Nel panorama dell’amministrazione del personale e della gestione dei contratti di appalto, la regolarità fiscale dell’appaltatore e dei subappaltatori rappresenta uno snodo cruciale per la riduzione dei rischi sanzionatori e di responsabilità solidale.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 174 del 16 settembre 2026, ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del parametro finanziario necessario all'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf).
I chiarimenti sui versamenti per il rilascio del Durf
Per ottenere il Durf, una delle condizioni stabilite dalla normativa prevede che l'ammontare dei versamenti registrati nel conto fiscale nell'ultimo triennio sia pari o superiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo arco temporale.
L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel determinare il valore al numeratore di tale rapporto, rientrano nel calcolo anche:
Le ritenute d'acconto sugli interessi attivi relativi a conti e depositi bancari (rigo RN15 della dichiarazione Redditi): sebbene versate dall'istituto di credito in qualità di sostituto d'imposta, la capacità contributiva sottostante rimane integralmente ascrivibile all'impresa sostituita.
Le imposte assolte all'estero, nei limiti del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del TUIR (rigo RN13 del modello Redditi): pur non transitando direttamente dal conto fiscale italiano, tali prelievi attestano la complessiva affidabilità e solvibilità fiscale dell'operatore economico.
Perché il Durf è centrale nella compliance aziendale e nell'HR Management
Il possesso del Durf esplica effetti rilevanti ben oltre l'ambito di applicazione originario delineato dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. In particolare:
Patente a crediti per i cantieri: Rileva ai fini della qualificazione e del punteggio per la sicurezza nei luoghi di lavoro gestita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Responsabilità solidale negli appalti: Rappresenta una garanzia fondamentale per limitare l'estensione delle responsabilità dell'committente in materia di retribuzioni e contribuzioni (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003).
Compliance contrattuale: È ormai divenuto uno standard di audit aziendale richiesto preventivamente da molti committenti nelle fasi di qualifica dei fornitori, a prescindere dalle soglie dimensionali dell'opera.
Il quadro normativo di riferimento (Art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997)
Negli appalti, affidamenti e subappalti di opere o servizi di importo complessivo superiore a 200.000 euro annui, caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso i locali del committente e con l'utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest'ultimo, l'esibizione del Durf esonera l'appaltatore (o subappaltatore) da complessi adempimenti burocratici:
In presenza del Durf: Non è necessario consegnare al committente le ricevute degli F24 comprovanti il versamento delle ritenute IRPEF trattenute sulla retribuzione dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Sblocco operativo: Si evitano le limitazioni alle compensazioni in F24 sia per le ritenute fiscali sulle retribuzioni sia per i contributi previdenziali (INPS) e premi assicurativi (INAIL).
I nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ampliano la base dei versamenti computabili, agevolando le imprese virtuose nel dimostrare il rispetto del requisito del 10% e garantendo una gestione più fluida dei rapporti di appalto e della relativa filiera di manodopera.
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