Con Decreto del Ministero del lavoro è stato rifinanziato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Le
risorse stanziate ammontano a 77.455.197 euro per l’anno 2021.
Il
decreto assegna all’Inps risorse pari a 21.915.742 euro a valere sul Fondo per
il diritto al lavoro dei disabili per l'annualità 2021.
Tale
finanziamento ha lo scopo di incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei
disabili.
In
particolare lo stanziamento potrà essere utilizzato per l’incentivo alle
assunzioni previsto dall’art. 13 della L. 68/99.
L’incentivo
spetta per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. In caso di
disabilità psichica superiore al 45% l’agevolazione spetta anche per le assunzioni
a termine con contratto non inferiore ai 12 mesi.
L’agevolazione
è pari al:
-
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della
durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra;
-
35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della
durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla
quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra;
-
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della
durata di 60 mesi o per l'intera durata del rapporto, in caso di assunzione a
termine con contratto non inferiore a 12 mesi, per i lavoratori con disabilità
intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento.
ANPAL: CHIARIMENTI FONDO NUOVE COMPETENZE (ANPAL,
NOTA 5 AGOSTO 2021)
L'Anpal, con
la nota 5 agosto 2021 e con il D.D. 7 settembre 2021,
n. 48, di approvazione della nota stessa, fornisce chiarimenti sul funzionamento
del Fondo Nuove Competenze (FNC), relativamente a:
·
i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle
competenze;
·
il computo dei termini di realizzazione dei percorsi di
sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo.
Con riferimento
ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze,
la nota precisa che il termine dei 120 giorni si applica a
tutte le istanze (cumulative e singole), che prevedono anche successivamente
alla loro approvazione, e comunque prima dell'avvio dell'azione formativa,
l'adesione ai Fondi ovvero per tutte quelle istanze che prevedono, già
all'interno del progetto formativo, percorsi di sviluppo delle competenze da
realizzare attraverso Avvisi a valere sul Conto di sistema di un Fondo paritetico
Interprofessionale o attraverso iniziative del Fondo per la formazione.
Il termine di 120
giorni potrà essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del datore di
lavoro e successivo eventuale accoglimento da parte di Anpal di questa.
Per quanto riguarda
invece al computo dei termini di realizzazione dei percorsi di
sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo, l'Anpal
chiede alle aziende di far riferimento agli atti con i quali
Anpal si è espressa in relazione alle singole istanze, in quanto per ragioni di
tipo tecnico il sistema applicativo potrebbe non essere contestualmente
aggiornato rispetto a questi atti.
Il citato D.D. n.
48/2021 di approvazione della nota, specifica che il termine entro
il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è
stabilito in 40 giorni di calendario dallo scadere dei termini
di conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.
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