordine e in forma sistematica nel caso in cui gli vengano richiesti in caso di controlli.

 

Scritture ausiliari di magazzino

Le scritture ausiliarie di magazzino, disciplinate dall’art. 14, lett. d) del dPR 600/1973, indicano le variazioni del magazzino intervenute nell’esercizio.

Tale adempimento è obbligatorio per le imprese che si trovano in contabilità ordinaria e che superano i limiti stabiliti dalla normativa, recentemente aggiornati dal D.L. 146/2021 c.d. Decreto Fiscale. 

In particolare, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino scatta dal secondo periodo d’imposta successivo al superamento di entrambi i seguenti limiti:

- ricavi superiori a 5.164.568,99 euro per esercizio

- rimanenze finali superiori a 1.032.913,80 euro

Tali scritture accolgono le registrazioni relative alle quantità entrate ed uscite di:

·         merci destinate alla vendita

·         semilavorati

·         prodotti finiti

·         materie prime e altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati

·         imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti

etc.

Nelle stesse scritture possono   inoltre   essere   annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

 Per tutti i registri previsti dalla disciplina fiscale e fin'ora citati, non vi è assoggettazione ad imposta di bollo o obbligo di vidimazione.


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