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martedì 29 settembre 2026

Durf e appalti: chiarimenti sui requisiti fiscali, impatti sulla patente a crediti e tutela per le imprese

Nel panorama dell’amministrazione del personale e della gestione dei contratti di appalto, la regolarità fiscale dell’appaltatore e dei subappaltatori rappresenta uno snodo cruciale per la riduzione dei rischi sanzionatori e di responsabilità solidale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 174 del 16 settembre 2026, ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del parametro finanziario necessario all'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf).

I chiarimenti sui versamenti per il rilascio del Durf

Per ottenere il Durf, una delle condizioni stabilite dalla normativa prevede che l'ammontare dei versamenti registrati nel conto fiscale nell'ultimo triennio sia pari o superiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo arco temporale.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel determinare il valore al numeratore di tale rapporto, rientrano nel calcolo anche:

  1. Le ritenute d'acconto sugli interessi attivi relativi a conti e depositi bancari (rigo RN15 della dichiarazione Redditi): sebbene versate dall'istituto di credito in qualità di sostituto d'imposta, la capacità contributiva sottostante rimane integralmente ascrivibile all'impresa sostituita.

  2. Le imposte assolte all'estero, nei limiti del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del TUIR (rigo RN13 del modello Redditi): pur non transitando direttamente dal conto fiscale italiano, tali prelievi attestano la complessiva affidabilità e solvibilità fiscale dell'operatore economico.


Perché il Durf è centrale nella compliance aziendale e nell'HR Management

Il possesso del Durf esplica effetti rilevanti ben oltre l'ambito di applicazione originario delineato dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. In particolare:

  • Patente a crediti per i cantieri: Rileva ai fini della qualificazione e del punteggio per la sicurezza nei luoghi di lavoro gestita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  • Responsabilità solidale negli appalti: Rappresenta una garanzia fondamentale per limitare l'estensione delle responsabilità dell'committente in materia di retribuzioni e contribuzioni (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003).

  • Compliance contrattuale: È ormai divenuto uno standard di audit aziendale richiesto preventivamente da molti committenti nelle fasi di qualifica dei fornitori, a prescindere dalle soglie dimensionali dell'opera.

Il quadro normativo di riferimento (Art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997)

Negli appalti, affidamenti e subappalti di opere o servizi di importo complessivo superiore a 200.000 euro annui, caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso i locali del committente e con l'utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest'ultimo, l'esibizione del Durf esonera l'appaltatore (o subappaltatore) da complessi adempimenti burocratici:

  • In presenza del Durf: Non è necessario consegnare al committente le ricevute degli F24 comprovanti il versamento delle ritenute IRPEF trattenute sulla retribuzione dei lavoratori impiegati nell'appalto.

  • Sblocco operativo: Si evitano le limitazioni alle compensazioni in F24 sia per le ritenute fiscali sulle retribuzioni sia per i contributi previdenziali (INPS) e premi assicurativi (INAIL).

I nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ampliano la base dei versamenti computabili, agevolando le imprese virtuose nel dimostrare il rispetto del requisito del 10% e garantendo una gestione più fluida dei rapporti di appalto e della relativa filiera di manodopera.

mercoledì 15 aprile 2026

Manovra 2026: la nuova architettura della detassazione salariale

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) delinea una strategia fiscale mirata al sostegno del potere d’acquisto attraverso una sensibile riduzione del cuneo fiscale "lato dipendente". Il meccanismo cardine risiede nella sostituzione della tassazione ordinaria Irpef — caratterizzata dalla progressività degli scaglioni e dalle addizionali locali — con un regime di imposte sostitutive a cedolare secca.

L'intervento si configura come una politica "a costo zero" per le imprese, poiché il vantaggio economico si concentra esclusivamente sulla busta paga del lavoratore, senza alterare il lordo aziendale o gli oneri previdenziali.

I pilastri del nuovo regime fiscale

La normativa introduce un sistema di aliquote agevolate differenziate per tipologia di erogazione:

Rinnovi contrattuali: Imposta sostitutiva al 5%.

