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martedì 29 settembre 2026

Durf e appalti: chiarimenti sui requisiti fiscali, impatti sulla patente a crediti e tutela per le imprese

Nel panorama dell’amministrazione del personale e della gestione dei contratti di appalto, la regolarità fiscale dell’appaltatore e dei subappaltatori rappresenta uno snodo cruciale per la riduzione dei rischi sanzionatori e di responsabilità solidale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 174 del 16 settembre 2026, ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del parametro finanziario necessario all'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf).

I chiarimenti sui versamenti per il rilascio del Durf

Per ottenere il Durf, una delle condizioni stabilite dalla normativa prevede che l'ammontare dei versamenti registrati nel conto fiscale nell'ultimo triennio sia pari o superiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo arco temporale.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel determinare il valore al numeratore di tale rapporto, rientrano nel calcolo anche:

  1. Le ritenute d'acconto sugli interessi attivi relativi a conti e depositi bancari (rigo RN15 della dichiarazione Redditi): sebbene versate dall'istituto di credito in qualità di sostituto d'imposta, la capacità contributiva sottostante rimane integralmente ascrivibile all'impresa sostituita.

  2. Le imposte assolte all'estero, nei limiti del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del TUIR (rigo RN13 del modello Redditi): pur non transitando direttamente dal conto fiscale italiano, tali prelievi attestano la complessiva affidabilità e solvibilità fiscale dell'operatore economico.


Perché il Durf è centrale nella compliance aziendale e nell'HR Management

Il possesso del Durf esplica effetti rilevanti ben oltre l'ambito di applicazione originario delineato dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. In particolare:

  • Patente a crediti per i cantieri: Rileva ai fini della qualificazione e del punteggio per la sicurezza nei luoghi di lavoro gestita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  • Responsabilità solidale negli appalti: Rappresenta una garanzia fondamentale per limitare l'estensione delle responsabilità dell'committente in materia di retribuzioni e contribuzioni (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003).

  • Compliance contrattuale: È ormai divenuto uno standard di audit aziendale richiesto preventivamente da molti committenti nelle fasi di qualifica dei fornitori, a prescindere dalle soglie dimensionali dell'opera.

Il quadro normativo di riferimento (Art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997)

Negli appalti, affidamenti e subappalti di opere o servizi di importo complessivo superiore a 200.000 euro annui, caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso i locali del committente e con l'utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest'ultimo, l'esibizione del Durf esonera l'appaltatore (o subappaltatore) da complessi adempimenti burocratici:

  • In presenza del Durf: Non è necessario consegnare al committente le ricevute degli F24 comprovanti il versamento delle ritenute IRPEF trattenute sulla retribuzione dei lavoratori impiegati nell'appalto.

  • Sblocco operativo: Si evitano le limitazioni alle compensazioni in F24 sia per le ritenute fiscali sulle retribuzioni sia per i contributi previdenziali (INPS) e premi assicurativi (INAIL).

I nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ampliano la base dei versamenti computabili, agevolando le imprese virtuose nel dimostrare il rispetto del requisito del 10% e garantendo una gestione più fluida dei rapporti di appalto e della relativa filiera di manodopera.

giovedì 18 aprile 2024

Intervista a Giacomo Palumbo


Intervista a Giacomo Palumbo sulla transizione verde: 

Il futuro del mercato unico europeo è importante perché esso fa parte della nostra vita economica, è l'economia di ogni giorno. Da esso dipende la possibilità di studiare in un Paese europeo, la facilità di vendere i propri prodotti o la possibilità di trovare un lavoro in un altro Paese Ue, dipendono gli standard di sicurezza. Bisognerebbe accentuare e sviluppare la libertà di conoscenza, dei dati, della ricerca e della finanza pubblica. 

La forza trasformativa della finanza pubblica, che è stata in grado di “riparare” l’Unione, può essere utilizzata per promuovere la transizione verso l’Europa dello sviluppo sostenibile, dell’uguaglianza, dell’innovazione sociale, spingendo i Paesi, le Regioni e le Città ad adottare forme e strumenti di finanza pubblica che incorporino gli "Sustainable Development Goals" (obiettivi di sviluppo sostenibile)  e i Target dell’Agenda 2030, insieme agli obiettivi dell’Accordo di Parigi e del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

Guardiamoci dal fare dell'Unione Europea la prima economia a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e pronta per l'era digitale, garantendo al contempo equità sociale e riduzione delle disuguaglianze è un obiettivo ambizioso che implica cospicui investimenti pubblici e privati e un modello di governance economica in grado sostenere adeguatamente la composizione della finanza pubblica in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile posti al centro dell'elaborazione e dell'azione strategica.

