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giovedì 24 settembre 2026

L'industria vista dagli italiani, la stretta sui contratti e il riscatto degli statali: la radiografia del lavoro che cambia

C'è una domanda che rimbalza da tempo nell'arena pubblica, sollevata a più riprese dal mondo patronale: in Italia esiste davvero una marcata diffidenza verso il mondo produttivo? Un’ostilità che finisce per etichettare i capitani d'impresa più come "speculatori" che come veri creatori di valore?

I dati dell'ultimo Monitor on Labour (MOL) curato da Community Research&Analysis per Federmeccanica dipingono un quadro sfaccettato. Quando si parla di innovazione, occupazione e sviluppo, il consenso verso il comparto industriale raggiunge il 47,3%. Oltre la metà degli italiani (56%) riconosce i passi da gigante fatti sul fronte delle tecnologie avanzate, e il 59,7% considera la manifattura il vero termometro dell'economia: se la fabbrica corre, l'intero territorio ne trae beneficio. Senza contare che per il 52,2% delle persone l'industria resta il traino principale di tutti gli altri settori.


Anche l'impiego giovanile beneficia di questa visione: per il 37,2% degli intervistati la fabbrica offre garanzie e propone posizioni più qualificate rispetto ad altri ambiti (31,2%).

Eppure, questa centralità sta scricchiolando. L'indice di apprezzamento generale è crollato dal 58% del 2024 al 47,3% attuale. A soffrire maggiormente è proprio la fiducia nell'assorbimento delle nuove leve e nella qualità dei posti offerti.

Ancora più tiepido è il giudizio su crescita professionale e inclusione, dove solo un italiano su tre (33%) promuove il settore. Certo, l'industria è vista come un'opportunità di inserimento per i giovani (45,1%) e il progresso tecnologico ha spalancato le porte della produzione – e non solo degli uffici – al lavoro femminile (39,3%). Tuttavia, pochissimi credono che le aziende promuovano davvero la parità di genere (29,7%), offrano reali scatti di carriera (29,7%), contrastino le discriminazioni (25,8%) o valorizzino il benessere dei dipendenti (28,2%). Rispetto al 39,9% del 2024, il gradimento medio complessivo è sceso a quota 33%.

La radiografia del Paese: tre visioni a confronto

Analizzando i dati emergono tre profili ben distinti tra la popolazione:

  • I "Tiepidi" (50,6%): Rappresentano la maggioranza assoluta. Vedono i limiti (poche prospettive per i giovani, scarso legame con il territorio, impatto ambientale da migliorare), ma riconoscono la necessità di sostenere le imprese per far correre il Paese. In loro, pregi e difetti si annullano a vicenda, generando una posizione neutrale.

  • Gli "Anti-industriali" (26,1%): Un quarto degli italiani boccia l'operato del manifatturato su quasi tutti i fronti.

  • I "Pro-industria" (23,3%): Una minoranza convinta che attribuisce alle aziende un ruolo quasi esclusivamente positivo.

Curiosamente, la geografia della percezione svela un paradosso: l'idealizzazione dell'industria cresce laddove ce n'è meno (nel Mezzogiorno e nelle Isole), mentre il contatto quotidiano con le fabbriche (al Nord) genera un pragmatismo decisamente più critico.

Per superare questa fase serve un cambio di marcia culturale su due sfide chiave: superare la crisi d'identità del lavoro manifatturiero (che non affascina più come un tempo) e abbattere il muro dell'isolamento aziendale rispetto alle comunità. La ricetta? Aprire gli stabilimenti a scuole e famiglie, investire nel welfare e nella parità, e trasformare le sponsorizzazioni in veri progetti territoriali.


Diritto del lavoro: la sentenza che scuote i contratti nazionali

Spostandoci sul fronte normativo, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (la n. 4969/2026, che ha ribaltato la precedente decisione del Tar Veneto) ha stabilito che il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio siglato da Confcommercio e sindacati non rispetta l'articolo 36 della Costituzione per una specifica categoria: gli operatori delle celle frigorifere.

La vicenda nasce da un'ispezione dell'Ispettorato del Lavoro di Verona che ha imposto a un'azienda di surgelati un'indennità extra (tra l'8% e il 12%) per gli addetti operanti a temperature tra i -20°C e i -24°C, prendendo come riferimento il CCNL Alimentari.

La decisione apre un dibattito delicatissimo: l'Ispettorato ha applicato un parametro equitativo al pari di un giudice del lavoro, ma senza il contraddittorio e le garanzie procedurali tipiche di un'aula di tribunale. Per le imprese si crea così un bivio complesso: accettare l'accordo aziendale "volontariamente" o rischiare sanzioni e cause legali per difendersi. Una situazione che spinge molti esperti a chiedere una revisione dell'articolo 14 del Dlgs 124/2004 per ridefinire con certezza i confini d'azione degli organi di vigilanza.

Statali e PA: firmato il rinnovo contrattuale 2025-2027

Sul versante pubblico arriva invece una notizia positiva: la firma definitiva del CCNL 2025-2027 per le Funzioni Centrali, giunta a breve distanza dal precedente accordo. Si tratta del terzo rinnovo in meno di cinque anni, con aumenti retributivi superiori al 7,6% e una crescita della massa salariale del 5,4%.