Lavoro disagiato (notturno e festivo): Aliquota al 15%.

Premi di risultato: Tassazione ridotta all'1%.

Focus: Detassazione degli incrementi retributivi

L’articolo 1, comma 7, punta a mitigare l’erosione inflattiva favorendo l'adeguamento salariale. Il regime al 5% si applica agli incrementi derivanti dai Ccnl sottoscritti nel triennio 2024-2026, escludendo di fatto la contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale).

Ambito soggettivo e requisiti:

Platea: Lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.

Esclusioni: Restano fuori dal computo del tetto i redditi da lavoro autonomo o assimilati.

Applicabilità: La norma copre tutte le fattispecie contrattuali (tempo determinato/indeterminato, full/part-time) incluso il settore domestico.

Il meccanismo del "trascinamento":

L’Agenzia delle Entrate (Circ. 2/E del 24 febbraio 2026) ha confermato che la detassazione opera anche sulle quote di aumento maturate negli anni precedenti ma erogate nel 2026. Se un rinnovo prevede scatti progressivi (es. giugno 2025 e giugno 2026), l’intero differenziale rispetto al salario base precedente sarà assoggettato all'aliquota del 5% per le mensilità percepite nel 2026.

Nota operativa: L’erogazione è automatica da parte del sostituto d’imposta. Tuttavia, il lavoratore che nel 2025 ha avuto più rapporti di lavoro è tenuto a comunicare il reddito complessivo tramite Certificazione Unica (CU) o dichiarazione sostitutiva per garantire il rispetto del tetto dei 33.000 euro.

Incentivi al lavoro "disagiato" e straordinario

Per le prestazioni rese in condizioni di particolare gravosità, la Manovra prevede un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità correlate a:

Lavoro notturno.

Lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale.

Indennità di turno.

Limiti e Franchigie:

L'agevolazione è soggetta a un tetto massimo di 1.500 euro annui, inteso come franchigia (l'eccedenza torna a tassazione ordinaria). Possono beneficiarne i dipendenti con un reddito 2025 entro i 40.000 euro.

Resta escluso lo straordinario "ordinario" (diurno feriale), mentre per il comparto turismo è confermato il trattamento integrativo speciale del 15% su notturno e straordinario festivo.

Analisi dell'impatto sul netto

La divergenza tra i regimi di tassazione crea scenari differenti a parità di lordo. A un reddito annuo di 35.000 euro nel 2026, il netto risulterà sensibilmente più elevato per chi ha mantenuto redditi contenuti nel 2025 (sotto i 33.000 o 40.000 euro), grazie alla possibilità di spostare quote rilevanti di imponibile dalla tassazione progressiva alle nuove aliquote piatte del 5% e 15%.

mercoledì 26 ottobre 2022

La fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. I soggetti obbligati

L’obbligo di fatturazione elettronica è partito il primo gennaio 2019. L’eventuale fattura cartacea non ha più alcun valore e chi non si adegua alle nuove disposizioni va incontro a sanzioni. A dicembre 2021, l’UE ha dato seguito alla richiesta del Governo italiano confermando la proroga dell’obbligo fino al 2024. Dal primo luglio 2022 arriva la fattura elettronica forfettari.

Ecco tutto ciò che bisogna sapere, dalle norme alla guida pratica per fare fatture elettroniche in modo facile ed economico, comprese le nuove specifiche tecniche dell’Agenzia delle entrate che sono entrate in vigore facoltativamente il primo ottobre 2020 e obbligatoriamente il primo gennaio 2021.

1. Cos’è la fatturazione elettronica

1.1 Cos’è la fattura elettronica e differenze con la fattura di carta

La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, che dev’essere fatta secondo standard precisi (di FatturaPA, in Xml), ricevere e trasmettere via Sistema di interscambio (SDI). Questa modalità di invio e ricezione rappresenta una delle due caratteristiche che la differenziano dalla comune fattura cartacea. L’altra peculiarità è lo strumento con cui viene realizzata, cioè un computer, un tablet o uno smartphone.