L’Unione Europea è seriamente indietro su ricerca e innovazione e dobbiamo concentrarci su questo aspetto. La forza della nostra economia è renderli meglio funzionanti per darci più opportunità, per dare più possibilità ai singoli cittadini che vogliono credere di sviluppare più intensamente quest'opera. 
Riconosciamo di avere poca libertà di conoscenza, di proiezione, perché la spiegazione sta nel fatto che se la libertà di conoscenza e la ricerca e sviluppo è troppo frammentata tra i singoli Paesi, non saremmo in grado di competere con cinesi e americani, con i paesi in via di sviluppo. 

Sono diverse le modalità per identificare strategie di investimento che possono essere considerate sostenibili e responsabili, in grado quindi di coniugare obiettivi di carattere ambientale, sociale e di buon governo societario. Vi sono però settori (come ad esempio quello dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti) in cui le attività svolte, per le loro caratteristiche intrinseche, possono influire direttamente sugli obiettivi riconducibili allo sviluppo sostenibile. Questo è dovuto non solo alla natura delle attività che li caratterizzano, ma anche al fatto che generalmente sono soggette a obblighi e prescrizioni coerenti con tali obiettivi (dettati da previsioni di tipo normativo oppure regolatorio). Il settore idrico come quello dei rifiuti possono quindi rappresentare un impiego idoneo per gli investimenti per il perseguimento di alcuni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, ammesso comunque che i soggetti che vi operano siano dotati di adeguata capacità organizzativa sul piano industriale e finanziario.

Gli studi dimostrano che il mercato unico è rimasto indietro, questo deve portare ad un cambiamento e nei miei casi di studio, in particolar modo sulla transizione verde si presagisce la possibilità di recuperare l'integrazione in tre macrosettori, in cui il sistema è frammentato in mercati nazionali, nello specifico nelle telecomunicazioni, nell'energia e i nei mercati finanziari. 

Per cui dovrebbe esserci una spinta maggiore in merito. 

Bisognerebbe mettere insieme il finanziamento privato, rendendo il finanziamento di queste iniziative appetibile per i capitali privati, e finanziamenti pubblici come è stato per il Next generation Eu. 

Ricordando come il Green Deal è stato integrato nelle misure finanziarie straordinarie proposte dalla Commissione Europea in risposta alla crisi economica indotta dal COVID-19, vale a dire il potenziamento del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2017 (il budget UE) e le iniziative del programma Next Generation EU da 750 miliardi di euro, adottato il 27 maggio 2020. Integrando l’EU Green Deal nel piano di rilancio dell’economia, le istituzioni europee hanno scelto di non posticipare gli obiettivi ambientali e climatici, bensì di farne il perno per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli investimenti sostenibili possono essere declinati secondo varie strategie, ognuna contraddistinta da specifici obiettivi e metodologie che non sono auto-escludenti e possono quindi essere applicate allo stesso portafoglio e alle diverse classi di attivo (azioni, obbligazioni, private equity e private debt).

Di seguito le strategie più diffuse sono:

• Esclusioni: esclusione di alcuni emittenti, settori o Paesi in base a determinati principi e valori (tra i criteri più utilizzati: armi, pornografia, tabacco, ecc.).

• Convenzioni internazionali: selezione degli investimenti in base al rispetto di norme e trattati internazionali (i più utilizzati sono quelli definiti in sede OCSE, ONU e Agenzie ONU).

• Best in class: selezione o peso degli investimenti in portafoglio secondo criteri ESG, privilegiando i migliori all’interno di un settore, una categoria o una classe di attivo.

• Engagement: dialogo costruttivo con gli emittenti su questioni di sostenibilità ed esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario.

• Investimenti tematici: selezione dei titoli sulla base di uno o più temi ESG (ad esempio: cambiamenti climatici, efficienza energetica, salute, ecc.).

• Impact Investing: investimenti in imprese, organizzazioni e fondi realizzati con l’intenzione di generare un impatto socio-ambientale positivo e misurabile, assieme a un ritorno finanziario.

E per l'energia rinnovabile ed ecosostenibile continuiamo ad avere mercati nazionali e scarse interconnessioni e il risultato sono i costi alti. 

Il confronto che si fa sempre con gli Stati Uniti d'America non significa che dobbiamo diventare come loro, perché io sono assolutamente soddisfatto del modello europeo e del welfare europeo, questo lo confermano i molteplici studi che sono stati commissionati dall'Unione Europea per determinarne il processo. 

