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martedì 29 settembre 2026

Durf e appalti: chiarimenti sui requisiti fiscali, impatti sulla patente a crediti e tutela per le imprese

Nel panorama dell’amministrazione del personale e della gestione dei contratti di appalto, la regolarità fiscale dell’appaltatore e dei subappaltatori rappresenta uno snodo cruciale per la riduzione dei rischi sanzionatori e di responsabilità solidale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 174 del 16 settembre 2026, ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del parametro finanziario necessario all'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf).

I chiarimenti sui versamenti per il rilascio del Durf

Per ottenere il Durf, una delle condizioni stabilite dalla normativa prevede che l'ammontare dei versamenti registrati nel conto fiscale nell'ultimo triennio sia pari o superiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo arco temporale.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel determinare il valore al numeratore di tale rapporto, rientrano nel calcolo anche:

  1. Le ritenute d'acconto sugli interessi attivi relativi a conti e depositi bancari (rigo RN15 della dichiarazione Redditi): sebbene versate dall'istituto di credito in qualità di sostituto d'imposta, la capacità contributiva sottostante rimane integralmente ascrivibile all'impresa sostituita.

  2. Le imposte assolte all'estero, nei limiti del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del TUIR (rigo RN13 del modello Redditi): pur non transitando direttamente dal conto fiscale italiano, tali prelievi attestano la complessiva affidabilità e solvibilità fiscale dell'operatore economico.


Perché il Durf è centrale nella compliance aziendale e nell'HR Management

Il possesso del Durf esplica effetti rilevanti ben oltre l'ambito di applicazione originario delineato dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. In particolare:

  • Patente a crediti per i cantieri: Rileva ai fini della qualificazione e del punteggio per la sicurezza nei luoghi di lavoro gestita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  • Responsabilità solidale negli appalti: Rappresenta una garanzia fondamentale per limitare l'estensione delle responsabilità dell'committente in materia di retribuzioni e contribuzioni (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003).

  • Compliance contrattuale: È ormai divenuto uno standard di audit aziendale richiesto preventivamente da molti committenti nelle fasi di qualifica dei fornitori, a prescindere dalle soglie dimensionali dell'opera.

Il quadro normativo di riferimento (Art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997)

Negli appalti, affidamenti e subappalti di opere o servizi di importo complessivo superiore a 200.000 euro annui, caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso i locali del committente e con l'utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest'ultimo, l'esibizione del Durf esonera l'appaltatore (o subappaltatore) da complessi adempimenti burocratici:

  • In presenza del Durf: Non è necessario consegnare al committente le ricevute degli F24 comprovanti il versamento delle ritenute IRPEF trattenute sulla retribuzione dei lavoratori impiegati nell'appalto.

  • Sblocco operativo: Si evitano le limitazioni alle compensazioni in F24 sia per le ritenute fiscali sulle retribuzioni sia per i contributi previdenziali (INPS) e premi assicurativi (INAIL).

I nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ampliano la base dei versamenti computabili, agevolando le imprese virtuose nel dimostrare il rispetto del requisito del 10% e garantendo una gestione più fluida dei rapporti di appalto e della relativa filiera di manodopera.

lunedì 28 settembre 2026

Piani aziendali e la piaga del lavoro sommerso: tra rigore valutativo e giustizia sociale

Il piano d'impresa non può essere considerato affidabile semplicemente perché elaborato e ratificato dal vertice aziendale.

I dati previsionali debbono essere analizzati alla luce dello storico, delle premesse che li sostengono e degli scenari a cui risultano collegati. La demarcazione tra stime obiettive e mere congetture diventa così fondamentale. 

Il passaggio iniziale consiste nel chiarire quale compito sia stato conferito al perito. Una stima patrimoniale e una valutazione di congruità finanziaria non richiedono la medesima profondità di analisi del documento strategico. Nella stima occorre esprimersi sulla razionalità complessiva del quadro prospettico; nella fairness opinion, al contrario, l'esame si concentra sulla plausibilità dei traguardi attesi, senza trasformarsi in una verifica analitica dell'esattezza e della completezza di ciascuna ipotesi.


La responsabilità del piano strategico rimane interamente in capo all'organo direttivo; la supervisione dello specialista non solleva la dirigenza da tale compito. L'autenticità dei dati prospettici e la definizione delle premesse restano prerogative degli amministratori. Al perito pertiene una funzione differente: comprendere le modalità di costruzione del prospetto e verificarne la tenuta sotto il profilo tecnico.

