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mercoledì 26 ottobre 2022

Libri e scritture contabili: la contabilità ordinaria e semplificata

Libri e scritture contabili: la disciplina fiscale

La tenuta di libri e registri contabili per l’imprenditore o per il professionista è disciplinata dal Codice Civile e dalle norme tributarie. Gli obblighi in materia variano a seconda della natura del soggetto e del regime contabile adottato e possono assumere rilevanza più da un lato civilistico e meno fiscale o viceversa. In questo approfondimento, viene esaminato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili dal punto di vista della disciplina fiscale - in particolare le disposizioni contenute nel DPR n. 600/1973 e nel DPR n. 633/1972 (T.U. IVA) - con i relativi adempimenti accessori che si rendono necessari.

 


Libri obbligatori e altre scritture contabili

L’art. 2214 c.c. e l’art. 14 del DPR 600/1973 dispongono quali sono le scritture e i libri di cui l’imprenditore che esercita attività commerciale ha l'obbligo di tenuta, ossia:

• il libro giornale

• il libro degli inventari

• il libro delle scritture ausiliarie (elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee)

• i registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi)

• il registro dei beni ammortizzabili 

• il registro delle scritture ausiliarie di magazzino

A livello civilistico, il c. 3, art. 2214 c.c. norma l’esonero della tenuta delle scritture contabili sopra citate per i piccoli imprenditori. Tale distinzione non si riscontra invece a livello fiscale.

Nello specifico, i soggetti obbligati alla tenuta dei libri contabili sono elencati nell’art. 13 del dPR n. 600/1973 e sono:

·         società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

·         enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

·         trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

·         società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 DPR 597/1973

·         le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art 51 DPR 597/1973

·         le società o associazioni fra artisti e professionisti

Dunque a livello fiscale non vi è alcun esonero particolare come previsto invece dal codice civile per il piccolo imprenditore; tuttavia, l’art. 18 dPR 600/1973 prevede una “agevolazione” nella gestione e tenuta dei registri nel caso in cui venga esercitata l’opzione per il regime di contabilità semplificata.

Si ricorda che, il regime di contabilità semplificata, disciplinato dal citato art. 18, può essere adottato con l’esercizio dell’opzione da parte di professionisti e di società di persone che nell’esercizio precedente l’opzione non hanno superato l’ammontare di ricavi di:

   400.000,00 euro per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi

   700.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività

 

 

Registri e scritture contabili: la disciplina fiscale

Analizzando le norme tributarie contenute nel dPR 600/1973 si evidenziano principalmente tre categorie di annotazioni rilevanti per l’imprenditore o l’esercente arti e professioni e che possono essere obbligatori o meno a seconda del regime contabile:

·         Registri IVA

·         Registro dei beni ammortizzabili

·         Scritture ausiliari di magazzino

 

Registro IVA

Il Registro IVA, obbligatorio sia per i soggetti in contabilità ordinaria che per i soggetti in contabilità semplificata, riassume tutte le transazione e le operazioni attive e passive che rientrano nell’ambito della normativa IVA.

 

Sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA i soggetti rientranti nel regime fiscale agevolato forfetario ossia professionisti o lavoratori autonomi che non superano il limite di:

   65.000 euro (di ricavi o compensi percepiti)

   20.000 euro (per le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori)

I registri IVA sono disciplinati dal Testo Unico sull’IVA ossia dal DPR 633/1972 ed in particolare:

- l’art. 23 riguarda il registro IVA vendite

- l’art. 24 contiene le previsioni circa il registro dei corrispettivi

- l’art. 25 si riferisce al registro IVA acquisti

La stampa dei registri IVA non è più obbligatoria in seguito all’entrata in vigore della semplificazione fiscale introdotta dal D.L. 148/2018 (art. 19-octies, c. 6) secondo cui è considerata regolare la tenuta dei registri IVA (vendite e acquisti) su sistemi elettronici, a condizione che in caso di controllo, ispezione o verifica tali registri possano essere stampati e messi a disposizione degli organi procedenti.

Per il registro dei corrispettivi valgono invece le regole ordinarie di compilazione e tenuta contabile.

 

Registro beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili contiene informazioni relative alle movimentazioni di beni ad utilità pluriennali dell’impresa o del professionista, ossia immobilizzazioni materiali ed immateriali.

