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giovedì 15 ottobre 2026

Lavoratori Autonomi: La manovra invisibile sui crediti d'imposta

Nel panorama economico italiano, la figura del professionista e del lavoratore autonomo ha progressivamente assunto una funzione contorta e per certi versi paradossale: quella di ammortizzatore sociale e finanziario delle politiche pubbliche. L'imponente stagione dei bonus edilizi, del Superbonus e dei meccanismi di incentivo fiscale ha trasformato migliaia di studi professionali, ingegneri, architetti, commercialisti e consulenti in veri e propri intermediari del credito tributario.

Attraverso lo strumento dello sconto in fattura e la successiva cessione dei crediti d'imposta, lo Stato ha delegato al settore privato l'onere di anticipare liquidità per sostenere la transizione ecologica e l'economia reale. Tuttavia, a questa enorme responsabilità operativa non ha fatto riscontro un quadro normativo stabile. Al contrario, i professionisti si sono ritrovati immersi in una permanente incertezza giuridica e contabile, ostaggio di interpretazioni amministrative altalenanti, circolari dell'Agenzia delle Entrate e continui interventi legislativi d'urgenza.

Il Decreto Legislativo 148/2026 (noto come Decreto correttivo Omnibus della riforma fiscale), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, rappresenta l'ennesimo tassello di questo articolato mosaico. Se da un lato il provvedimento promette di superare alcune evidenti sperequazioni del passato — riallineando la tassazione del reddito professionale al reale principio di cassa —, dall'altro introduce meccanismi opzionali complessi, retroattività condizionate e nuove imposte sostitutive che richiedono un'attenta analisi politica, strategica e gestionale.


Come osservatori politici, esperti di dinamiche del lavoro e responsabili delle risorse umane, non possiamo limitarci ad accogliere passivamente le novellazioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Dobbiamo analizzarne la matrice ideologica, la sostenibilità finanziaria per le strutture professionali e le concrete ricadute operative sulla gestione delle organizzazioni di lavoro autonomo.

IL VECCHIO REGIME E L'ASSURDO DELL'INCASSO VIRTUALE

Per comprendere la portata delle modifiche apportate dal Decreto Omnibus, è indispensabile ripercorrere la genesi della prassi amministrativa che ha regolato la materia negli ultimi anni.

Il dogma della Circolare 23/E/2022

Nel regime antecedente al 12 agosto 2026, la disciplina fiscale applicabile ai crediti d'imposta derivanti da prestazioni professionali erogate con sconto in fattura si fondava sui chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 (paragrafo 6.2.1), successivamente ribaditi con le Risposte ad interpello n. 472 del 30 novembre 2023 e n. 240 del 15 settembre 2025.

Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione Finanziaria, l'intero ammontare del credito d'imposta acquisito dal professionista a seguito dello sconto concesso in fattura costituiva un provento percepito nell'esercizio dell'arte o della professione. Di conseguenza, tale importo doveva partecipare integralmente alla formazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

La vera criticità risiedeva tuttavia nella tempistica dell'imputazione a reddito. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il provento doversi considerare integralmente "incassato" (e quindi imponibile) alla data di emissione della fattura contenente l'indicazione dello sconto.

Il paradosso del 110% e il cortocircuito finanziario

Tale impostazione generava un'assurdità contabile e finanziaria dagli effetti devastanti per gli studi professionali:

  1. Simulazione dell'incasso reale: A fronte di una prestazione del valore nominale pari a 100, resa con sconto integrale in fattura, il professionista non incassava alcuna somma liquida dal committente.

  2. Tassazione del valore maggiorato: Nell'ipotesi del Superbonus al 110%, il credito acquisito nel cassetto fiscale risultava pari a 110. La prassi amministrativa imponeva di tassare nell'anno di emissione della fattura l'intero valore di 110.

  3. Anticipazione d'imposta su somme non monetizzate: Il professionista si trovava costretto a versare le imposte sui redditi (IRPEF, relative addizionali ed eventuali contributi previdenziali) su un compenso teorico di 100 non incassato, nonché sul differenziale positivo di 10 (pari al margine tra valore nominale del credito e corrispettivo concordato), ben prima di aver effettivamente utilizzato tale credito in compensazione tramite il modello F24 per abbattere i propri debiti tributari.

Sebbene la Risposta n. 243 del 4 maggio 2022 avesse inizialmente confermato la legittimità della coincidenza tra emissione della fattura e momento impositivo, la dottrina e le rappresentanze di categoria avevano a più riprese denunciato l'iniquità di un sistema che equiparava un credito fiscale illiquido ad un incasso finanziario effettivo. Sarebbe stato enormemente più equo e rispettoso del principio di cassa stabilire che la tassazione intervenisse unicamente al momento del reale utilizzo in compensazione del credito.

IL NUOVO ARTICOLO 54, COMMA 3-QUINQUIES DEL TUIR

Il Decreto Legislativo 148/2026 raccoglie finalmente queste istanze, novellando l'articolo 54 del TUIR ed introducendo il nuovo comma 3-quinquies. La riforma riscrive i criteri di imputazione temporale dei crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.

