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martedì 29 settembre 2026

Composizione negoziata e regolarità contributiva: perché le misure protettive sbloccano Durc e Durf (Ordinanza Trib. La Spezia 27/07/2026)

Nel percorso di risanamento delle imprese che ricorrono alla composizione negoziata della crisi, il mantenimento dell'operatività aziendale passa inevitabilmente dal possesso dei documenti di regolarità. Una recente pronuncia giurisprudenziale segna un punto di svolta fondamentale per la continuità dei contratti d'appalto e delle commesse pubbliche e private.

Con l’ordinanza del 27 luglio 2026, il Tribunale di La Spezia (Giudice Gaggioli) ha stabilito che la presenza di esposizioni debitorie pregresse non impedisce il rilascio del Durc (e della certificazione di regolarità fiscale ex art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997), a condizione che il giudice abbia confermato le misure protettive a tutela del patrimonio aziendale.

Vediamo nel dettaglio la ratio di questa decisione e le sue implicazioni operative per consulenti, HR manager e imprese.

Nessun automatismo di sospensione dei pagamenti

Il collegio spezzino prende le mosse da una distinzione cruciale tra gli strumenti di regolazione della crisi:

  • Concordato preventivo: La pubblicazione del ricorso innesca un blocco ex lege che la giurisprudenza equipara al divieto di adempimento spontaneo. In questo scenario, la regolarità contributiva è garantita dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015 (sospensione dei pagamenti disposta dalla legge).

  • Composizione negoziata: L’art. 18, comma 3, del CCII stabilisce che l'accesso al percorso non paralizza i flussi finanziari. L’imprenditore conserva la facoltà di regolare, anche in modo selettivo, i debiti anteriori senza dover richiedere preventive autorizzazioni giudiziali. Non operano, pertanto, la cristallizzazione del passivo né la par condicio creditorum.


La svolta ermeneutica: la prevalenza del divieto di azioni coattive

Non potendo applicare la fattispecie della sospensione legale dei pagamenti, il Tribunale ha focalizzato l'attenzione sulla lettera f) dell'art. 3, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015 (che riconosce il Durc in caso di sospensione giudiziale delle cartelle di pagamento).

Attraverso un'interpretazione teleologica orientata ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), il Giudice ha chiarito un principio fondamentale: allorché l'esecuzione coattiva sia inibita da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, il Durc non può trasformarsi in uno strumento di coercizione indiretta.

Di conseguenza, il blocco dell'azione esecutiva disposto nell'ambito delle misure protettive (ex artt. 18 e 19 CCII) — compreso il divieto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 — neutralizza l'effetto ostativo dei pendenze contributive e fiscali sorte antecedentemente all'istanza.

I requisiti essenziali per l'ottenimento del Durc

Affinché i debiti pregressi non ostacolino il rilascio della certificazione, devono sussistere due presupposti vincolanti:

  1. Perimetro temporale: Le pendenze devono rientrare nell'arco temporale coperto dalle misure protettive approvate.

  2. Correttezza corrente: Non devono figurare omissioni contributive o fiscali maturate successivamente alla richiesta di protezione (i cosiddetti "debiti correnti").

Il Tribunale ha inoltre evidenziato come il sistema preveda precisi contrappesi anti-abuso: la durata massima dei provvedimenti di tutela non può eccedere i 240 giorni (entro il termine complessivo di 360 giorni dell'incarico dell'esperto) e le misure rimangono sempre revocabili o modificabili su istanza dei creditori o del professionista nominato.

Impatti operativi per enti previdenziali, fisco e committenti

Questa pronuncia impone un cambio di approccio immediato nella gestione della compliance:

  • INPS, INAIL, Casse Edili e Agenzia delle Entrate non possono opporre un rifiuto automatico sulla base della semplice presenza di iscrizioni a ruolo o ruoli affidati, ma hanno l'onere di verificare se la riscossione coattiva sia temporaneamente congelata dal giudice della crisi.

  • Le imprese in risanamento dispongono di una tutela concreta per salvaguardare i contratti in corso, salvaguardando il fatturato e la forza lavoro occupata durante le trattative.

  • I creditori mantengono la facoltà di sollecitare la revoca delle protezioni laddove l'azienda si dimostri inadempiente rispetto alle obbligazioni correnti o priva di un concreto piano di riequilibrio.

giovedì 2 maggio 2024

Decreto PNRR convertito in Legge: in vigore dal 1° maggio 2024

E' stata pubblicata in GU 30 aprile 2024 n. 100 la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 del DL 2 marzo 2024 n. 19, (PNRR) con importanti interventi su diversi aspetti connessi al mercato del lavoro, soprattutto in riferimento alla regolarità dei datori di lavoro.

Il Decreto reca «Ulteriori disposizioni urgenni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» andando a intervenire su diversi aspetti connessi al mercato del lavoro, soprattutto in riferimento alla regolarità dei datori di lavoro.

Il capo VIII del Decreto contenente le misure urgenti in ambito lavoro è stato oggetto in sede di conversione per la maggior parte di “aggiustamenti” concentrando gli interventi sulla riscrittura dell'articolo 27 relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (Patente sicurezza).

Patente sicurezza per imprese nei cantieri

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente per la qualificazione a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano attività di natura intellettuale. Per le imprese straniere operanti sul territorio è necessario un documento equivalente.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti;

  • possesso del DURC in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;

avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nell'attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività previste, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Sarà il Ministero del Lavoro, con apposito decreto, ad indicare le modalità di richiesta della patente.

È prevista la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

La patente partirà con un saldo di 30 crediti e consentirà di operare con un minimo di 15 crediti.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati secondo la tabella allegata al decreto.

Nel caso di accertamento ispettivo con più violazioni i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Nel caso in cui si operi, seppure in obbligo, senza la relativa patente si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non diffidabile, nonché' l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. 

Regolarità contributiva e agevolazioni

Il rilascio di DURC e delle relative agevolazioni è subordinato al rispetto delle norme di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, oltre che al rispetto di accordi e CCNL, contratti regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Di notevole interesse l'introduzione dell'art. 1175-bis alla L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il nuovo articolo prevede la possibilità di accesso ai benefici contributivi anche nel caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Viene inoltre introdotto un nuovo limite ai recuperi in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione. In tal caso infatti il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Appalti e somministrazione

Nel caso di personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto deve essere riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente rappresentativo nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Viene inoltre confermata la solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore nell'assolvimento degli obblighi fiscali anche nelle ipotesi di somministrazione di manodopera, appalto e distacco.

Ricondotto nel sistema sanzionatorio penale l'esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione e delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione. Per l'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nei casi di appalto o distacco privo dei requisiti l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nel caso di somministrazione con finalità elusive verso norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Tali sanzioni sono ulteriormente inasprite del 20% nel caso in cui vi sia reiterazione degli illeciti.

Ulteriori interventi

Viene confermata la “Lista di Conformità INL” a cui sono iscritte, previo consenso dei datori di lavoro, le aziende nei confronti delle quali, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. Tale iscrizione esclude le aziende da successive ulteriori verifiche per i 12 mesi successivi, classificandole come imprese virtuose.

Per quanto attiene le violazioni contributive, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie viene previsto il pagamento di una sanzione civile, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, mentre tale maggiorazione non è prevista se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Fonte: Legge 29 aprile 2024, n. 56 (GU n. 100 del 30 aprile 2024) e Quotidianopiù

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 100 del 30 aprile 2024) la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 del DL 2 marzo 2024 n. 19.




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