È stata introdotta con la legge finanziaria 2008, in cui l’Unione Europea (EU) invita gli Stati membri a prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire in maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale. A questo si aggiunge l’obbligo di conservazione della documentazione in formato digitale per dieci anni.

 

1.2 Quali sono i vantaggi della fatturazione elettronica

La genesi di questa evoluzione del “modo di fare” fattura è da individuare, a livello europeo, nell’adozione e recepimento della Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. In questa Direttiva si può osservare come siano analoghi gli obiettivi che sono stati poi alla base della FatturaPA, e che possono essere riassunti in questi due punti:

generare risparmi derivanti da un incremento dell’efficienza dei controlli finalizzati al contrasto all’evasione e, conseguentemente, avere una migliore allocazione delle risorse disponibili per la gestione della spesa pubblica;

dematerializzazione dei processi delle imprese: tale punto porta ad un generale incremento della competitività del sistema paese con benefici che sono decisamente superiori al semplice incremento efficienza degli adempimenti fiscali. Inoltre, anche in ottica di sviluppo del mercato digitale europeo, appare come un passaggio fondamentale per completare il processo di evoluzione verso il digitale da parte di tutte le imprese che troveranno nell’adesione al piano Industria 4.0 la concretizzazione della gestione digitale della produzione (di beni e servizi).

La maggior parte dei vantaggi economici non deriva da minori costi di stampa e spedizione ma dalla completa automazione e integrazione dei processi tra le parti che generano una riduzione e ottimizzazione dei costi (no data entry manuale, no errori registrazioni, no smarrimenti), ridotto rischio falsi e duplicazioni (riconciliazione automatica dei dati e processi autorizzativi con controlli sui dati fattura più efficienti) e riduzione errori nei pagamenti e riduzione dei tempi medi di pagamento.

 

La fatturazione elettronica permette di inviare e ricevere fatture senza dover stampare sulla carta nessuna fattura, e quindi azzera completamente qualsiasi costo di stampa, eventuale spedizione, e poi i costi di marca da bollo e di uno spazio fisico in cui conservare le fatture cartacee. Insomma, una rivoluzione digitale che permette di inviare fatture in forma elettronica, e di compilarle e mandare a clienti, commercialisti e a tutti i diretti interessati in maniera semplice, virtualizzando tutto e senza necessità di ricorrere quindi alla carta.

1.3 Come si combatterà l’evasione fiscale con la fatturazione elettronica

La scelta di introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è per necessità di combattere l’evasione fiscale. L’Italia è il primo Paese europeo ad avere dato il via all’obbligo, perché è lo Stato UE con il maggiore gap Iva: secondo i dati di settembre 2018 della Commissione europea, ammonta a 35,9 miliardi di euro.

La fatturazione elettronica permette controlli in tempo reale sulla congruità tra l’Iva dichiarata e l’Iva versata, dando la possibilità alle autorità di bloccare in tempi celeri le operazioni sospette.

 

1.4 Precompilata IVA, l’utilità della fatturazione elettronica

La partenza della fase sperimentale della Dichiarazione Precompilata IVA permette, grazie alle comunicazioni fatte nel corso dell’anno, all’Agenza delle entrate sarà in grado di predisporre bozze di modelli, liquidazioni IVA e registri.  L’obiettivo della Precompilata IVA è semplificare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti, portando all’eliminazione dell’obbligo di tenere aggiornati registri di vendite e acquisti: saranno messi a disposizione dell’utente i dati acquisiti da fattura elettronica, scontrino elettronico e Anagrafe tributaria.

 

Con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 poi modificato dal successivo Provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020 sono state introdotte delle modifiche al tracciato della fattura elettronica per rendere più semplice la contabilizzazione dei dati con i software gestionali, permettendo poi di  avere la contabilizzazione più velocemente riconciliando i dati delle fatture con i codici della Dichiarazione annuale Iva, con l’obiettivo di avere la Dichiarazione Precompilata Iva 2021.