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|                        EVOLUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI CREDITI DA SCONTO IN FATTURA               |
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| REGIME ANTE 12 AGOSTO 2026 (Prassi Circolare 23/E/2022)| NUOVO REGIME D.LGS 148/2026 (Art. 54 TUIR)|
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| Tassazione integrale al momento dell'EMISSIONE        | Tassazione frazionata in base alle somme  |
| della fattura con sconto.                             | COMPENSATE in ciascun periodo d'imposta.  |
|                                                       |                                           |
| Imponibilità immediata sia del compenso (100)         | Il credito/corrispettivo concorre al     |
| sia del differenziale positivo (10).                  | reddito unicamente per la quota usata.    |
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Il principio di tassazione per quota compensata

A partire dai crediti d'imposta acquisiti a decorrere dal 12 agosto 2026, il legislatore fissa una regola chiara: i crediti di imposta recepiti a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo esclusivamente per la parte corrispondente alle somme effettivamente compensate in ciascun periodo d'imposta.

Viene così sancito il definitivo superamento della finzione dell'incasso contestuale all'emissione della fattura:

  • Se un professionista matura nel 2026 un credito da sconto in fattura pari a 50.000 euro e nel medesimo anno ne compensa in F24 unicamente 10.000 euro, la quota imponibile ai fini del reddito di lavoro autonomo del 2026 sarà limitata a 10.000 euro.

  • La residua quota del credito (40.000 euro) sarà tassata nei periodi d'imposta successivi, in stretta concomitanza con il progressivo utilizzo in compensazione.

Ciò ripristina una fondamentale simmetria tra l'insorgenza del debito d'imposta in capo al professionista e la disponibilità della risorsa finanziaria (sotto forma di risparmio di spesa per debiti tributari o contributivi compensati).

IL REGIME TRANSITORIO E LE OPZIONI DI RETROATTIVITÀ: ISTRUZIONI OPERATIVE

Una delle novità politicamente e gestionalmente più rilevanti del Decreto Omnibus risiede nella facoltà di applicare il nuovo criterio di tassazione per compensazione anche in via retroattiva. Il legislatore ha infatti previsto un regime opzionale per i crediti acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e fino all'11 agosto 2026.

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|                           PROSPETTO SINTETICO SULLE OPZIONI DI RETROATTIVITÀ                      |
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| PERIODO DI ACQUISTO  | MODALITÀ DI ADESIONE AL NUOVO   | CONDIZIONI E LIMITAZIONI                 |
| DEL CREDITO          | REGIME (TASSAZIONE PER COMP.)   |                                          |
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| Ante 2024            | NON AMMESSA                     | Resta ferma la tassazione integrale      |
|                      |                                 | nell'anno di emissione fattura.          |
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| Anno 2024            | Dichiarazione INTEGRATIVA       | Incompatibile se la dichiarazione        |
|                      | Modello REDDITI 2025            | originaria è stata OMESSA.               |
|                      |                                 | NO RIMBORSO maggiori imposte versate.     |
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| Anno 2025            | Dichiarazione ORIGINARIA o      | Termine ultimo: 2 novembre 2026          |
|                      | CORRETTIVA NEI TERMINI          | (in quanto il 31 ottobre cade di sabato).|
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| Dal 1° gennaio 2026  | Regime ORDINARIO o              | Applicazione diretta per gli acquisti    |
| all'11 agosto 2026   | Dichiarazione dei Redditi       | ante 12 agosto 2026 tramite opzione.     |
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| Dal 12 agosto 2026   | Regime NATURALE obbligatorio    | Tassazione automatica per quote          |
| in poi               |                                 | effettivamente compensate.               |
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Le precisazioni di Telefisco 2026 e i vincoli per l'anno 2024

In occasione dello Speciale Telefisco 2026 del 24 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 8) ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità applicative del ricalcolo retroattivo per l'anno 2024:

  1. Presentazione dell'integrativa: Per ricalcolare il reddito di lavoro autonomo del periodo d'imposta 2024 applicando il criterio della compensazione, il professionista deve presentare una dichiarazione integrativa.

  2. Esclusione per le dichiarazioni omesse: In conformità con i principi generali dell'ordinamento tributario, la facoltà di rettifica tramite integrativa è tassativamente preclusa a coloro che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi originaria per il 2024.

  3. Divieto di rimborso: L'eventuale eccedenza di versamento scaturita dal ricalcolo (avendo versato le imposte sull'intero credito anziché sulla sola quota compensata) non dà diritto ad alcun rimborso da parte dell'Erario. Maggiori imposte già pagate sulla dichiarazione originaria 2024 restano acquisite allo Stato, costituendo un limite finanziario di primaria importanza per chi valuta l'esercizio dell'opzione.

La finestra strategica per il periodo d'imposta 2025

Per i crediti acquisiti nel corso del 2025, la tempistica di approvazione del Decreto Omnibus si incrocia direttamente con le scadenze dichiarative ordinarie.

Poiché il termine ordinario per la presentazione del Modello REDDITI 2026 (relativo ai redditi 2025) è fissato al 2 novembre 2026 (atteso che la scadenza naturale del 31 ottobre cade di sabato), i professionisti si trovano in una posizione privilegiata:

  • Coloro che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione dei redditi 2025 possono recepire direttamente il nuovo criterio della quota compensata nel Modello REDDITI originario.

