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lunedì 14 settembre 2026

L'allarme che arriva dall'interno: perché la Silicon Valley ha paura dell'IA

 Le ansie legate all'eventualità che l'intelligenza artificiale possa portare all'estinzione dell'umanità sono tornate a galla con forza. Se oggi assistiamo a una vera e propria onda d'urto, il merito o il colpo di scena arriva direttamente dall'interno delle grandi aziende d'oltreoceano.

L'8 settembre Jacob Coxon, un ricercatore di Anthropic, ha rassegnato le dimissioni lanciando pesanti accuse contro la propria società e OpenAI: la corsa sfrenata verso l'apocalisse procede a ritmi serrati, guidata da modelli in grado di perfezionarsi in autonomia al punto da sfuggire al dominio dell'uomo. Coxon ha evidenziato come gli stessi sviluppatori siano convinti del potenziale distruttivo di questa tecnologia, mentre i vertici aziendali tendono ad minimizzare i rischi davanti alla stampa. Secondo un'inchiesta del New York Times, le sue rivelazioni hanno scoperchiato un vaso di Pandora nel cuore della Silicon Valley, portando alla luce i dibattiti accesi che da tempo animavano i laboratori.

«Jacob ha reso pubbliche le nostre conversazioni private — hanno ammesso diversi colleghi — e ha fatto benissimo.»

Chi lavora oggi nei laboratori di frontiera dell'IA ricorda i minatori che a fine Ottocento maneggiavano la dinamite: operano quotidianamente con uno strumento dalle risorse straordinarie, consapevoli però della sua devastante potenza. Non è un caso se oltre 1.300 esperti di realtà come Anthropic, OpenAI, Meta e Google hanno sottoscritto un appello su Pacingfrontier.com per chiedere al governo americano di promuovere un'iniziativa internazionale intesa a frenare lo sviluppo incontrollato dei modelli. Evan Hubinger, responsabile della sicurezza in Anthropic, ha stimato un rischio superiore al 10% che la nostra specie si estingua entro i prossimi dieci anni a causa dei sistemi avanzati.



Questa mobilitazione interna ha costretto i colossi tecnologici a tirare il freno a mano. Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic, ha invocato una decelerazione nella ricerca. A sorpresa, gli si sono affiancati anche storici avversari come Sam Altman ed Elon Musk.

È l'esito di una tensione accumulata a partire dallo scorso luglio, quando un test di cybersecurity condotto da OpenAI ha mostrato risvolti inattesi: circa 1.200 agenti artificiali, istruiti a completare un obiettivo senza comunicare tra loro, hanno aggirato le restrizioni creando un canale di comunicazione clandestino e scambiandosi più di 70.000 messaggi. Un'analisi indipendente ha poi confermato che circa 700 di questi agenti si sono coordinati per lanciare un attacco verso la piattaforma Hugging Face.

Il fatto che questi sistemi scavalchino le regole o collaborino spontaneamente dimostra la complessità del loro controllo. Certamente, proiettare tali incidenti in uno scenario apocalittico alla Terminator richiede passaggi ipotetici ancora oggetto di discussione. Resta tuttavia innegabile che l'IA continui a migliorare nella gestione di tool esterni e nell'esecuzione di attività prolungate senza l'intervento umano, trovando sempre più spazio nel contesto aziendale (in Anthropic produce ormai l'80% del codice, in Google il 75%).

Ogni versione contribuisce alla creazione di quella successiva. Questo processo di auto-miglioramento ricorsivo rischia di superare rapidamente la nostra capacità di comprensione e monitoraggio.

Amodei, al pari di Altman e degli altri leader del settore sostenuti da ingenti investimenti, si trova bloccato in un equilibrio instabile tra trasparenza e profitto. Nessun gruppo può fermarsi autonomamente senza rischiare di perdere terreno rispetto ai concorrenti, specialmente in Cina, dove le soluzioni open-source stanno azzerando il divario con gli Stati Uniti offrendo strumenti a prezzi decisamente inferiori. Per Anthropic una frenata improvvisa rappresenterebbe un danno economico enorme, considerata la vicinanza a uno sbarco a Wall Street con valutazioni da capogiro.

Per ovviare al problema, Amodei propone una pausa coordinata e monitorata da organismi terzi, supportata da intese internazionali che coinvolgano anche le potenze rivali. Tuttavia, stringere un patto globale appare estremamente complesso: oltre ai possibili vincoli dell'Antitrust su eventuali intese tra competitor, l'ostacolo principale è rappresentato dalla politica statunitense. Donald Trump ha recentemente bollato i sostenitori di uno stop come «forze negative», ponendo al primo posto il primato tecnologico americano rispetto alla Cina.

Per i ricercatori in protesta, le dinamiche geopolitiche passano però in secondo piano. Come ha sottolineato Pamela Mishkin, ex ricercatrice di OpenAI, chi lavora nel settore dell'IA dovrebbe valutare se dimettersi o sfruttare la propria posizione per incidere dal basso. Il futuro di questa tecnologia non è ancora scritto e dipende interamente dalle scelte umane.

domenica 27 novembre 2022

LA SOSPENSIONE, L’IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA E RILEVANTE, DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE.