I predetti Provvedimenti modificano il tracciato della fattura elettronica per permettere ai contribuenti di assicurare una più completa bozza della dichiarazione precompilata iva, dei dati fattura utili ai fini dell’adempimento dell’esterometro, una bozza precompilata dei registri iva e la bozza precompilata delle liquidazioni periodiche Iva, integrati dai dati dei corrispettivi telematici e infine l’ottimizzazione dell’attività di controllo  ed analisi del rischio da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

2. Chi deve fare (e chi no) la fattura elettronica

Non è corretto dire che l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati riguarda tutte le categorie di contribuenti titolari partita Iva, in quanto è coinvolto il 56% di questi. Ci sono infatti settori professionali o regimi fiscali particolari che sono esentati.

 

Fatturazione elettronica obbligatoria anche per i forfettari

Il 31 dicembre 2021 scadeva l’autorizzazione concessa all’Italia da parte del Consiglio Europeo per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati. Il Governo italiano ha chiesto la conferma della proroga dell’autorizzazione, almeno fino al 31 dicembre 2024 e, contemporaneamente, l’autorizzazione ad estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari, basando la richiesta sulle seguenti motivazioni:

 

l’introduzione della fatturazione elettronica non ha causato un eccesso di costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA;

l’esigenza di incrementare il contrasto all’evasione fiscale, consentendo al Fisco di conoscere in maniera più puntuale il fatturato prodotto sul territorio nazionale.

Preso atto delle richieste formulate dall’Italia, il 13 dicembre 2021 il Consiglio Europeo ha deliberato di aderire alla richiesta italiana, già approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione del’8 dicembre 2021.

Dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021, della decisione del Consiglio Europeo ora è necessario attendere i provvedimenti normativo nazionale con cui sarà introdotto l’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti forfettari.

2.1 Chi è esentato dall’emissione della fattura elettronica

L’Agenzia delle entrate ha calcolato che sono circa 2,2 milioni i contribuenti esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Questi sono:

·         medici, farmacie, e tutti gli altri operatori sanitari come stabilito dal Garante della Privacy a dicembre 2018;

·         piccoli produttori agricoli;

·         società sportive dilettantistiche;

·         soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni.

2.2 Chi non è esonerato dall’emissione della fattura elettronica

Tutte le altre categorie professionali dunque sono soggette all’obbligo. Tuttavia, sono stati individuati tra queste alcuni gruppi di contribuenti che godono di vantaggi, come riportato dalla guida messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate:

·         per gli operatori in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva;

·         per gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni;

inoltre gli operatori possono consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute.

2.3 Fatturazione elettronica tra privati e B2B, come funziona

L’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso al B2b dalla Legge numero 205 del 2017. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole tecniche con la circolare del 30 aprile 2018.

L’intento del governo di estendere l’obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati e B2b a partire dal 2019 rappresenta uno dei più importanti tentativi di lotta all’evasione fiscale. È in effetti questo uno dei motivi fondamentali per i quali l’Italia ha chiesto alla Commissione Europea di poter introdurre nell’ordinamento nazionale l’obbligo di emettere fatture elettroniche anche nel settore privato, come già fatto con successo verso la Pubblica Amministrazione, in parziale deroga a quando contenuto nella Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

 

Ecco con precisione come è stata motivata tale richiesta:

·         incrementare capacità dell’Amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e, soprattutto, le frodi IVA, il cui gap è particolarmente elevato nel nostro paese;

·         aumentare la semplificazione fiscale;

·         ridurre il numero degli adempimenti fiscali, grazie ad una maggiore quantità di dati a disposizione dell’amministrazione Finanziaria.

Per alcune tipologie di contribuenti in realtà l’obbligo di emettere e-fatture anche nel B2b è già scattato dal primo luglio 2018, e c’è stata poi una seconda scadenza in dicembre.

 

2.4 Scadenze nuovo formato: avvio della fase transitoria dal primo ottobre 2020, obbligo esclusivo dal 1° gennaio 2021

Il calendario dell’avvio dell’utilizzo del nuovo tracciato di fattura elettronica prevede che dal 1° ottobre 2020 decorre la facoltà di emettere una fattura elettronica con utilizzo del nuovo tracciato e di riceverlo dal Sistema di interscambio.