  • Coloro che hanno già inviato la dichiarazione applicando il vecchio criterio dell'incasso virtuale possono rimediare tempestivamente mediante la presentazione di una dichiarazione "correttiva nei termini" entro il 2 novembre 2026, evitando la cristallizzazione di imposte non dovute e senza subire le penalizzazioni previste per le integrative tardive.

L'EVOLUZIONE E LA NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

Un capitolo a sé stante, caratterizzato da un'intensa stratificazione normativa, riguarda i crediti d'imposta acquistati dai professionisti da soggetti terzi a prezzo scontato (ad esempio tramite la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate) e non derivanti da prestazioni professionali direttamente rese al cedente.

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di crediti legati al Superbonus o ai bonus edilizi minori che gli studi professionali hanno rilevato sul mercato secondario come forma di investimento o di gestione della liquidità.

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|                    EVOLUZIONE FISCALE DEI CREDITI ACQUISTATI DA TERZI (SCONTO A PRONTI)           |
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| PERIODO DI ACQUISTO   | REGIME FISCALE APPLICABILE                                                |
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| Ante 2024             | IRRILEVANZA FISCALE del differenziale positivo tra valore nominale        |
|                       | e prezzo di acquisto (Risposta interpello n. 472/2023).                   |
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| Dal 1° gennaio 2024   | DEDUZIONE dell'intero costo di acquisto nell'anno di sostenimento e       |
| all'11 agosto 2026    | TASSAZIONE del valore nominale del credito per la quota compensata in F24  |
|                       | (Risposte n. 171/2025 e n. 6/2026).                                        |
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| Dal 12 agosto 2026    | IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26% applicata sul solo "DIFFERENZIALE POSITIVO"   |
| (o dal 2024 su opz.)  | nell'anno di utilizzo in compensazione (Art. 54, cc. 3-quater/3-quinquies).|
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Il nuovo assetto: tassazione del margine con imposta sostitutiva

L'articolo 54, commi 3-quater e 3-quinquies del TUIR, come modificato dal Decreto Omnibus, introduce una tassazione autonoma ed equiparata alle rendite finanziarie per i margini derivanti da crediti acquisiti da terzi:

  1. Base imponibile: La tassazione non colpisce più l'intero valore nominale del credito, ma unicamente il differenziale positivo (il cosidetto gain) tra il prezzo corrisposto per l'acquisto del credito e il valore nominale compensato.

  2. Aliquota e versamento: Sul differenziale positivo si applica un'imposta sostitutiva del 26%. Il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione nel modello F24.

  3. Criterio di proporzionalità: Il margine positivo viene imputato e tassato in proporzione alla quota di credito effettivamente utilizzata in compensazione per ciascun periodo d'imposta.

La cessione a terzi a titolo oneroso e la trappola del differenziale negativo

Il nuovo articolo 54, comma 3-quinquies del TUIR estende l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% anche ai differenziali positivi realizzati mediante la successiva rivendita a terzi dei crediti d'imposta precedentemente acquistati.

In questo caso:

  • Il margine imponibile è pari alla differenza tra il prezzo incassato dalla cessione e il costo originario sostenuto per l'acquisto del credito.

  • La determinazione del margine avviene alla data del perfezionamento della cessione a terzi.

  • L'imposta sostitutiva del 26% deve essere versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la cessione si è conclusa.

Il nodo del differenziale negativo (minusvalenza): Il legislatore ha totalmente omesso di disciplinare l'ipotesi in cui dalla rivendita del credito d'imposta o dal suo mancato utilizzo emerga un differenziale negativo (ossia una minusvalenza dovuta a cessione a prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto o a decadenza del credito).

In assenza di una previsione espressa che ne consenta la deducibilità o la compensazione con altri redditi di capitale o diversi, la dottrina prevalente ritiene che il differenziale negativo costituisca un costo indeducibile dal reddito di lavoro autonomo. Si tratta di un'asimmetria penalizzante che addossa interamente sul professionista il rischio di svalutazione dei crediti acquistati.

Per agevolare il lavoro di pianificazione finanziaria e tributaria degli studi professionali e delle strutture HR, si riassumono di seguito le differenti modalità di gestione contabile dei crediti d'imposta alla luce del D.Lgs. 148/2026:

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|                         QUADRO DI SINTESI DELLE DISPOSIZIONI EX D.LGS 148/2026 (DECRETO OMNIBUS)                   |
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| TIPOLOGIA DI CREDITO   | MOMENTO IMPOSITIVO                 | REGIME DI TASSAZIONE E ALIQUOTA                      |
+------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
| Credito da Sconto in   | Anno di effettiva COMPENSAZIONE    | Tassazione ordinaria IRPEF / Addizionali / Cassa     |
| Fattura (Prestazione)  | in F24 (pro-quota).                | sul valore del corrispettivo compensato.             |
+------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
| Credito da Terzi       | Anno di effettiva COMPENSAZIONE    | IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%                          |
| (Utilizzo F24)         | in F24 (pro-quota).                | applicata esclusivamente sul DIFFERENZIALE POSITIVO. |
+------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
| Credito da Terzi       | Anno di perfezionamento della      | IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%                          |
| (Cessione a Terzi)     | CESSIONE a titolo oneroso.         | sul margine (Corrispettivo Incassato - Costo Acq.).  |
+------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
| Differenziale Negativo | N/A                                | INDEDUCIBILE dal reddito di lavoro autonomo          |
| (Minusvalenza da Cess.)|                                    | (Salvo futuri chiarimenti interpretativi).           |
+------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+

QUALE FUTURO PER IL LAVORO AUTONOMO?

