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martedì 25 febbraio 2020

Il Ravvedimento operoso: sanzioni edittali applicabili al mancato pagamento!

L’istituto del "Ravvedimento Operoso" risulta normativamente introdotto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del "ravvedimento operoso" al fine di regolarizzare l’omesso o Insufficiente pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
– le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
– le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
– l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
– l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
– l’imposta ipotecaria;
– l’imposta catastale.

In particolare le sanzioni edittali applicabili ordinariamente e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:

CLICCA L'IMMAGINE PER INGRANDIRE

Invece il "ravvedimento sprint" attualmente comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo. In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l’omesso versamento con sanzioni ‘calibrate’ in rapporto all'effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la sanzione dello 0,50% (ossia 0,10% x 5 giorni = 0,50%) e così via. Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50%.

Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%.

L’evoluzione temporale del tasso di interesse legale è peraltro consultabile alla pagina relativa presente tra le ‘Informative’ del sito.

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo.

Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).

Regime sanzionatorio dell’INDEBITA COMPENSAZIONE CREDITI INESISTENTI in Mod. F24
L’art. 27, comma 18 recita:
“l‘utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi“.

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Chi opera una compensazione orizzontale deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.
L’omessa o ritardata presentazione del modello F24 con saldo a zero può, essere regolarizzata. La Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per regolarizzare tale violazione è necessario:
a) presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
b) versare una sanzione ridotta, pari a:
– €. 5,56 (1/9 della sanzione amministrativa di €. 50) se il ritardo non è superiore a 5 giorni;

– €. 11,11 (1/9 della sanzione amministrativa di €. 100) se il ritardo è compreso tra 6 e 90 giorni;

– €. 12,50 (1/8 della sanzione amministrativa di €. 100) se il modello è presentato entro un anno dall'omissione.

Da Gennaio 2020: Ravvedimento operoso (art. 10-bis) - Si amplia l’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.

martedì 23 luglio 2019

Cos'è il Redditometro?

Il "Redditometro", così come rivisitato dal D.L. 78/2010, e lo "spesometro", sono gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per effettuare controlli sul tenore di vita dei contribuenti.
Sostanzialmente il fisco setaccia le spese sostenute dai contribuenti raffrontandole con le loro dichiarazioni dei redditi.
Qualora fossero rilevate incongruenze, l’Agenzia delle Entrate procederà controllando approfonditamente la situazione fiscale del soggetto.

Il Redditometro è lo strumento con cui il Fisco può ricostruire il reddito presunto di un contribuente, prendendo in considerazione le spese che quest'ultimo ha effettuato in un determinato arco di tempo.
Il redditometro è stato profondamente innovato nel 2010 (Art. 22 D.l. n. 78/2010) che ha modificato la precedente disciplina di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. L'amministrazione finanziaria riesce a stimare in modo approssimativo il reddito presunto del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso dell'anno. Al contribuente spetterà poi dimostrare, in caso di difformità rilevanti tra quanto speso e quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, che le spese siano avvenute con somme diverse dai redditi prodotti nello stesso periodo di imposta.
Per determinare il reddito presunto, il contribuente da esaminare viene “comparato” con una classe contributiva di suoi "simili" (persone e famiglie della stessa zona, numero di familiari ed età) di cui si abbia certezza della loro "onestà"; si tratta infatti di contribuenti che dichiarino redditi compatibili con la loro capacità di spesa rilevata con il redditometro.

