Riportiamo di seguito quali sono i requisiti e quali adempimenti vanno rispettati da parte del lavoratore per esercitare questo diritto, precisando che andrà preventivamente verificato che la contrattazione collettiva di riferimento non preveda criteri diversi da quelli stabiliti per legge.
L’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 ha confermato nei confronti del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa con uno o più contratti a termine presso la stessa azienda per almeno 6 mesi, il “diritto di precedenza” in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla medesima azienda nel periodo successivo.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il
lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato
presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo
complessivo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi, relative alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine. (comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015)
Lavoratrici madri (comma 2 art. 24)
Nel caso in cui una lavoratrice durante il rapporto di
lavoro a tempo determinato fruisca del congedo di maternità (c.d. maternità
obbligatoria) il periodo di assenza dal lavoro concorre al raggiungimento della
soglia dei 6 mesi utili a maturare il diritto di precedenza rispetto alle
assunzioni a tempo indeterminato. Anche i congedi obbligatori anticipato per
complicanze o per lavori a rischio e il congedo per l’entrata nel nucleo
familiare di bambini adottati o affidati concorrono al raggiungimento della soglia
dei 6 mesi.
Alle medesime lavoratrici è inoltre riconosciuto il diritto
di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate, sempre per le
stesse mansioni, entro i successivi 12 mesi.
Obblighi del datore di lavoro (comma 4 art.24)
Nella lettera di assunzione il datore di lavoro ha l’obbligo
di ricordare al lavoratore l’esistenza di un diritto di precedenza , cosa che
vale anche per i contratti a temine stagionali, anche se questi ultimi hanno
una sorta di “disciplina parallela” con alcune particolarità.
Il diritto di precedenza va espressamente richiamato, come
si diceva nella lettera di assunzione, cosa che può avvenire facendo un
riferimento “asettico” alla disposizione normativa contenuta all’interno
dell’art. 24, comma 4, o, in alternativa, riproducendo il contenuto letterale
della stessa.
Tale diritto è limitato alle mansioni già svolte dal lavoratore medesimo nei rapporti a termine intercorsi con l'azienda. Anche i lavoratori che hanno svolto attività di carattere stagionale vantano un diritto di precedenza, riguardo alle nuove assunzioni a tempo determinato che il datore di lavoro procederà ad effettuare per le medesime attività stagionali.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di richiamare espressamente
il diritto di precedenza del lavoratore nell'atto scritto con cui viene fissato
il termine del contratto. La mancata informativa al lavoratore, tuttavia, non
incide sulla possibilità che il lavoratore eserciti tale diritto e non è
specificatamente sanzionata dalla disciplina vigente.
La forma scritta, inoltre, è essenziale e costitutiva del
diritto, anche in capo al lavoratore: il diritto di precedenza, infatti, nasce
dal giorno in cui il lavoratore manifesta per iscritto la propria volontà al
datore di lavoro. Tale volontà deve dunque essere necessariamente manifestata e
documentata per iscritto precedentemente alla libera scelta datoriale di
occupare un lavoratore diverso, e comunque nei termini previsti dalla legge,
pari a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali), o dalla contrattazione
collettiva che può ulteriormente ridurli.
In mancanza o nelle more della manifestazione scritta di
volontà del lavoratore, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla
assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di
lavoro a termine in essere. Il CCNL può disciplinare diversamente o
ulteriormente il diritto di precedenza, quindi è sempre importante verificare
il dettato previsto dalla contrattazione.
Il diritto di precedenza può inoltre essere disciplinato
attraverso la contrattazione aziendale in modo da renderlo più sostenibile per
l'azienda. Al riguardo va opportunamente tenuto presente che il potere
derogatorio è riservato agli accordi sottoscritti dal datore di lavoro con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio
nazionale. Non costituisce violazione del diritto di precedenza l'instaurazione
di un contratto di apprendistato con un diverso soggetto qualora il lavoratore
a termine sia già qualificato per la mansione che costituisce oggetto
dell'apprendistato (l'interpello n. 2/2017).
Come far valere il diritto
Nei casi descritti, il diritto di precedenza può essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria
volontà di essere assunto a tempo indeterminato al datore di lavoro entro 6
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
In altri termini esso vincola il datore di lavoro per le
assunzioni effettuate nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di
lavoratore che ha manifestato la volontà di avvalersi del diritto.
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