L'analisi tecnica della riforma evidenzia come la politica fiscale continui a trattare il lavoro autonomo con un approccio frammentato e privo di una visione strategica organica.

La trappola della complessità burocratica

Dalla prospettiva della gestione aziendale e delle risorse umane, la continua sovrapposizione di regimi transitori, opzioni retroattive, dichiarazioni integrative e divieti di rimborso trasforma la gestione fiscale degli studi professionali in un campo minato.

I professionisti e i loro partner associati si trovano costretti a destinare una quota crescente di tempo e risorse finanziarie alla semplice interpretazione delle norme e al ricalcolo delle posizioni pregresse. Questa ipertrofia burocratica sottrae energie preziose all'attività caratteristica, all'innovazione organizzativa e all'investimento nel capitale umano.

La necessità di un vero statuto del lavoro autonomo

Un'amministrazione finanziaria moderna e uno Stato forte non dovrebbero fare cassa sulle incertezze dei propri contribuenti. La previsione di un'opzione retroattiva che "sani" l'ingiustizia dell'incasso virtuale per il 2024, negando tuttavia il rimborso delle maggiori imposte versate dai professionisti che hanno scrupolosamente applicato le rigide direttive dell'Agenzia delle Entrate, rappresenta un vulnus nel rapporto di fiducia tra Erario e cittadini.

Come dirigenti HR e leader d'opinione politica, dobbiamo riaffermare con forza alcuni principi cardine:

  1. Certezza del diritto e stabilità normativa: Le regole del gioco fiscale non possono cambiare a partita in corso o con interventi correttivi che stratificano opzioni a geometria variabile.

  2. Effettivo rispetto del principio di cassa: Per i lavoratori autonomi, la tassazione deve essere ancorata all'effettiva ed inequivocabile disponibilità finanziaria della risorsa.

  3. Parità di trattamento sulle minusvalenze: Se lo Stato sceglie di tassare con imposta sostitutiva del 26% i margini positivi derivanti dalla circolazione dei crediti, deve con pari coerenza consentire la deducibilità o il recupero delle minusvalenze effettive.

La sfida del prossimo futuro consisterà nel pretendere che le riforme fiscali non si traducano in continui rattoppi emergenziali, ma costituiscano l'ossatura di un nuovo patto sociale capaci di tutelare il lavoro autonomo, stimolare l'occupazione qualificata e sostenere lo sviluppo economico del Paese.

mercoledì 28 gennaio 2026

Congedi parentali fino a 14 anni dei figli solo per i dipendenti

L'aumento dell'arco temporale di fruizione dei congedi parentali dai 12 ai 14 anni di età dei figli previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 199/2025 (Bilancio 2026) riguarda solo i lavoratori dipendenti. Lo ha sottolineato l' Inps nel messaggio 251/2026, pubblicato ieri, in cui ha fatto il punto sulle novità introdotte per questi congedi facoltativi dal 1° gennaio scorso. Si ricorda che i congedi con indennità previsti dagli articoli 32, 34 e 36 del Dlgs 151/2001 sono utilizzabili da entrambi i genitori. Più specificamente, la madre può usufruire di massimo sei mesi di congedo entro i primi 14 anni del figlio, mentre il padre ha diritto a un massimo sei mesi elevabili a sette per un totale complessivo massimo di 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno tre mesi). Il congedo può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio dalla fine del periodo di congedo di maternità obbligatorio per la lavoratrice dipendente e dalla data di nascita del bambino per il lavoratore dipendente padre. In caso di adozione o di affidamento/collocamento il congedo spetta, invece, entro i 14 anni di età dall'ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della sua maggiore età. Mauro Pizzin Come detto, la disposizione contenuta nella nuova legge di Bilancio riguarda solo i genitori dipendenti, mentre nulla cambia per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi. Più precisamente: per i primi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a 12 anni dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione: per i secondi il limite temporale di fruizione del congedo parentale resta fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall'ingresso in famiglia in caso di azione o di affidamento/collocamento. A livello operativo nel messaggio l'Istituto ha comunicato che lo scorso 8 gennaio è stata aggiornata sul suo internet la procedura "Domande di maternità e paternità", che va utilizzata dai genitori lavoratori dipendenti per la presentazione telematica della domanda. Nel caso in cui tra la data di entrata in vigore della legge di Bilancio e quella di aggiornamento non sia stato possibile presentare la domanda di indennità prevista per il congedo, l' Inps ha fatto infine sapere che si potrà provvedere successivamente presentandola per i periodi pregressi che siano stati fruiti tra il 1° e l'8 gennaio. Le strutture territoriali dovranno quindi considerare per la definizione di queste domande l'oggettiva impossibilità di presentazione preventiva delle stesse da parte degli interessati.

venerdì 25 novembre 2022

Determinazione del reddito professionale: base imponibile e deducibilità delle spese.