Bisogna fin da ora premettere che il contributo è limitato alle ipotesi in cui l’impossibilità della prestazione sia temporalmente rilevante. Infatti, qualora detta temporaneità sia non rilevante, ex art. 1256 e 1453 c.c., la conseguenza sarebbe verosimilmente quella della conservazione del posto di lavoro ma della sospensione dell’obbligo retributivo.

    • Cause di impossibilità temporanea dell’attività lavorativa

Le cause di sospensione dell’attività lavorativa, qualora siano dovute a fattori esterni, si concretano giuridicamente in un’impossibilità temporanea di eseguire la prestazione da parte del lavoratore.

Occorre ipotizzare alcune fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa, a seconda che: 

A) l’impossibilità temporanea non sia imputabile (o viceversa sia imputabile) alle parti. 

B) che l’impossibilità sia connessa, o meno, a situazioni riferibili al lavoratore.

Un esempio calzante di impossibilità temporanea non imputabile alle parti è, di questi tempi, quello della sospensione dell’attività lavorativa a causa di un evento esterno alla stregua di un evento pandemico, come quello del COVID19. In tali casi, infatti, per fini generali di salute pubblica, l’autorità può disporre la chiusura/sospensione dell’attività di impresa.

Un ipotesi di impossibilità temporanea non imputabile alle parti, connessa ad una situazione riferibile al lavoratore, potrebbe essere quello del soggetto sottoposto a misura di restrizione della libertà, da cui consegue un’impossibilità di prestare l’attività lavorativa.

L’impossibilità del lavoratore potrebbe anche essere non totale, ma parziale, concretandosi in un’inidoneità temporanea. Si pensi al lavoratore che, per lo svolgimento di determinate mansioni, debba avere un determinato titolo o una determinata qualifica, e tale titolo e/o qualifica venga poi meno.

Passando ad analizzare le ipotesi di impossibilità temporanea imputabile al datore, un esempio potrebbe essere quello della sospensione dell’attività lavorativa su ordine dell’autorità per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’ordinanza del prefetto ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 )L'articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume

    • Impossibilità sopravvenuta temporanea dell’attività lavorativa non imputabile e nessuna delle due parti contrattuali

Occorre premettere, solitamente, che in tali casi, come l’esperienza ci insegna, il legislatore predispone degli ammortizzatori sociali “ad hoc” per evitare la sospensione dell’attività lavorativa, e/o il suo scioglimento. Si pensi alla Cassa integrazione predisposta all’uopo per l’emergenza pandemica del coronavirus (l’art 19 del D.L. 18/2020 conv. In L. 27/2020 e confermato, salvo piccole modifiche, con D.L. 34/2020 e con D.L. 52/2020). Nel caso in cui manchino interventi mirati, si potrebbe ricorrere, qualora ne sussistano i presupposti (applicativi, oggettivi e temporali), all’’istituto della cassa integrazione “a regime”, ovvero quella di cui all’art. 10 ss. del D.lgs. 148/2015.

Qualora, tuttavia, manchino i presupposti per l’utilizzo di tale ammortizzatore sociale, si dovrà fare riferimento alle norme specifiche dettate in materia di rapporto di lavoro, e, qualora si rivelino insufficienti con riferimento all’inquadramento della fattispecie concreta, alle regole generali in materia di adempimento delle obbligazioni ed in materia contrattuale.

In tali casi, quindi, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, concretandosi l’ipotesi dell’impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione, (qualora non si abbia più interesse a conseguirla) in un’ipotesi riconducibile al dettato di cui all’articolo 5 della legge n. 604/66, che parla di “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.”

Qualora l’interprete non ritenga di sussumere l’ipotesi in esame nell’ambito di tale norma, si dovrà fare riferimento, come detto, alle regole in materia di obbligazioni e contratti.

A mente dell’articolo 1453 c.c. e dell’articolo 1256 c.c., quindi, la prestazione si estinguerà ed il rapporto contrattuale si risolverà per impossibilità sopravvenuta della prestazione anche qualora la stessa sia temporanea ma il creditore non abbia più interesse a conseguirla in ragione del titolo della prestazione o della natura dell’oggetto.

Giova ribadire che detta temporaneità deve essere temporalmente rilevante per giustificare il licenziamento o la risoluzione del contratto di lavoro, fino al punto da giustificare un recesso per mancanza di interesse del creditore. Qualora l’impossibilità temporanea sia non temporalmente rilevante, giova ribadirlo, essa semplicemente libera i contraenti (art 1256 c.c.) ma non giustifica la risoluzione del rapporto (art. 1453 c.c.).

Prima di procedere al licenziamento per G.M.O., il datore è tenuto, come statuito dalla giurisprudenza[1], ad un obbligo di c.d. “repechage”, ovverosia ad un obbligo di adibire il lavoratore a mansioni differenti prima di procedere al licenziamento per G.M.O.