A partire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 la fase transitoria prevede una coesistenza dei tracciati vecchio e nuovo. e per questo ci sono dei nuovi controlli del Sistema di interscambio.

A partire dal primo gennaio 2021 si può utilizzare solo il nuovo formato, pertanto saranno utilizzati dal Sistema di interscambio solo i nuovi controlli, con la conseguenza che le fatture elettroniche emesse utilizzando il vecchio tracciato verranno scartate.

 

Forfettari e minimi: come emettere fattura elettronica obbligatoria dal 1° luglio 2022

Contribuente in regime forfettario: come fare per emettere fattura elettronica? Esempio pratico di compilazione con il servizio Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate

Ancora pochi giorni e, a partire dal 1° luglio 2022, anche i soggetti IVA in regime forfettario dovranno emettere fattura elettronica. E’ quanto prevede la bozza del nuovo Decreto PNRR 2 (decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 33) all’art. 18, commi 2-3.

 

In sede di prima applicazione, l’obbligo riguarderà solo i soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro.

In particolare, l’art. 18 del Decreto PNRR 2 (DL 36/2022) modificando l’articolo 1, comma 3, del D.lgs 127/2015, ha soppresso l'esonero per i contribuenti che utilizzano il regime forfettario, ovvero stabilendo:

a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,

e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti,

l’obbligo di emissione della fattura elettronica via SdI anche per:

i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),

i soggetti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014)

e le associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali, per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta).

Per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice, l’Agenzia delle entrate ha predisposto una serie di servizi gratuiti per gli utenti, per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche, in particolare tre sono gli strumenti disponibili:

Una procedura web accessibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione "Fatture e Corrispettivi" (tale procedura consente di predisporre e trasmettere le fatture elettroniche);

Un’App per dispositivi mobili denominata “FATTURAe” (questa procedura consente anche di trasmettere le fatture elettroniche);

Un software “stand alone” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e installabile su PC (tale procedura consente solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche).

Dal portale "Fatture e Corrispettivi" sono inoltre disponibili il servizio di conservazione e quello di consultazione delle fatture. Vediamo brevemente come deve fare, un soggetto Iva in regime forfetario, per predisporre una fattura elettronica utilizzando il servizio "Fatture e corrispettivi" messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

giovedì 16 settembre 2021

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

 AGENZIA DELLE ENTRATE: RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA INTERPELLO N. 525/2021)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 525 del 3 agosto 2021 riguardante l’applicazione della disciplina di contrasto dell'illecita somministrazione.

L'articolo 4 del DL n. 124 del 2019 ha introdotto nel D. Lgs. n. 241 del 1997, l'articolo 17-bis, rubricato ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

L’articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla eventuale disapplicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, quando l'impresa subappaltatrice sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e produca il DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione a tale procedura, ancorché non sia stato eseguito il versamento delle ritenute afferenti il periodo precedente l'ammissione alla procedura.

Pur escludendo la possibilità di estendere per via analogica quanto previsto in materia di DURC nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (ove è riconosciuto all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura), l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che debba considerarsi disapplicato il vincolo in commento con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale e possibile il pagamento al subappaltatore dei corrispettivi trattenuti. Questo in considerazione della peculiare situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria, caratterizzata dall'indisponibilità in capo all'imprenditore del complesso aziendale e dei rapporti che vi fanno capo, con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei creditori sempre nel rispetto della "par condicio creditorum".

 

AGENZIA DELLE ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO DEL SETTORE DEL CREDITO (AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 10 DEL 05/08/2021)

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla tassazione delle somme corrisposte in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo.

In particolare il fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Gli assegni spettano dalla cessazione del rapporto di lavoro al momento di ingresso alla pensione.

Ai fini fiscali l’Agenzia chiarisce che gli assegni straordinari in esame sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del TFR.

A differenza però del tfr quest’ultimi non saranno oggetto di ricalcolo da parte dell’amministrazione finanziaria, come previsto dal decreto Sostegni Bis.