Determinazione del reddito professionale: base imponibile e deducibilità delle spese.

Come si determina il Reddito da Lavoro Autonomo?

Il Reddito da Lavoro Autonomo è determinato analiticamente dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti (fatture emesse) e quello delle spese sostenute nel periodo d’imposta.

Uno dei primi problemi che si pone un soggetto che ha appena aperto la partita IVA per l’esercizio della propria attività di lavoro autonomo  è quello di capire come viene determinato il proprio reddito imponibile ai fini IRPEF.

Attenzione! Se hai aperto partita IVA come professionista ma applichi il regime forfettario, questa guida non è per te. 

La presente guida, invece, riguarda tutti i professionisti che hanno deciso per obbligo normativo o convenienza di tassare ad IRPEF, il proprio reddito professionale. Mi riferisco a tutti quei professionisti, come avvocati, architetti, medici, ingegneri, etc. che applicano il regime della contabilità semplificata per determinare il proprio reddito imponibile. Se fai parte di questa categoria di soggetti in questa guida scoprirai come si determina il tuo reddito professionale.

Chi Sono i Lavoratori Autonomi?

Prima di iniziare è opportuno fare una premessa per capire cosa si intende per reddito da lavoro autonomo. Sul punto, l’art. 53 del DPR n. 917/86 (TUIR) afferma che:

“sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio di una professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa, elencate all’articolo 2195 del codice civile“

In pratica sono soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo i professionisti iscritti ad albi professionali come gli avvocati, i commercialisti, consulenti del lavoro, gli architetti, gli ingegneri, i geometri ecc. che esercitato abitualmente e professionalmente la professione. 

Allo stesso modo generano Redditi da Lavoro Autonomo anche i professionisti non iscritti ad un albo o ruolo professionale: ad esempio i consulenti informatici, gli amministratori di condominio, etc.

Pertanto, sulla base delle definizione sopra indicata, è possibile schematizzare che per individuare l’esercente arte o professione abituale è necessario individuare le seguenti caratteristiche:

    • Abitualità, ovvero svolgimento dell’attività in maniera stabile, sistematica e programmatica (l’assenza di abitualità da origine al reddito da lavoro autonomo occasionale);

    • Non esclusività, nel senso che il soggetto può svolgere contemporaneamente anche altre attività;

    • Professionalità, ovvero il porre in essere una serie di atti coordinati e diretti alla realizzazione di un identico scopo.

Volendo semplificare è possibile riassumere che per poter parlare di reddito da lavoro autonomo è necessario essere in presenza di un’attività di servizi che non si è organizzata in forma di impresa. Il confine è quindi riscontrabile nella presenza, o meno, di un’organizzazione di impresa nell’esercizio dell’attività.

Come Si Determina il Reddito Da Lavoro Autonomo?

Il reddito da lavoro autonomo è determinato analiticamente dalla differenza tra:

    • L’ammontare dei compensi percepiti (fatture emesse ed incassate) e

    • L’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta (fatture o ricevute fiscali passive pagate), inerenti l’esercizio dell’arte o professione.

Questo per ogni periodo di imposta. 

Per i professionisti il periodo di imposta coincide sempre con l’anno solare. 

La determinazione del reddito da lavoro autonomo viene effettuata in osservanza del c.d. “principio di cassa“.

Il principio di cassa prevede che concorrano alla formazione del reddito imponibile IRPEF soltanto i compensi percepiti (ovvero incassati), e le spese sostenute (pagate). Questo per ogni diverso periodo di imposta. In pratica, rappresentano ricavi solamente i compensi professionali incassati nell’anno e non anche quelli relativi a prestazioni svolte, ma non ultimate. 

In questo caso, la prestazione non incassata non costituisce reddito. Lo costituirà solo nel periodo di imposta in cui il credito viene incassato dal professionista. 

Allo stesso modo sono costi dell’esercizio soltanto quelli effettivamente pagati nell’anno dal professionista.

Considerato che i compensi e le spese divengono componenti di reddito nel momento in cui sono incassati/pagati, è necessario determinare esattamente il momento in cui questi si considerano avvenuti, quando sono effettuati con mezzi diversi dal denaro contante.

Redditi da Lavoro Autonomo: Ricavi dell’attività

La nozione di compenso è rappresentata dai valori e dalle utilità corrisposte dal committente in funzione remunerativa della prestazione resa dal professionista. 

Ai fini fiscali sono quindi considerati compensi tutti i proventi percepiti, al netto dell’Iva, nel periodo d’imposta. Naturalmente in relazione all’attività artistica o professionale svolta. 

Sono considerati compensi ai fini fiscali:

    1. Compensi in denaro o in natura; 

    2. Partecipazione agli utili;

    3. Interessi moratori e per dilazioni di pagamento, maturati su crediti di prestazioni di lavoro autonomo;

    4. Corrispettivi percepiti in più annualità a seguito della cessione di elementi immateriali riferibili all’attività professionale. Ad esempio la vendita di marchio di studio professionale;

    5. Contributi a carico dei lavoratori e percentuale del 4% del contributo Inps, gestione separata, che i professionisti senza autonoma Cassa di previdenza possono addebitare in fattura ai clienti.

