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lunedì 22 aprile 2024

La norma sul diritto di precedenza nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Riportiamo di seguito quali sono i requisiti e quali adempimenti vanno rispettati da parte del lavoratore per esercitare questo diritto, precisando che andrà preventivamente verificato che la contrattazione collettiva di riferimento non preveda criteri diversi da quelli stabiliti per legge.

L’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 ha confermato nei confronti del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa con uno o più contratti a termine presso la stessa azienda per almeno 6 mesi, il “diritto di precedenza” in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla medesima azienda nel periodo successivo.

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo complessivo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, relative alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. (comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015)

Lavoratrici madri (comma 2 art. 24)

Nel caso in cui una lavoratrice durante il rapporto di lavoro a tempo determinato fruisca del congedo di maternità (c.d. maternità obbligatoria) il periodo di assenza dal lavoro concorre al raggiungimento della soglia dei 6 mesi utili a maturare il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato. Anche i congedi obbligatori anticipato per complicanze o per lavori a rischio e il congedo per l’entrata nel nucleo familiare di bambini adottati o affidati concorrono al raggiungimento della soglia dei 6 mesi.

Alle medesime lavoratrici è inoltre riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate, sempre per le stesse mansioni, entro i successivi 12 mesi.

Obblighi del datore di lavoro (comma 4 art.24)

Nella lettera di assunzione il datore di lavoro ha l’obbligo di ricordare al lavoratore l’esistenza di un diritto di precedenza , cosa che vale anche per i contratti a temine stagionali, anche se questi ultimi hanno una sorta di “disciplina parallela” con alcune particolarità.

Il diritto di precedenza va espressamente richiamato, come si diceva nella lettera di assunzione, cosa che può avvenire facendo un riferimento “asettico” alla disposizione normativa contenuta all’interno dell’art. 24, comma 4, o, in alternativa, riproducendo il contenuto letterale della stessa.

Tale diritto è limitato alle mansioni già svolte dal lavoratore medesimo nei rapporti a termine intercorsi con l'azienda. Anche i lavoratori che hanno svolto attività di carattere stagionale vantano un diritto di precedenza, riguardo alle nuove assunzioni a tempo determinato che il datore di lavoro procederà ad effettuare per le medesime attività stagionali.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell'atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto. La mancata informativa al lavoratore, tuttavia, non incide sulla possibilità che il lavoratore eserciti tale diritto e non è specificatamente sanzionata dalla disciplina vigente.

La forma scritta, inoltre, è essenziale e costitutiva del diritto, anche in capo al lavoratore: il diritto di precedenza, infatti, nasce dal giorno in cui il lavoratore manifesta per iscritto la propria volontà al datore di lavoro. Tale volontà deve dunque essere necessariamente manifestata e documentata per iscritto precedentemente alla libera scelta datoriale di occupare un lavoratore diverso, e comunque nei termini previsti dalla legge, pari a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali), o dalla contrattazione collettiva che può ulteriormente ridurli.

In mancanza o nelle more della manifestazione scritta di volontà del lavoratore, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Il CCNL può disciplinare diversamente o ulteriormente il diritto di precedenza, quindi è sempre importante verificare il dettato previsto dalla contrattazione.

Il diritto di precedenza può inoltre essere disciplinato attraverso la contrattazione aziendale in modo da renderlo più sostenibile per l'azienda. Al riguardo va opportunamente tenuto presente che il potere derogatorio è riservato agli accordi sottoscritti dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. Non costituisce violazione del diritto di precedenza l'instaurazione di un contratto di apprendistato con un diverso soggetto qualora il lavoratore a termine sia già qualificato per la mansione che costituisce oggetto dell'apprendistato (l'interpello n. 2/2017).

Come far valere il diritto

Nei casi descritti, il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà di essere assunto a tempo indeterminato al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

In altri termini esso vincola il datore di lavoro per le assunzioni effettuate nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoratore che ha manifestato la volontà di avvalersi del diritto.

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