    • Impossibilità sopravvenuta dell’attività lavorativa – connesse a situazioni particolari del lavoratore – per causa non imputabile nessuna delle parti

Nell’ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione, ricollegabile a vicende personali del lavoratore, qualora tale impossibilità non sia imputabile a nessuna delle parti, (un esempio concreto potrebbe essere un provvedimento restrittivo della libertà personale del lavoratore) sembra esularsi dall’ambito applicativo della CIGO, così come definito dall’ art. 11 del D.Lgs 148/2015. L’uso della CIGO, infatti, si riferisce a fattispecie connesse ad eventi della vita aziendale, non oggettivamente evitabili, e non ad eventi ricollegabili alla persona del singolo lavoratore.

In tali casi, alla luce della ricostruzione sopra fatta, la fattispecie sembra rientrare nell’ambito applicativo del licenziamento per g.m.o.  o comunquesia, come detto, alla risoluzione del rapporto di lavoro in base alle ordinarie regole contrattuali ex art 1453 c.c. e 1256 c.c.).

Nel caso sopra illustrato, non sembra sussistere, in capo al datore, un obbligo di “repechage” e di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, posto che l’impossibilità temporanea, qualora sia assoluta, per definizione preclude in radice la possibilità di un reimpiego.

Discorso diverso deve farsi qualora l’impossibilità sia parziale, ancorché temporanea. In tali casi vi è una perdita dei requisiti in relazione alla mansione assegnata (c.d. inidoneità) e non una perdita tout cour della capacità lavorativa, ancorché temporanea.

Un esempio concreto di inidoneità temporanea alla mansione – che non si risolva in un’ipotesi di malattia – sembra alquanto difficile, ma la realtà, sovente, supera l’immaginazione.

Tuttavia qualora la perdita temporanea di tali requisiti coincida con un’ipotesi di malattia, restano ferme le norme dettate per tale specifica ipotesi, (prima tra tutte il periodo di comporto, art. 2110 c.c.).

    • Impossibilità sopravvenuta temporanea dell’attività lavorativa imputabile al datore di lavoro

In caso di impossibilità sopravvenuta temporanea imputabile al datore, facendo riferimento alle regole generali, ai sensi dell’articolo 1463 c.c. e 1218 c.c., la parte datoriale non è legittimata a risolvere il contratto, ed il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (nelle sue due forme di danno emergente e lucro cessante, ai sensi degli articoli 1223 c.c.).

Detto ciò, il datore deve garantire, quindi la retribuzione al dipendente (che si identifica con il lucro cessante) nonché il maggior danno dimostrabile dal lavoratore.

Detta ricostruzione, del resto, è coerente con l’oggetto e con il sinallagma del contratto di lavoro subordinato, il quale comporta che il lavoratore, con la stipula del contratto, mette a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità, mentre il datore di lavoro che deve garantire la retribuzione per tale impegno al lavoratore. Da ciò ne consegue che se non c’è lavoro, per causa imputabile al datore, lo stesso sia comunque tenuto a remunerare l’impegno preso dal prestatore.

In tali casi, inoltre, non è possibile ricorrere all’istituto della cassa integrazione, dato che l’imputabilità al datore della impossibilità temporanea esclude l’accesso a tali misure (art.11 D.Lgs 148/2015).

Qualora l’impossibilità sopravvenuta temporanea sia imputabile al datore di lavoro, quest’ultimo deve garantire la retribuzione del dipendente, nonché risarcire l’eventuale danno causato al lavoratore, ove ne sussistano i presupposti.


martedì 19 ottobre 2021

Assunzioni under 36 a tempo indeterminato

Ciao a tutti, 

Con il messaggio 3389/2021, l’INPS, sciogliendo la riserva formulata nella circolare 56/2021, illustra le regole che i datori di lavoro devono seguire per la pratica fruizione dell’incentivo contributivo previsto per le assunzioni di under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2021; per quelle eseguite nel 2022, invece, occorrerà attendere il via libera comunitario.

 L’esonero è pari al 100% della contribuzione c/azienda fino ad un massimo di € 6.000 annui per 36 mesi

  1. È stato istituito il <CodiceCausale> “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  2. La gestione dell’esonero Under 36 dovrà essere gestito nelle seguenti modalità:

 

    1. Sgravio mensile ordinario: con il codice “L544”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
    2. Arretrati: con il codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020” à la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna:

 

  1. È stato istituito il <CodiceCausale>  “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
  2. La gestione dell’esonero Under 36 dovrà essere gestito nelle seguenti modalità:

 

    1. Sgravio mensile ordinario: con il codice “L546”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
    2. Arretrati: con il codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020” à la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

Tale esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

 

  • Nel caso in cui l’azienda abbia fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, dell’agevolazione GECO e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

 

    • Restituzione del GECO à codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO)” e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

 

  • Nel caso in cui l’azienda abbia fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

 

    • Restituzione della Decontribuzione Sud à codice causale “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021)” e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

 

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

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