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giovedì 30 ottobre 2025

Norme e Sanzioni per gli Ammortizzatori Sociali

Gli ammortizzatori sociali per la mancata occupazione subiscono delle modifiche nel documento approvato martedì. Il decreto in materia di Tutela dell'occupazione include disposizioni relative a Naspi, Dis-Coll e Iscro. La novità principale è che risulta molto più arduo declinare un'offerta di impiego non desiderata o ritenuta inadatta. Il principio cardine delle disposizioni introdotte dal governo di destra è che la piattaforma digitale Siisl, lanciata inizialmente soltanto per i beneficiari di Assegno di Inclusione (Adi) e Supporto Formazione e Lavoro, debba acquisire una funzione centrale nelle strategie per l'occupazione.

I beneficiari di Naspi o degli altri sussidi dovranno registrarsi sulla piattaforma Siisl, caricare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale. Il reclutamento potrà infatti avvenire attraverso questo portale. Qualora tale adempimento non dovesse essere ottemperato, interviene l'automatica decurtazione di un quarto della prima mensilità, con una perdita pari al 25% del beneficio già dal mese iniziale. Se poi si persiste nell'inadempienza, può essere applicata anche la revoca dell'assegno.
Coloro che si registrano, invece, dispongono di 45 giorni di tempo per siglare il Patto di servizio personalizzato. I percettori di Naspi e Dis-Coll (esclusi quelli di Iscro) possono perdere il diritto all'assegno qualora non ottemperino a tale passaggio non presentandosi alla convocazione dell'ufficio e senza addurre una motivazione giustificata.

Proposte di Lavoro Non Rifiutabili
Quando e quante volte è ammesso declinare una proposta lavorativa? La disposizione introdotta dal decreto governativo risulta piuttosto restrittiva.
Non si può rifiutare (pena la perdita dell'assegno) se:
  • L'impresa che presenta l'offerta opera nel medesimo settore o in ambiti affini a quello del disoccupato.
  • L'offerta riguarda un ruolo in aree di attività equivalenti.
  • La retribuzione proposta è uguale o superiore a quella dell’ultimo rapporto di lavoro.
  • La sede di lavoro si trova nello stesso Comune dell'impiego precedente, o al massimo entro un raggio di 20 chilometri.
Si può rifiutare per massimo due volte (alla terza si decade dal beneficio) se:
  • L'offerta di lavoro non è sufficientemente conveniente, ma l'impiego è coerente rispetto al titolo di studio.
  • Lo stipendio è inferiore del 10% rispetto all'ultimo.
  • La sede di lavoro è a non più di 50 chilometri dall'ultima.
È chiaro che contro queste determinazioni è possibile presentare ricorso, sebbene l'esito sia incerto. Coloro che perdono il beneficio possono inoltrare una nuova istanza trascorsi due mesi. 

Cos'è la NASPI

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 221-222), con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). Va segnalata, al riguardo, la circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2022.

È una prestazione erogata dall'INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti. Nel tempo, sono stati adottati numerosi provvedimenti recanti chiarimenti sulle modalità di accesso e su specifici profili relativi all'indennità: la circolare INPS n. 94/2015, la circolare INPS n. 174/2017, la circolare INPS n. 177/2017, il messaggio INPS n. 1162/2018, la circolare INPS n. 88/2019. 


mercoledì 29 settembre 2021

GOVERNO: PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE SULL’OBBLIGO DEL GREEN PASS PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LEGGE N. 127 DEL 21/09/2021 PUBBLICATO IN G.U N. 226 DEL 21/09/2021)

È stato pubblicato il D. L 127/2021 che prevede l’obbligo di esibizione della certificazione verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, anche nel settore privato, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Sono esclusi dall’esibizione del green pass i soggetti esentati dal vaccino, a patto che producano comprovata certificazione medica.

I datori di lavoro hanno l’onere di controllare l’esibizione del green pass, anche a campione, sia per i propri dipendenti che per i soggetti esterni che accedono ai locali aziendali.

Entro il 15/10/2021, pertanto, le aziende sono tenute a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche. Possibilmente i controlli dovranno avvenire al momento dell’acceso nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro dovranno, inoltre, individuare, con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

I lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Per le imprese fino a 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un massimo di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta entro il 31 dicembre 2021.

Il lavoratore, in caso di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza del green pass, è punito con una sanzione da 600 euro a 1.500 euro.

I datori di lavoro che non rispettano gli obblighi previsti sono puntiti con una sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.

martedì 25 febbraio 2020

Il Ravvedimento operoso: sanzioni edittali applicabili al mancato pagamento!

L’istituto del "Ravvedimento Operoso" risulta normativamente introdotto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del "ravvedimento operoso" al fine di regolarizzare l’omesso o Insufficiente pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
– le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
– le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
– l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
– l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
– l’imposta ipotecaria;
– l’imposta catastale.

In particolare le sanzioni edittali applicabili ordinariamente e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:

CLICCA L'IMMAGINE PER INGRANDIRE

Invece il "ravvedimento sprint" attualmente comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo. In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l’omesso versamento con sanzioni ‘calibrate’ in rapporto all'effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la sanzione dello 0,50% (ossia 0,10% x 5 giorni = 0,50%) e così via. Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50%.

Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%.

L’evoluzione temporale del tasso di interesse legale è peraltro consultabile alla pagina relativa presente tra le ‘Informative’ del sito.

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo.

Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).

Regime sanzionatorio dell’INDEBITA COMPENSAZIONE CREDITI INESISTENTI in Mod. F24
L’art. 27, comma 18 recita:
“l‘utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi“.

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Chi opera una compensazione orizzontale deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.
L’omessa o ritardata presentazione del modello F24 con saldo a zero può, essere regolarizzata. La Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per regolarizzare tale violazione è necessario:
a) presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
b) versare una sanzione ridotta, pari a:
– €. 5,56 (1/9 della sanzione amministrativa di €. 50) se il ritardo non è superiore a 5 giorni;

– €. 11,11 (1/9 della sanzione amministrativa di €. 100) se il ritardo è compreso tra 6 e 90 giorni;

– €. 12,50 (1/8 della sanzione amministrativa di €. 100) se il modello è presentato entro un anno dall'omissione.

Da Gennaio 2020: Ravvedimento operoso (art. 10-bis) - Si amplia l’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.

lunedì 3 febbraio 2020

Taglio del cuneo, come cambia la busta paga?

Clicca l'immagine per ingrandire!
Il provvedimento ridetermina l’attuale bonus IRPEF (c.d. bonus Renzi) ampliandone
l’ammontare ed estendendone la platea.
Attualmente il bonus Renzi garantisce un beneficio di 960 euro annui ai lavoratori dipendenti
caratterizzati da un importo della detrazione da lavoro minore dell’imposta lorda, qualora il
reddito di riferimento (al netto della deduzione per l’abitazione principale) sia pari o inferiore a
24.600 euro. Superata tale cifra l’importo decresce fino ad azzerarsi per redditi pari a 26.600
euro.
Alla luce del decreto ora varato, l’importo di 100 euro mensili (ad integrazione dell’attuale
bonus IRPEF) verrà corrisposto interamente al di sotto di un reddito di 28.000 euro; al di sopra
di tale soglia, l’importo decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un
reddito di 35.000 euro. Superato tale livello, l’importo del beneficio continua a decrescere fino
ad azzerarsi al raggiungimento di 40.000 euro di reddito.

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