I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere all’erogazione dei rimborsi spettanti.

 



martedì 23 luglio 2019

Cos'è il Redditometro?

Il "Redditometro", così come rivisitato dal D.L. 78/2010, e lo "spesometro", sono gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per effettuare controlli sul tenore di vita dei contribuenti.
Sostanzialmente il fisco setaccia le spese sostenute dai contribuenti raffrontandole con le loro dichiarazioni dei redditi.
Qualora fossero rilevate incongruenze, l’Agenzia delle Entrate procederà controllando approfonditamente la situazione fiscale del soggetto.

Il Redditometro è lo strumento con cui il Fisco può ricostruire il reddito presunto di un contribuente, prendendo in considerazione le spese che quest'ultimo ha effettuato in un determinato arco di tempo.
Il redditometro è stato profondamente innovato nel 2010 (Art. 22 D.l. n. 78/2010) che ha modificato la precedente disciplina di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. L'amministrazione finanziaria riesce a stimare in modo approssimativo il reddito presunto del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso dell'anno. Al contribuente spetterà poi dimostrare, in caso di difformità rilevanti tra quanto speso e quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, che le spese siano avvenute con somme diverse dai redditi prodotti nello stesso periodo di imposta.
Per determinare il reddito presunto, il contribuente da esaminare viene “comparato” con una classe contributiva di suoi "simili" (persone e famiglie della stessa zona, numero di familiari ed età) di cui si abbia certezza della loro "onestà"; si tratta infatti di contribuenti che dichiarino redditi compatibili con la loro capacità di spesa rilevata con il redditometro.

L'Agenzia delle Entrate ha individuato 11 gruppi rappresentativi (coppie o singoli differenziati in base all'età, alla presenza o meno di figli, al numero di figli, ecc.), ai quali sono stati poi applicati criteri di appartenenza geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole). Determinata la "classe contributiva" del soggetto, vengono poi messe sotto osservazione le spese per beni e servizi effettuate nel corso dell'anno fiscale. Le voci di spesa monitorate sono:
- abitazione (abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, collaboratori domestici, arredi)
- mezzi di trasporto (auto, minicar, caravan, moto, barche)
- contributi e assicurazioni (contributi previdenziali, responsabilità civile, incendio e furto, vita)
- istruzione (asili nido, scuola per l'infanzia, primaria e secondaria, corsi di lingue straniere, master)
- attività sportive e ricreative e cura della persona (sport, iscrizioni a circoli, cavalli, abbonamenti pay-tv, alberghi, centri benessere)
- altre spese significative (oggetti d'arte e antiquariato, gioielli, donazioni)
- investimenti immobiliari e mobiliari netti (valutazione separata fra biennio precedente e anno di stima).

Il fisco, come si può intuire, ha sempre avuto enormi difficoltà ad analizzare concretamente queste spese.
All'inizio, negli anni '80 e '90, l'analisi teneva conto infatti solo dei dati accessibili dalle banche dati pubbliche (Registro Automobilistico, Inps, Anagrafe Tributaria, Registri Immobiliari) o attraverso questionari mirati.
Dal 2011 è tuttavia in vigore un nuovo strumento, lo spesometro, che, nonostante le enormi problematiche connesse alla privacy, obbliga gli esercizi commerciali, professionisti ed imprese a comunicare al fisco tutti gli acquisti effettuati dal contribuente che superino una determinata soglia. Incrociando le spese sostenute e la classe del contribuente, l'Amministrazione Finanziaria ha tutti gli strumenti per determinare il "reddito presunto" del contribuente. La classe contributiva serve a tarare il modello di analisi permettendo ad esempio di conoscere quante spese, di una famiglia "mediamente" simile a quella del contribuente analizzato, vengano effettuate con i redditi dichiarati nell'anno di imposta e quante con redditi precedenti.