L'Agenzia delle Entrate ha individuato 11 gruppi rappresentativi (coppie o singoli differenziati in base all'età, alla presenza o meno di figli, al numero di figli, ecc.), ai quali sono stati poi applicati criteri di appartenenza geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole). Determinata la "classe contributiva" del soggetto, vengono poi messe sotto osservazione le spese per beni e servizi effettuate nel corso dell'anno fiscale. Le voci di spesa monitorate sono:
- abitazione (abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, collaboratori domestici, arredi)
- mezzi di trasporto (auto, minicar, caravan, moto, barche)
- contributi e assicurazioni (contributi previdenziali, responsabilità civile, incendio e furto, vita)
- istruzione (asili nido, scuola per l'infanzia, primaria e secondaria, corsi di lingue straniere, master)
- attività sportive e ricreative e cura della persona (sport, iscrizioni a circoli, cavalli, abbonamenti pay-tv, alberghi, centri benessere)
- altre spese significative (oggetti d'arte e antiquariato, gioielli, donazioni)
- investimenti immobiliari e mobiliari netti (valutazione separata fra biennio precedente e anno di stima).

Il fisco, come si può intuire, ha sempre avuto enormi difficoltà ad analizzare concretamente queste spese.
All'inizio, negli anni '80 e '90, l'analisi teneva conto infatti solo dei dati accessibili dalle banche dati pubbliche (Registro Automobilistico, Inps, Anagrafe Tributaria, Registri Immobiliari) o attraverso questionari mirati.
Dal 2011 è tuttavia in vigore un nuovo strumento, lo spesometro, che, nonostante le enormi problematiche connesse alla privacy, obbliga gli esercizi commerciali, professionisti ed imprese a comunicare al fisco tutti gli acquisti effettuati dal contribuente che superino una determinata soglia. Incrociando le spese sostenute e la classe del contribuente, l'Amministrazione Finanziaria ha tutti gli strumenti per determinare il "reddito presunto" del contribuente. La classe contributiva serve a tarare il modello di analisi permettendo ad esempio di conoscere quante spese, di una famiglia "mediamente" simile a quella del contribuente analizzato, vengano effettuate con i redditi dichiarati nell'anno di imposta e quante con redditi precedenti.

La "classe" è dunque piuttosto importante nell'economia del redditometro e molte false segnalazioni potrebbero essere dovute proprio ad errori nella sua definizione.
Calcolato dunque il reddito presunto, se questo è superiore del 25% di quello dichiarato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, il contribuente è invitato a comparire presso l'ufficio competente per giustificare lo scostamento tra spese e reddito, fornendo dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

In questa sede il contribuente ha l'onere di dimostrare che:
- le spese effettuate siano avvenute in realtà con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta,
- che si siano impiegati redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
- che comunque si siano legalmente utilizzati redditi esclusi dalla formazione della base imponibile.
Se le argomentazioni non risultino convincenti l'Amministrazione è per la legge obbligata a procedere con l'accertamento con adesione. Il nuovo redditometro sarà utilizzato a partire dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2009 redatte nel 2010.

Cos’era lo Spesometro?

Dal 1° Gennaio 2019 è stato abolito lo spesometro che era un'appendice del redditometro. Aveva il compito di rafforzare l'accertamento induttivo. Lo strumento, in vigore dal 1° Luglio 2011, aiutava infatti l'Amministrazione Finanziaria a raccogliere quei dati di spesa di ogni contribuente che sono di difficile rilevazione per l'Agenzia delle Entrate. Per raggiungere questo obiettivo era stato imposto a tutti i soggetti con partita Iva (imprese, professionisti, esercizi commerciali), di comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualsiasi incasso con emissione fattura di importo pari o superiore a 3.000 euro (al netto dell'Iva). Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale) il limite è di 3.600 euro (Iva compresa): tale tetto massimo è valido anche per le operazioni effettuate all'estero con carte di credito, di debito e prepagate.

Invece cos’è il Riccometro?

l termine riccometro si usa per designare l'Isee, Indicatore della situazione economica equivalente. È uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, col fine di determinare chi ha effettivamente diritto a prestazioni sociali agevolate, esenzioni e agevolazioni tariffarie in vari ambiti. Oltre al reddito complessivo della famiglia, tiene conto anche di altri elementi, come le proprietà mobiliari e immobiliari e i depositi bancari.

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