Per questa ragione non basta esaminare le cifre conclusive. È indispensabile ripercorrere l'intero iter formativo: finalità del progetto, approvazione degli organi di gestione, scostamenti tra stime passate e rendiconti effettivi, coerenza delle linee guida, validità delle premesse, attendibilità e tenuta dei traguardi economici. Il confronto diretto con i responsabili dei vari settori societari e, laddove presenti, con riscontri esterni completa l'indagine. L'avallo del consiglio di amministrazione è dunque un fattore da vagliare, non una garanzia assoluta: l'atteggiamento critico professionale rimane imprescindibile.

I dati storici tornano centrali e non costituiscono un semplice allegato secondario. Le direttive PIV impongono di vagliare i risultati pregressi prima di accordare fiducia alle prospettive future: in assenza di rilevanti discontinuità strutturali o di mercato, le performance già realizzate rappresentano un parametro di riferimento decisivo. Qualora il piano prefiguri aumenti di fatturato, redditività o cassa molto distanti dall'esperienza passata, il professionista deve individuare e verificare le motivazioni di tale svolta.

L'analisi non si limita tuttavia ai soli parametri societari: occorre estendere il vaglio al contesto macroeconomico, alle dinamiche di settore, al posizionamento sul mercato, alla catena di approvvigionamento, alle innovazioni tecnologiche, al costo dei materiali e alle altre variabili in grado di influire sui risultati. Il giudizio di ragionevolezza mira esattamente ad accertare se i flussi figurativi possano supportare, in modo solido, il valore ricercato.

Previsioni e proiezioni non si equivalgono. Si innesta qui un'articolazione concettuale destinata a incidere sul lavoro del perito:

  • Le previsioni poggiano su basi concretamente verificabili, desumibili dalla storia dell'ente, dal paragone con imprese concorrenti e da dati di terzi.

  • Le proiezioni, al contrario, incorporano ipotesi congetturali per le quali mancano riscontri pregressi (si pensi all'espansione in un nuovo mercato, al lancio di un prodotto o alla riconversione dell'offerta).

Tale distinzione influisce direttamente sulla stima del rischio. Un flusso finanziario generato dalla continuità di una gestione consolidata non può subire il medesimo trattamento riservato a iniziative incerte. Occorre tuttavia evitare la scorciatoia di un incremento automatico del tasso di rendimento: prima è necessario verificare quali elementi critici siano già compresi nelle stime finanziarie e quali ne restino esclusi.

La distinzione tra scenari differenti e rischio di esecuzione costituisce un altro passaggio chiave. I PIV separano i flussi vincolati dal determinarsi di specifiche condizioni da quelli ordinari, imponendo coerenza tra cassa attesa e saggio di attualizzazione. Il tasso rettificato per il rischio (Radr) può dunque riflettere, oltre al costo del capitale, le incognite legate all'esecuzione dei progetti e, se significativo, il rischio di scenario. Tale saggio non rappresenta tuttavia un correttivo indiscriminato: può compensare solo fattori non ancora considerati nei flussi, evitando sovrapposizioni. Soprattutto, non può rendere accettabili numeri privi di fondamento: se l'informazione strategica non supera la prova di ragionevolezza, alcun rialzo del tasso potrà renderla impiegabile. La scelta tra la rettifica delle stime e l'aumento del saggio va pertanto motivata in relazione alle criticità effettivamente riscontrate.

Nel parere di congruità (fairness opinion) il raggio d'azione risulta più limitato rispetto a una perizia di stima integrale. L'esperto deve definire la natura delle proiezioni, le premesse fondamentali, gli eventuali interventi straordinari e i fattori di incertezza non visibili nei prospetti; il parere rimane tuttavia focalizzato sulla credibilità complessiva dei risultati futuri.

Questa divergenza va precisata fin dalla lettera di incarico: occorre stabilire con esattezza se il consulente debba eseguire una perizia di stima, rilasciare un parere di congruità oppure svolgere un riesame di una valutazione preesistente. Non si tratta di una questione formale: dalla natura del mandato derivano la profondità delle verifiche e l'estensione dell'opera svolta.

Se la pianificazione risulta lacunosa, va integrata. Non sempre il valutatore dispone di un quadro completo comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario; talvolta vengono forniti soltanto il conto economico prospettico o poche grandezze operative fino all'Ebit. In queste circostanze, le linee guida PIV impongono di richiedere gli elementi indispensabili per ricostruire anche la dinamica patrimoniale e finanziaria. L'incremento dei ricavi, isolatamente considerato, non genera valore: occorre calcolare il capitale circolante richiesto, gli investimenti necessari, l'equilibrio monetario, l'impatto fiscale e la reale capacità di trasformare l'utile in liquidità. Un piano finanziario particolarmente audace sotto il profilo economico può originare un fabbisogno di cassa insostenibile per la struttura dell'impresa. Arrestarsi all'Ebit significa fermarsi prima che emergano i veri nodi critici.