Su questo aspetto occorre effettuare delle precisazioni. 

Prima di tutto sui compensi in natura. I pagamenti effettuati in natura al professionista devono essere sempre quantificati attraverso la determinazione del valore normale della prestazione. Valore che dovrà essere identificato ed inserito in fattura per essere assoggettato alla determinazione del reddito imponibile ai fini della tassazione.

ATTENZIONE. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti alle autonome Casse di previdenza, previsti per legge a carico del committente, non sono considerati compensi. 

Ad esempio il contributo del 4% dei dottori commercialisti, degli avvocati o degli ingegneri non è considerato compenso professionale. Al contrario, la rivalsa INPS che addebitano al committente i professionisti iscritti alla gestione separata, è considerata a tutti gli effetti compenso. Quindi, tale importo deve essere assoggettato a tassazione.

Plusvalenze E Minusvalenze

Significato: In caso di vendita ad un valore superiore al valore contabile, il venditore realizzerebbe una plusvalenza mentre, in caso contrario, di vendita ad un valore inferiore a quello contabile, una minusvalenza. 

Concorrono alla formazione del reddito da lavoro autonomo anche plusvalenze e minusvalenze dei beni strumentali. Questo ad eccezione di quelle derivanti dalla vendita di (art. 54, co. 1-bis, TUIR):

    • Oggetti d’arte;

    • Antiquariato o da collezione.

Per bene strumentale (Risoluzione n. 72/E/2006) si intende un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente nell’ambito dell’attività. Si considerano plusvalenze/minusvalenze le differenze, positive o negative, tra il corrispettivo percepito ed il costo non ammortizzato del bene strumentale. Affinché le plusvalenze possano concorrere alla formazione del reddito da lavoro autonomo è necessario che:

    • Siano realizzate con cessione a titolo oneroso;

    • Siano relative a risarcimenti, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni;

    • Derivino dalla destinazione di beni al consumo personale o familiare del soggetto.

Le minusvalenze sono rilevanti per il reddito da lavoro autonomo solo se relative a cessioni a titolo oneroso e se relative a risarcimenti. 

Da rilevare che nell’ipotesi in cui il costo del bene strumentale non sia integralmente deducibile (es. costi autoveicolo), le plusvalenze/minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Da rilevare, infine, che ai sensi dell’art. 86, co. 4 del TUIR, la plusvalenza è soggetta ad imposizione nel momento in cui la somma viene incassata a prescindere dal periodo di possesso del bene.

Plusvalenze e Minusvalenze per gli Immobili Dei Professionisti

Per gli immobili dei professionisti rilevano le plusvalenze/minusvalenze relative ai beni acquistati nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009. E’ opportuno precisare che ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR l’immobile destinato ad uso promiscuo non può essere considerato come strumentale e quindi in caso di cessione non potrà essere rilevante l’eventuale plusvalenza/minusvalenza.

La Cessione di beni Immateriali

L’art. 54, co. 1-quater del TUIR disciplina la tassazione dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione di clientela e di elementi immateriali relativi all’attività professionale. Qualora i corrispettivi vengano percepiti in un’unica soluzione nello stesso periodo di imposta, la tassazione avviene in via separata ai sensi dell’art. 17, co. 1, del TUIR. Quando il corrispettivo sia, percepito in più periodi di imposta, la tassazione è quella ordinaria.

Reddito Da Lavoro Autonomo: Costi Dell’attività

I professionisti possono portare in deduzione del proprio reddito imponibile le spese effettivamente pagate, esclusivamente se:

    • Inerenti, cioè attinenti con l’attività di lavoro autonomo svolta dal professionista;

    • Documentate, deve essere provato il sostenimento della spesa. La prova può essere costituita da qualsiasi documento fiscalmente valido (fattura, ricevuta fiscale, scontrino parlante e per i carburanti la relativa fattura).

Generalmente il possesso congiunto di questi due requisiti consente la deduzione integrale delle spese sostenute. Tuttavia nell’ipotesi in cui per legge l’inerenza delle spese all’attività svolta sia solo parziale, la deducibilità delle spese è rimessa alle percentuali stabilite dal legislatore. I commi da 2 a 6-bis dell’art. 54 del TUIR disciplinano specifiche componenti di spesa.

Deroghe al Principio di Cassa

La determinazione del reddito da lavoro autonomo prevede la deduzione di alcune spese secondo il principio di competenza. In particolare per:

    • Gli ammortamenti dei beni strumentali, compresi quelli immateriali quali le banche dati;

    • I canoni di leasing, con limitazioni. 

    • Le spese di ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria relativi agli imponibili utilizzati nell’esercizio di arte e professione;

    • L’accantonamento al TFR.