L’art. 16 del DPR 600/1973 norma la tenuta del registro dei beni ammortizzabili, che dev’essere compilato entro il termine stabilito per la dichiarazione dei redditi. Per ciascun immobile e per tutti i beni iscritti in pubblici registri, il registro deve contenere l’indicazione di:

·         anno di acquisizione,

·         costo originario,

·         rivalutazioni e svalutazioni, 

·         fondo di ammortamento (nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente)

·         coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta,

·         quota annuale di ammortamento

·         eliminazioni dal processo produttivo

Per tutti gli altri beni, le medesime indicazioni possono essere inserite con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è facoltativa; tuttavia, in alternativa le registrazioni relative ai cespiti andranno necessariamente inserite in altri registri a seconda del tipo di regime fiscale e della natura del soggetto:

1. in contabilità ordinaria

- le imprese possono registrare le movimentazioni dei beni nel libro giornale entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi o nel libro inventari

- gli esercenti arti e professioni possono effettuare le registrazioni nel registro cronologico, sempre rispettando il medesimo termine di cui al punto precedente

2. in contabilità semplificata

- le imprese possono effettuare le registrazioni nel registro IVA acquisti

- gli esercenti arti e professioni possono non registrare le movimentazioni in alcun registro, a patto che siano in grado di fornire le informazioni in ordine e in forma sistematica nel caso in cui gli vengano richiesti in caso di controlli.

 

Scritture ausiliari di magazzino

Le scritture ausiliarie di magazzino, disciplinate dall’art. 14, lett. d) del dPR 600/1973, indicano le variazioni del magazzino intervenute nell’esercizio.

Tale adempimento è obbligatorio per le imprese che si trovano in contabilità ordinaria e che superano i limiti stabiliti dalla normativa, recentemente aggiornati dal D.L. 146/2021 c.d. Decreto Fiscale. 

In particolare, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino scatta dal secondo periodo d’imposta successivo al superamento di entrambi i seguenti limiti:

- ricavi superiori a 5.164.568,99 euro per esercizio

- rimanenze finali superiori a 1.032.913,80 euro

Tali scritture accolgono le registrazioni relative alle quantità entrate ed uscite di:

·         merci destinate alla vendita

·         semilavorati

·         prodotti finiti

·         materie prime e altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati

·         imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti

etc.

Nelle stesse scritture possono   inoltre   essere   annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

 Per tutti i registri previsti dalla disciplina fiscale e fin'ora citati, non vi è assoggettazione ad imposta di bollo o obbligo di vidimazione.


martedì 17 marzo 2020

COVID-19: Gli argini economici e gli aiuti di Stato!









COVID-19: Cassa integrazione


Buon pomeriggio care lettrici e lettori,
in seguito all'emanazione del DL 9/2020, l’Inps con la circolare n. 38 del 12 Marzo 2020 fornisce i primi chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali.
Nel dettaglio:

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del DL 9/2020
L’art. 1 del DL 9/2020 disciplina la possibilità di richiesta di intervento di Cigo o dell’assegno ordinario per le aziende con unità produttiva in uno dei comuni dell’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 o per i dipendenti residenti o domiciliati in quelle zone (ex zone rosse).
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020.
Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane.
Ricordiamo i comuni interessati:
•    Bertonico (Istat 98002)
•    Casalpusterlengo (Istat 98010)
•    Castelgerundo (Istat 98062)
•    Castiglione D'Adda (Istat 98014)
•    Codogno (Istat 98019)
•    Fombio (Istat 98026)
•    Maleo (Istat 98035)
•    San Fiorano (Istat 98047)
•    Somaglia (Istat 98054)
•    Terranova dei Passerini (Istat 98057)
•    Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.
Per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, né del limite di 1/3 delle ore lavorabili.
Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
Il DL 9/2020  prevede che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale.
Il termine di presentazione delle domande è entro la fine del quarto mese dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
Per quanto riguarda l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione Salariale (FIS) richiesto ai sensi dell’art. 13 del DL 9/2020 è considerato evento eccezionale pertanto non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile, né del tetto aziendale per quanto riguarda l’importo massimo erogabile.

Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 DL n. 9/2020
L’articolo 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui al citato articolo 13.
Le aziende interessate, sempre che abbiano o un’unità produttiva nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”.
La domanda di interruzione dei programmi di CIGS in corso andrà presentata al Ministero del Lavoro.

Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del DL n. 9/2020
I datori di lavoro con sedi nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data.
Le Regioni interessate dovranno emanare appositi decreti.

CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori  ivi residenti o domiciliati, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono accedere a trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di un mese.
Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate.

Indennità ai lavoratori autonomi
Per i collaboratori coordinati e continuativi, per titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e per i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa che svolgono la loro attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 o siano ivi residenti o domiciliati, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale.
La misura economica può essere erogata per un massimo di tre mesi.
L’indennità viene concessa con decreto della Regione interessata.

Le  misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche, pertanto l’Inps si riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni.

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