A dicembre del 2019 la Commissione Europea ha lanciato l’EU Green Deal, un programma di politiche e di iniziative per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, vale a dire l’equilibrio tra quantità di CO2 emessa e assorbita.

I perni centrali dell’EU Green Deal sono le proposte su:

• Sustainable Europe Investment Plan (piano di investimento europeo sostenibile) e Just Transition Mechanism (solo il fondo di transizione "verde") (e Just Transition Fund);

• European Climate Law, che sancisce l’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050;

• Patto Europeo per il clima;

• una nuova strategia industriale e un nuovo piano per l'economia circolare;

• un sistema alimentare giusto e rispettoso dell'ambiente;

• una nuova strategia per la biodiversità al 2030;

• un obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche.

I punti più rilevanti del programma in ottica di finanza per lo sviluppo sostenibile sono:

• indirizzare investimenti verso gli obiettivi ambientali e climatici del piano (l’obiettivo è 1000 miliardi di euro in 10 anni)

L'urgenza sullo studio della transizione verde è riferita totalmente all’integrazione dei mercati finanziari, energetici e delle telecomunicazioni e nasce dal fatto che tutti i dati e gli asset finanziari dimostrano che cinesi e indiani da una parte e americani dall'altra, stanno andando più forte di noi europei, soprattutto innovando di più i piani di ricerca sulla transizione verde, nei mercati finanziari.

La tassonomia (lo studio della teoria e delle regole di classificazione) è una classificazione delle attività economiche eco-compatibili concepita come strumento per guidare le scelte di investitori e imprese in vista della transizione verso un’economia priva di impatti negativi sull’ambiente e, in particolare, sul clima. Dal punto di vista legislativo, a giugno del 2020 è entrato in vigore il regolamento 2020/852 che delinea gli obiettivi e i principali criteri di funzionamento della tassonomia. Nel regolamento vengono esplicitati sei obiettivi ambientali dell’Unione Europea, tra cui la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico.

Per essere eco-compatibile, un’attività deve:

• contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi;

• non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo ("do no significant harm" "non arrecare danno significativo);

• essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, le linee guida OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).

Proporrei il "ventottesimo regime" giuridico e di diritto societario che è un passe-partout che consente a una piccola impresa di muoversi in tutti i Paesi Ue invece di cambiare ventisette volte sistema. 

La divisione del mercato finanziario europeo lo rende poco attrattivo: si calcola in 300/320 miliardi di euro l'anno la cifra di risparmi di noi cittadini europei che se ne va negli Stati Uniti, invece di finanziare l'economia europea e la transizione verde e la difesa europea.

È poi necessario la difesa dei diritti dei lavoratori: propongo e ribadisco da anni l'eliminazione del concetto di massimo ribasso negli appalti perché ne sta mettendo a rischio l'incolumità. Ma su questo argomento c'ho scritto pagine e pagine su questo blog. 

giovedì 16 settembre 2021

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

 AGENZIA DELLE ENTRATE: RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA INTERPELLO N. 525/2021)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 525 del 3 agosto 2021 riguardante l’applicazione della disciplina di contrasto dell'illecita somministrazione.

L'articolo 4 del DL n. 124 del 2019 ha introdotto nel D. Lgs. n. 241 del 1997, l'articolo 17-bis, rubricato ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

L’articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla eventuale disapplicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, quando l'impresa subappaltatrice sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e produca il DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione a tale procedura, ancorché non sia stato eseguito il versamento delle ritenute afferenti il periodo precedente l'ammissione alla procedura.

Pur escludendo la possibilità di estendere per via analogica quanto previsto in materia di DURC nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (ove è riconosciuto all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura), l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che debba considerarsi disapplicato il vincolo in commento con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale e possibile il pagamento al subappaltatore dei corrispettivi trattenuti. Questo in considerazione della peculiare situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria, caratterizzata dall'indisponibilità in capo all'imprenditore del complesso aziendale e dei rapporti che vi fanno capo, con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei creditori sempre nel rispetto della "par condicio creditorum".

 

AGENZIA DELLE ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO DEL SETTORE DEL CREDITO (AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 10 DEL 05/08/2021)

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla tassazione delle somme corrisposte in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo.

In particolare il fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Gli assegni spettano dalla cessazione del rapporto di lavoro al momento di ingresso alla pensione.

Ai fini fiscali l’Agenzia chiarisce che gli assegni straordinari in esame sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del TFR.

A differenza però del tfr quest’ultimi non saranno oggetto di ricalcolo da parte dell’amministrazione finanziaria, come previsto dal decreto Sostegni Bis.

I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere all’erogazione dei rimborsi spettanti.

 



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