Spese Deducibili dal Reddito Professionale

Vediamo adesso, quali sono le spese interamente deducibili e quelle a deducibilità parziale:

    • Spese interamente deducibili – Si tratta delle spese quotidiane sostenute per l’esercizio dell’attività artistica o professionale. A titolo meramente esemplificativo riportiamo alcuni esempi:

        ◦ Spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono, relativi allo Studio professionale;

        ◦ Spese di cancelleria;

        ◦ Libri, riviste, enciclopedie necessarie per l’aggiornamento professionale;

        ◦ I corsi di aggiornamento professionale;

        ◦ Premi di assicurazione per rischi specifici inerenti l’attività.

          

    • Spese parzialmente deducibili – Si tratta delle seguenti spese, inerenti l’attività di lavoro autonomo, per le quali la legge prevede una diversa percentuale forfettaria di deducibilità:

        ◦ Spese per alberghi e ristoranti. La deducibilità fiscale del costo avviene nei limiti del 75% dell’importo sostenuto. Tale valore comunque non può superare il limite del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta;

        ◦ Spese di rappresentanza. Si tratta delle spese che il professionista sostiene per la rappresentanza dello studio e dell’attività. Il costo è deducibile fiscalmente nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sono esempi di spese di rappresentanza gli omaggi alla clientela, cene offerte a clienti, ecc;

        ◦ Spese per gli autoveicoli. Se il professionista ha un autoveicolo ad uso promiscuo, inserito nel libro cespiti, ha diritto alla deduzione parziale sia del costo di acquisto. Per approfondire ti rimando a “Costi auto: la guida“, sia per i costi di gestione il cui costo è deducibile per il 20% della spesa sostenuta;

        ◦ Pagamento dell’IRAP. E’ deducibile la quota IRAP imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Inoltre, è deducibile, in presenza di interessi passivi, il 10% dell’IRAP totale del periodo d’imposta.

Reddito da Lavoro Autonomo: Deducibilità dei beni strumentali

Un bene è strumentale quando è possibile considerarlo un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo. Nell’attività professionale possono esserci diverse tipologie di beni strumentali. Vediamo di seguito le principali tipologie e la percentuale di deducibilità di questi costi.


Beni di proprietà ad uso esclusivamente strumentale

Si tratta ad esempio di mobili, arredi, macchine d’ufficio, computer, ecc. utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività. Per tali beni strumentali è deducibile una quota di ammortamento, in base al principio di competenza, più le eventuali spese di utilizzo. Per i beni di costo inferiore ai 516,46 euro è consentita la deducibilità integrale nel periodo d’imposta.

Beni di Proprietà ad Utilizzo Promiscuo

In caso di beni utilizzati sia per l’esercizio della professione che per uso personale o familiare, la deducibilità delle quote di ammortamento è ammessa nella misura del 50%. Per i telefoni cellulari, le quote di ammortamento, sono deducibili nella misura dell’80%;

Beni in leasing

I canoni di leasing sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d’imposta, secondo il principio di competenza. Questo a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel D.M. 31 dicembre 1988. Per i beni che hanno un utilizzo promiscuo, le spese di utilizzo, manutenzione e i canoni di noleggio sono deducibili del 50%.

Mezzi di trasporto

Le quote di ammortamento e le spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione sono parzialmente deducibili. La deducibilità parziale è ammessa limitatamente ad un solo veicolo. In particolare, le quote di ammortamento e i canoni di leasing sono soggette a due distinte limitazioni:

    • La prima riguarda la percentuale di detrazione ammessa che è del 20%;

    • La seconda riguarda l’ammontare massimo di costi su cui applicare la percentuale suddetta, che sono riportati nella tabella seguente:

Mezzo di Trasporto

Acquisto/Leasing

Noleggio

Autovetture

€. 18.075,99

€. 3.615,20

Motocicli

€. 4.13,66

€. 774,69

Ciclomotori

€. 2.0656,83

€. 413,17

Reddito da Lavoro Autonomo: Corretta gestione dei Costi

La vera parola magica per ridurre la tassazione di un professionista riguarda la corretta gestione dei costi. Molti professionisti non sanno, non sono stati informati, o ancora peggio non curano adeguatamente i costi legati alla propria attività. 

Pensa al biglietto del treno o della metro, all’aggiornamento professionale, al quotidiano di settore, al pranzo al ristorante, o ai rifornimento di carburante. Queste sono soltanto alcune delle spese che i lavoratori autonomi sostengono quotidianamente. Tuttavia, soltanto pochi professionisti conoscono come trattare a proprio vantaggio questi costi per ridurre il proprio carico fiscale.

Si tratta a tutti gli effetti di un risparmio che ti permetterà di pagare meno tasse. Una corretta gestione dei documenti è fondamentale per pagare meno tasse.

Reddito da Lavoro Autonomo: Giustificazione dei Costi

Ogni costo sostenuto dal professionista, se correttamente giustificato (in seguito vedremo come), consente una deduzione fiscale. Ovvero un vantaggio variabile a seconda della normativa, ma pur sempre una piccola deduzione. Per poter sfruttare la deduzione è necessario che il costo sostenuto sia effettivamente sostenuto dal professionista. 

Per poterlo constatare è necessario che lo stesso sia corroborato da una fattura o dal c.d. “scontrino parlante” (lo scontrino con l’indicazione della partita Iva del professionista). Se ci pensi bene, quante volte ti è capitato di non farti fare fattura per fretta o per non lungimiranza, quando sei fuori a pranzo?!