I flussi devono inoltre risultare coerenti con la configurazione di valore prescelta. Se il progetto include sinergie fruibili esclusivamente da un determinato acquirente, tali vantaggi non possono essere recepiti automaticamente in una stima di valore di mercato. L'esperto deve perciò accertare che l'ottica adottata nel piano coincida con quella prevista dall'incarico.

Identica impostazione vale per la metodologia. I PIV non fissano una scala gerarchica rigida tra i diversi criteri: la selezione dipende dagli scopi della perizia, dalle specificità aziendali, dalle proprietà dei metodi, dalla consistenza delle fonti informative e dall'esame dei fondamentali.


Nelle organizzazioni più articolate può rivelarsi opportuno frazionare la perizia per singole unità operative (business unit), applicando un procedimento analitico o il criterio della somma delle parti (sum of the parts). Elementi patrimoniali estranei alla gestione caratteristica vanno individuati e conteggiati a parte laddove non inseriti nel metodo adottato. Nelle stime riferite al capitale investito (asset side) o al solo patrimonio netto (equity side) occorre infine mantenere una rigorosa coerenza tra flussi monetari, tassi di attualizzazione e struttura delle fonti finanziarie.

Parallelamente alle tematiche di valutazione d'impresa, le analisi sul tessuto produttivo evidenziano la piaga dell'economia sommersa. Il lavoro irregolare comporta non soltanto tutele contrattuali e assistenziali ridotte, ma garantisce compensi nettamente inferiori: chi opera fuori dalle regole recepisce, mediamente, quasi la metà rispetto a chi possiede un contratto regolare.

In base al report Censis Confcooperative intitolato «L'economia sommersa. Il costo dell'irregolarità per l'economia italiana», nel 2023 il compenso orario lordo medio dei lavoratori in regola si attestava a 17,8 euro, contro i soli 9,2 euro percepiti dagli irregolari. Una disparità di 8,6 euro per ogni ora lavorata, che si traduce in una contrazione retributiva del 48,3% per chi si trova confinato nel sommerso.

La penalizzazione riguarda la totalità dei comparti economici, pur con intensità variabili:

  • Agricoltura: il divario appare più contenuto, con 11,3 euro lordi all'ora per i contrattualizzati contro 8,1 euro per gli irregolari (uno scarto a sfavore del 28,3%).

  • Edilizia: il divario sale a 6,3 euro, con una paga oraria che scende da 16,2 a 9,9 euro (una flessione del 38,9%).

  • Industria in senso stretto: si registra la distanza più marcata in valore assoluto. A fronte di un compenso regolare di 20,2 euro lordi all'ora, le prestazioni informali vengono retribuite in media 9,4 euro, generando un divario di 10,8 euro e un abbattimento del 53,5%.

Una sproporzione paragonabile si riscontra nel comparto dei servizi, dove il salario orario passa da 17,6 a 9,3 euro (con un decremento del 47,2%). All'interno di questo macro-settore emergono ulteriori differenze:

  • Commercio, trasporti e ricettività: la retribuzione oraria cala da 17 euro per i lavoratori regolari a 10,8 euro per gli irregolari (-36,5%).

  • Servizi alle imprese: la forbice raggiunge i 10 euro orari, passando da 20,7 euro per le posizioni regolari a 10,7 euro per quelle informali (-48,3%).

  • Altri servizi: il divario si attesta a 12,9 euro contro 8 euro l'ora (-38%).

Riguardo alla dimensione complessiva del fenomeno, i dati Istat quantificano per il 2024 (ultimo dato rilevato) in 2 milioni e 725mila le unità lavorative irregolari attive nel Paese. Si tratta di un bacino consistente, benché tra il 2019 e il 2024 la platea del sommerso si sia ridotta di circa 58mila posizioni. La contrazione ha interessato prevalentemente l'occupazione dipendente: nel 2024 i lavoratori subordinati irregolari erano 1 milione e 946mila (pari al 71,4% del totale sommerso), a fronte di 780mila autonomi irregolari (pari al 28,6%). Nello stesso arco temporale (2019-2024), gli occupati regolari hanno registrato un incremento complessivo di 1.219.000 unità.

lunedì 6 maggio 2019

Edili: il versamento dei contributi aggiuntivi ai Fondi da cumularsi con il contributo ordinario

