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mercoledì 29 settembre 2021

INPS: INDENNITA’ DI MALATTIA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (INPS CIRCOLARE N. 132 DEL 10/09/2021)

L’Inps fornisce i chiarimenti circa la prestazione dell’indennità economica di malattia per i lavoratori dello spettacolo, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni Bis (Art. 66 DL 73/2021).

Sono destinatari della prestazione le figure previste dal D.lgs C.P.S. n. 708/1947.

Restano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:

- i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”,

- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche,

- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici.

Dal 26 maggio 2021, la tutela è riconosciuta in presenza di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Prima della modifica apportata dal DL 73/2021 venivano richiesti 100 contributi giornalieri.

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

L’indennità di malattia è pari a:

  1. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  2. all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
  3. al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, il limite di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore a 180 giorni nell’anno solare.

Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.

In caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico, l'indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La giornata di dimissione deve essere indennizzata in misura intera.

In caso di part time verticale o misto l’indennità economica è dovuta nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.

Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione media giornaliera, dal 26 maggio 2021, si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo. Sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari.

Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione si deve tener conto di un massimale giornaliero di retribuzione.

Il massimale è stato elevato da euro 67,14 a euro 100 a partire dal 26/5/21.

Modalità per l’erogazione dell’indennità di malattia

Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei requisiti contributivi richiesti in seguito a giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini del calcolo dell’indennità economica.

A tale scopo il lavoratore dovrà fornire la documentazione richiesta.

L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

- disoccupati;

- “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;

- occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

aver istituito nell’ambito del flusso UniEmens l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento.

I datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare all’interno del flusso uniemens il seguente elemento: <TipoRetrMal>, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, secondo le istruzioni fornite con i predetti messaggi.



INPS: ESONERO PER IL SETTORE DEL TURISMO, COMMERCIO, SPETTACOLO E STABILIMENTI TERMALI (INPS CIRCOLARE N. 140 DEL 21/09/2021)

L’Inps fornisce le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero introdotto dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis) per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

L’esonero spetta nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Pertanto per poterne usufruire è necessario aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.

Non è rilevante la causale utilizzata per la richiesta dell’ammortizzatore.

I datori di lavoro che possono accedere allo sgravio sono quelli individuati dai codici ateco previsti dall’Allegato 1.

Per il settore del commercio sono destinatari i datori inquadrati nelle sezioni 45,46,47 ad eccezione di quanto previsto nell’allegato 1.

MISURA

L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

Lo sgravio è pertanto pari ai contributi a carico del datore di lavoro non versati n relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi gennaio-marzo 2021.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Per gli apprendisti si terrà conto dell’aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

CONDIZIONI

Per poter richiedere l’esonero i datori di lavoro interessati devono rispettare le seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I datori di lavoro che si avvalgono dello sgravio in esame fino al 31 dicembre 2021 dovranno rispettare il divieto di intraprendere procedure per licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre divieto di licenziamento opera fino al 31 dicembre 2021 anche nelle ipotesi in cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente.

L’esonero in esame rientra nel limite degli aiuti di stato c.d Temporary Framework.

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri contributivi con eccezione di:

  • esonero per l’assunzione di giovani under 36 nel biennio 2021-2022
  • incentivo “Io Lavoro”
  • assunzione con contratto di rioccupazione

è invece cumulabile con:

  • assunzione over 50
  • assunzione beneficiari di Naspi

L’Inps con successivo messaggio si riserva di fornire le modalità operative per la richiesta e la fruizione dello sgravio.



INPS: DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO (INPS, CIRCOLARE N. 133 DEL 10/09/2021)

L'Inps, con la circolare n. 133 del 10 settembre 2021, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell'anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, specificando che, a seguito dell'accoglimento della domanda di concessione dell'esonero, i datori di lavoro interessati potranno esporre il beneficio contributivo in Uniemens nella sezione ordinaria o in quella PosAgri.

Preliminarmente l'Inps ricorda che l'art. 12, comma 16-bis, del D.L. n. 137/2020, c.d. decreto Ristori, ha modificato l'art. 1, comma 220, della legge n. 205/2017, c.d. legge di Bilancio 2018, disponendo che: "Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021".

Pertanto, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2018, previsto in favore delle cooperative sociali che, nel corso dell'anno 2018, abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, viene esteso alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Possono accedere al tale beneficio esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che qualifica come cooperative sociali le società che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che prevede azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri antiviolenza, delle case-rifugio e dei servizi di assistenza alle vittime.

Rapporti incentivati

L'incentivo può essere riconosciuto, oltre che per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In considerazione della circostanza che il citato articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017 prevede che il beneficio si applichi alle "nuove" assunzioni a tempo indeterminato tout court, lo stesso trova applicazione anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro domestico instaurati a tempo indeterminato, nonché nelle ipotesi di rapporti di apprendistato.

In virtù del tenore letterale della norma, secondo cui il beneficio trova applicazione per le "nuove" assunzioni, non sono incentivabili:

- le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;

- i rapporti di lavoro intermittente.

Inoltre, l'agevolazione non trova applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto). In quest'ultimo caso, la soglia massima dell'agevolazione, pari a 350 euro mensili, andrà riproporzionata.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili.

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all'importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'agevolazione contributiva.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione, pari a 350 euro mensili, deve essere proporzionalmente ridotto.

Procedimento di ammissione all'incentivo

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "Do.VI", all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni - ex DiResCo" una domanda di ammissione all'incentivo, indicando le seguenti informazioni:

- la lavoratrice nei cui confronti, nell'anno 2021, è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato;

- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;

- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:

- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;

- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;

- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'incentivo e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione della lavoratrice indicata nell'istanza. L'Istituto elaborerà le richieste in base all'ordine cronologico di invio.

 

PARTE TECNICA

Esposizione dell'esonero in UniEmens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto, previsto per le assunzioni effettuate nell’anno 2021, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione.

In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante, diversamente dalle disposizioni fornite con la circolare n. 53/2020, che prevedeva l’utilizzo dell’elemento , dovranno essere valorizzati all’interno di , , elemento i seguenti elementi: - nell’elemento dovrà essere inserito il valore già esistente “DOVI”, avente il significato di “Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”; - nell’elemento dovrà essere inserito il valore ‘N”; - nell’ elemento dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; - nell’elemento dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice di nuova istituzione “L502”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L. n.176/2020”; - con il codice di nuova istituzione “L501”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L. n.176/2020”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente all’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Si ricorda che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato. Per il recupero di importi non conguagliati o per la restituzione di somme non spettanti, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Della medesima procedura dovranno avvalersi anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo spettante. Si evidenzia infine che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto, ai sensi dell’articolo 1406 c.c., o di trasferimento di azienda, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente, all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà procedere come segue: - indicare il lavoratore in questione, nell’elemento , con il codice tipo assunzione “2T” (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”); - valorizzare contemporaneamente l’elemento con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico. Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione nell’elemento, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento.

Esposizione nella sezione "PosAgri" del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati dovranno valorizzare, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- "CodiceRetribuzione" con il codice "Y";

- "CodAgio" con il codice Agevolazione "VD", che assume il nuovo significato di "Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere 2021".

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