Ebbene ognuna di queste volte dovete ricordati che è un’occasione persa per pagare meno tasse. Una volta capito questo segreto, ecco che il tuo modo di vedere la vita quotidiana cambierà, in funzione dell’inerenza o meno del costo sostenuto con la vostra attività professionale. A questo punto possiamo andare ad analizzare più in dettaglio quali sono i costi che potete sfruttare, e quindi dedurre dal vostro reddito professionale. Ricordatevi bene che tutto questo è assolutamente legale, in quanto si tratta dei costi, previsti dal DPR n. 917/86, ovvero il nostro Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Reddito da Lavoro Autonomo: Costi Deducibili Interamente dal Reddito

Per il professionista sono deducibili dal reddito imponibile tutte le spese sostenute nell’esercizio della propria attività ed attinenti alla stessa, secondo il principio di inerenza.

Per verificare se un costo sostenuto rispetta il principio di inerenza, è necessario verificare se lo stesso è da imputare alla sua sfera personale o professionale. Solo in questo secondo caso il costo diventa deducibile dal reddito e l’Iva sarà totalmente detraibile. Esempi di spese generalmente deducibili sono:

    • Acquisto di libri e riviste professionali;

    • Acquisto di cancelleria, materiali di consumo e valori bollati;

    • Spese per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro autonomo occasionale;

    • Utenze intestate allo studio professionale;

    • Acquisto di beni strumentali per l’esercizio dell’attività.

Pensate a quante volte avete acquistato un libro o vi siete recati in cartoleria per acquistare del materiale e non vi siete fatti rilasciare fattura, in pratica tutte occasioni sprecate per pagare meno tasse.

Reddito da Lavoro Autonomo: Spese Parzialmente Deducibili

Accanto a spese completamente deducibili, che rispettano il principio di cassa e inerenza vi sono altre categorie di spese che i professionisti sostengono ma che il legislatore fiscale consente di dedurre soltanto in maniera parziale. Vediamo i casi principali:

Beni Immobili

Per i beni immobili è necessario fare una distinzione. Se l’immobile ha categoria catastale A/10 (uffici) ed è acquistato uso studio la relativa deduzione, avverrà per il tramite delle quote di ammortamento annuali, se viene acquistato, mentre con i canoni di affitto, se condotto in locazione. In ogni caso sarà deducibile tutto il costo sostenuto, al 100%.

Il discorso però cambia qualora si decida di destinare la propria abitazione a luogo di esercizio della propria attività. In questo caso, si parla di utilizzo promiscuo dell’immobile, nel quale verrà svolta l’attività professionale (di medico, commercialista, avvocato, geometra, ecc). I costi sostenuti per l’acquisto, l’affitto o i costi di gestione dell’immobile saranno deducibili al 50% a condizione che l’immobile sia intestato al professionista. L’Iva è indetraibile.

Autovetture

Le spese per l’autovettura che riguardano i costi di manutenzione e la spesa per acquisto di carburanti (documentata con scheda carburante), sono deducibili al 20%. L’Iva, invece è detraibile al 40%.

La quota annuale di ammortamento è sempre deducibile al 20% nei limiti del costo del bene nel limite di €. 18.075,99. Nel caso in cui l’autovettura sia acquistata in leasing la deducibilità dei canoni è subordinata al fatto che la durata del leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (4 anni).

Se, infine, l’auto viene acquisita tramite locazione i relativi canoni sono deducibili al 20% e fino al limite di €. 3.615,20 annui.

Telefoni Cellulari

I costi legati ai telefoni cellulari sono deducibili all’80% sia che riguardino l’affitto, la locazione o il leasing di telefonia mobile e fissa.

Per questi costi il legislatore fiscale, in un certo senso forfettizza il costo, anche se il bene viene utilizzato esclusivamente per l’esercizio della professione. L’Iva è detraibile al 50% per le utenze da cellulare e al 100% per il traffico da telefono fisso.

Spese Alberghi E Ristoranti

Sono deducibili anche le spese di vitto e alloggio al 75% del loro ammontare semprechè il totale delle spese sostenute nell’anno non sia maggiore del 2% dei compensi percepiti nell’anno di imposta. Tali spese se sono documentate da fattura l’Iva è totalmente detraibile, se documentate da ricevuta fiscale l’Iva è indetraibile.

Spese Di Rappresentanza

Si tratta di spese per viaggi turistici per attività promozionali, spese per feste o ricevimenti, inaugurazioni, mostre e fiere etc. Sono spese considerate deducibili se sono inerenti all’attività svolta e nel limite del 1% dei compensi percepiti.

L’Iva è totalmente indetraibile, in ogni caso.


Corsi di aggiornamento professionale

Le spese sostenute dal professionista per l’aggiornamento professionale (anche quello obbligatorio previsto dai vari ordini), sono deducibili dal reddito professionale nella misura del 100%.

L’Iva è detraibile al 100%.

Iva Indetraibile

I professionisti possono dedurre l’Iva che non si sono potuti detrarre in quanto le disposizioni di legge consentivano una percentuale di detraibilità inferiore al 100%. Come nel caso di auto utilizzate promiscuamente o nel caso delle spese di rappresentanza. 



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