La CNCE ha reso noto che il 12 marzo 2019 tra la Confapi Aniem e le segreterie nazionali delle associazioni sindacali dei lavoratori è stato sottoscritto un allegato al CCNL 12/11/2014 che regolamenta il versamento del contributo mensile al Fondo sanitario Sanedil, al Fondo prepensionamenti e al Fondo incentivo occupazione.
In particolare per gli operai deve essere versato un contributo pari allo 0,60% da calcarsi su minimo, contingenza, EDR, ITS per un minimo di 120 ore al mese.
Invece per gli impiegati è pari allo 0,26% da calcolarsi sulla retribuzione mensile costituita da minimo, contingenza, EDR e premio di produzione.
I contributi aggiuntivi previsti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 sono da considerarsi cumulativi, ossia sommati sia al contributo ordinario del mese di riferimento sia al contributo aggiuntivo.
L'accordo specifica altresì che la base imponibile ai fini del calcolo delle aliquote contributive reattivamente a tutti i costituendi fondi risulta essere la seguente:
• Sanedil e Fondo incentivo occupazione: minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore o premio produzione;
• Fondo prepensionamenti: essendo confluito anche il Fondo lavori usuranti ha una base imponibile diversa ossia paga base, contingenza, EDR e indennità territoriali di settore.

L'INPS, con il messaggio 29/04/2019 n.1653, nell'ottica della semplificazione del processo di trasmissione del flusso DMAG/Unico, ha previsto che dal secondo trimestre 2019 non saranno più richiesti i dati relativi alla retribuzione teorica in assenza di retribuzione ordinaria e, pertanto, nella compilazione del flusso, il tipo di retribuzione "0" (zero) non dovrà più essere utilizzato.
Pertanto, per quanto riguarda gli OTI, dal secondo trimestre 2019, dovrà essere dichiarata la retribuzione teorica mensile (RTM), in luogo della retribuzione teorica giornaliera (RTG). L'INPS sottolinea che la retribuzione teorica mensile va dichiarata solo in presenza del tipo retribuzione "O" (ordinaria).
In associazione alla RTM dovrà essere compilato il campo "NMC", numero mensilità previste dal contratto, campo di nuova istituzione, che permetterà di calcolare la retribuzione teorica globale annua.
La retribuzione teorica mensile, rapportata a 26 giornate, non può essere inferiore al minimale di legge; nei casi di dichiarazione di importi inferiori a tale minimale, il flusso non verrà accolto.
In caso di part-time orizzontale il controllo del minimale orario mensile verrà effettuato sul rapporto delle ore e giornate dichiarate nel DMAG.
Invece, riguardo agli OTD, la RTG è richiesta solo in presenza di tipo retribuzione "O" (ordinaria) e continuerà ad essere calcolata secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 5085/2017.
L'istituto previdenziale definisce retribuzione teorica quella che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale, ove inferiore) qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati, mentre la retribuzione persa è quella che il lavoratore ha perso per effetto di assenze intervenute per eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo. Tale importo sarà quindi sempre rapportato alle effettive giornate dell'evento.
Infine, in materia di giornate e retribuzioni a decorrere dal secondo trimestre 2019 per OTI e per OTD, in presenza di tipo retribuzione O, P e M, si rende obbligatorio il campo "GG" del DMAG relativo alle retribuzioni dichiarate.
La trasmissione di sole retribuzioni in mancanza di giornate lavorate è una condizione che può verificarsi per particolari circostanze quali, ad esempio, la corresponsione di gratifiche, di premi, di conguagli di retribuzione, di emolumenti arretrati anche per i lavoratori licenziati.


L'INPS, con il messaggio n. 1655 del 29 aprile 20198, ha comunicato che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione in oggetto per l'anno 2019 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.
A seguito di tale attività, sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta.
I suddetti modelli "F24" saranno disponibili, in versione precompilata, nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa" > "Dati del modello F24", dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

mercoledì 19 dicembre 2018

Impresa di costruzione edile PALUMBO OTTAVIO (PALERMO)

Cosa sono le barriere architettoniche? Una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale.

La barriera architettonica può essere una scala, un gradino, una rampa troppo ripida. Qualunque elemento architettonico può trasformarsi in barriera architettonica e l'accessibilità dipende sempre dalle caratteristiche personali della singola persona.

Per limitare al massimo il criterio di soggettività sono state sancite delle leggi e stabilite delle regole comuni. Informati con noi. 389 1145 954.

giovedì 26 novembre 2015

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