La "classe" è dunque piuttosto importante nell'economia del redditometro e molte false segnalazioni potrebbero essere dovute proprio ad errori nella sua definizione.
Calcolato dunque il reddito presunto, se questo è superiore del 25% di quello dichiarato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, il contribuente è invitato a comparire presso l'ufficio competente per giustificare lo scostamento tra spese e reddito, fornendo dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

In questa sede il contribuente ha l'onere di dimostrare che:
- le spese effettuate siano avvenute in realtà con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta,
- che si siano impiegati redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
- che comunque si siano legalmente utilizzati redditi esclusi dalla formazione della base imponibile.
Se le argomentazioni non risultino convincenti l'Amministrazione è per la legge obbligata a procedere con l'accertamento con adesione. Il nuovo redditometro sarà utilizzato a partire dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2009 redatte nel 2010.

Cos’era lo Spesometro?

Dal 1° Gennaio 2019 è stato abolito lo spesometro che era un'appendice del redditometro. Aveva il compito di rafforzare l'accertamento induttivo. Lo strumento, in vigore dal 1° Luglio 2011, aiutava infatti l'Amministrazione Finanziaria a raccogliere quei dati di spesa di ogni contribuente che sono di difficile rilevazione per l'Agenzia delle Entrate. Per raggiungere questo obiettivo era stato imposto a tutti i soggetti con partita Iva (imprese, professionisti, esercizi commerciali), di comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualsiasi incasso con emissione fattura di importo pari o superiore a 3.000 euro (al netto dell'Iva). Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale) il limite è di 3.600 euro (Iva compresa): tale tetto massimo è valido anche per le operazioni effettuate all'estero con carte di credito, di debito e prepagate.

Invece cos’è il Riccometro?

l termine riccometro si usa per designare l'Isee, Indicatore della situazione economica equivalente. È uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, col fine di determinare chi ha effettivamente diritto a prestazioni sociali agevolate, esenzioni e agevolazioni tariffarie in vari ambiti. Oltre al reddito complessivo della famiglia, tiene conto anche di altri elementi, come le proprietà mobiliari e immobiliari e i depositi bancari.

martedì 16 aprile 2019

Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019, ha fornito indicazioni in merito al nuovo regime forfettario con imposta sostitutiva del 15% per i titolari di partita IVA ex L. 145/2018.
In base alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65 mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfettariamente, un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta.
Possono applicare l'imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.
Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata. Dall'Agenzia delle Entrate specificano che le spese sostenute nell'esercizio dell'attività rilevano in base alla percentuale di redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge. In particolare, la circolare chiarisce anche che l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai familiari elencati dall'art. 433 C.C.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che, grazie alle modifiche normative operate dalla legge di bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell'applicazione del regime forfettario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Inoltre, i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfettario.
Il nuovo limite di ricavi e compensi si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime. La circolare spiega che il contribuente che ha sforato la soglia di 30 mila euro complessivi al 31.12.2018, ma senza superare la "nuova" soglia di 65 mila euro, può rimanere nel regime forfettario. Per verificare l'eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento. Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici ATECO, ai fini dell'accesso al regime forfettario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.
I contribuenti che aderiscono al regime forfettario non addebitano l'Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal DPR 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, con l'eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della P.A. che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l'Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (ISA), non subiscono ritenute d'acconto e sono esonerati dall'applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono, tuttavia, tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.

Dal 2020

Regime forfetario - Sono apportate alla disciplina vigente le seguenti modifiche:
- sono previsti ulteriori requisiti per l’accesso al regime forfetario. In particolare, sono esclusi i
soggetti che nell’anno precedente:
1) hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, collaborazioni, lavoro dipendente e assimilati
superiore a 20.000 euro (lettera a);
2) hanno realizzato redditi di lavoro dipendente e assimilato superiore a 30.000 euro. Tale
limite non si applica se il rapporto di lavoro è cessato (lettera d);
3) si riduce da 5 a 4 anni il termine per le notifiche di atti di accertamento nei confronti di
soggetti che adottano il regime forfetario e che emettono esclusivamente fatture elettroniche
(lettera f);
4) si stabilisce che il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto al regime forfetario
rilevi ai fini della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo riconosciuti
in base al requisito reddituale (lettera g);

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