Gli incrementi mensili a regime saranno strutturati così:

  • Operatori: +126 euro

  • Assistenti: +133 euro

  • Funzionari: +161 euro

  • Elevate Professionalità: +221 euro

Tra le novità principali figurano tutele rafforzate per salute e genitorialità, la parificazione delle ferie per i neoassunti, un'indennità feriale per i turnisti e regole chiare sull'impiego dell'Intelligenza Artificiale, la cui adozione sarà oggetto di confronto con i sindacati. Spazio anche alla crescita professionale con l'arrivo del "patentino delle competenze" e la possibilità di creare enti bilaterali per la formazione.

L'esperienza degli ultimi anni dimostra che i tagli alla spesa pubblica e il ridimensionamento delle trattative danneggiano il clima lavorativo e la qualità dei servizi. Investire sulla continuità contrattuale e sulla valorizzazione del personale resta l'unica strada percorribile per guidare la Pubblica Amministrazione verso il futuro.

giovedì 9 maggio 2024

Come affrontare la concorrenza!

Affrontare la concorrenza richiede una strategia ben definita che ti permetta di distinguerti e superare i tuoi concorrenti. Ecco alcuni suggerimenti utili:

Analizza la concorrenza:

Studia attentamente i tuoi concorrenti per capire cosa offrono e come si posizionano sul mercato.

Identifica i punti di forza e di debolezza della tua concorrenza per individuare opportunità che potresti sfruttare.

Focalizzati sui punti di forza:

Identifica i punti di forza del tuo prodotto o servizio e concentrati su di essi.

Comunica in modo chiaro e convincente come il tuo prodotto o servizio è superiore a quello dei tuoi concorrenti.

Crea un’esperienza unica per i clienti:

Concentrati sulla creazione di un’esperienza di acquisto memorabile per i tuoi clienti.

Offri un servizio clienti impeccabile, personalizzato e aggiungi elementi che rendano l’acquisto da te unico e speciale.

Differenziazione dalla concorrenza:

Sviluppa una strategia di posizionamento efficace che ti permetta di essere riconosciuto come un’opzione unica sul mercato.

Identifica il tuo target di riferimento e offri un valore aggiunto ai tuoi clienti.

Investi nella costruzione di un brand solido e riconoscibile.

Mantieni prezzi competitivi:

Ottimizza i processi interni per ridurre i costi senza compromettere la qualità.




giovedì 2 maggio 2024

Decreto PNRR convertito in Legge: in vigore dal 1° maggio 2024

E' stata pubblicata in GU 30 aprile 2024 n. 100 la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 del DL 2 marzo 2024 n. 19, (PNRR) con importanti interventi su diversi aspetti connessi al mercato del lavoro, soprattutto in riferimento alla regolarità dei datori di lavoro.

Il Decreto reca «Ulteriori disposizioni urgenni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» andando a intervenire su diversi aspetti connessi al mercato del lavoro, soprattutto in riferimento alla regolarità dei datori di lavoro.

Il capo VIII del Decreto contenente le misure urgenti in ambito lavoro è stato oggetto in sede di conversione per la maggior parte di “aggiustamenti” concentrando gli interventi sulla riscrittura dell'articolo 27 relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (Patente sicurezza).

Patente sicurezza per imprese nei cantieri

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente per la qualificazione a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano attività di natura intellettuale. Per le imprese straniere operanti sul territorio è necessario un documento equivalente.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti;

  • possesso del DURC in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;

avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nell'attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività previste, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Sarà il Ministero del Lavoro, con apposito decreto, ad indicare le modalità di richiesta della patente.

È prevista la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

La patente partirà con un saldo di 30 crediti e consentirà di operare con un minimo di 15 crediti.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati secondo la tabella allegata al decreto.

Nel caso di accertamento ispettivo con più violazioni i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Nel caso in cui si operi, seppure in obbligo, senza la relativa patente si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non diffidabile, nonché' l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. 

Regolarità contributiva e agevolazioni

Il rilascio di DURC e delle relative agevolazioni è subordinato al rispetto delle norme di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, oltre che al rispetto di accordi e CCNL, contratti regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Di notevole interesse l'introduzione dell'art. 1175-bis alla L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il nuovo articolo prevede la possibilità di accesso ai benefici contributivi anche nel caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Viene inoltre introdotto un nuovo limite ai recuperi in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione. In tal caso infatti il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Appalti e somministrazione

Nel caso di personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto deve essere riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente rappresentativo nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Viene inoltre confermata la solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore nell'assolvimento degli obblighi fiscali anche nelle ipotesi di somministrazione di manodopera, appalto e distacco.

Ricondotto nel sistema sanzionatorio penale l'esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione e delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione. Per l'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nei casi di appalto o distacco privo dei requisiti l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nel caso di somministrazione con finalità elusive verso norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Tali sanzioni sono ulteriormente inasprite del 20% nel caso in cui vi sia reiterazione degli illeciti.

Ulteriori interventi

Viene confermata la “Lista di Conformità INL” a cui sono iscritte, previo consenso dei datori di lavoro, le aziende nei confronti delle quali, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. Tale iscrizione esclude le aziende da successive ulteriori verifiche per i 12 mesi successivi, classificandole come imprese virtuose.

Per quanto attiene le violazioni contributive, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie viene previsto il pagamento di una sanzione civile, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, mentre tale maggiorazione non è prevista se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Fonte: Legge 29 aprile 2024, n. 56 (GU n. 100 del 30 aprile 2024) e Quotidianopiù

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 100 del 30 aprile 2024) la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 del DL 2 marzo 2024 n. 19.




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