Il recente schema normativo sul cosiddetto ventottesimo ordinamento, avanzato dall'Esecutivo comunitario, ha acceso un vivace confronto tra docenti, analisti e attori dei mercati. La misura prospetta l'istituzione di un inedito modello societario, battezzato Eu Inc., valido nell'intero perimetro degli Stati membri. Pensato in primis per le giovani aziende a forte crescita, l'istituto resta in realtà accessibile a qualsiasi realtà aziendale. Si tratta di un'opzione volontaria che garantisce assetti di governo e strutture patrimoniali flessibili, accompagnati da iter burocratici snelli, rapidi e integralmente digitalizzati lungo ogni fase dell'attività d'impresa (dalla costituzione alle ricapitalizzazioni, fino alla creazione di sedi secondarie all'estero, ai recessi o alle procedure concorsuali).
Di rilievo appare anche la disciplina sulle opzioni su azioni destinate ai dipendenti, con un prelievo fiscale differito esclusivamente al momento dell'effettivo realizzo economico. Questo cambio di rotta della Commissione merita apprezzamento e i benefici immediati per l'imprenditoria appaiono consistenti. Di conseguenza, i rilievi critici emersi finora, pur fondati su alcuni elementi concreti, paiono eccessivamente severi.
Le riserve sul rinvio ai diritti nazionali
La perplessità maggiormente diffusa riguarda il continuo richiamo ai sistemi giuridici dei singoli Paesi. L'articolo 42 stabilisce l'applicazione delle leggi interne per tutto ciò che non risulta espressamente normato; inoltre, si contano circa diciotto rimandi diretti alle legislazioni statali. Un'osservazione incisiva comparsa sul Financial Times — che riprende il giudizio di una rete di startup — ha sintetizzato la questione sottolineando come il modello appaia «europeo sulla carta, ma nazionale nei fatti».
Pretendere la nascita istantanea di una disciplina sovranazionale autosufficiente e priva di agganci con gli ordinamenti locali sarebbe tuttavia irrealistico. L'UE non si è limitata a regolamentare profili organizzativi, ma ha introdotto principi uniformi su aspetti di sostanza decisivi:
Responsabilità civile degli amministratori verso l'ente;
Gestione dei conflitti di interesse e operazioni con parti correlate;
Tutela delle diverse categorie di soci e diritto di recesso.
Le parti possono limitare ulteriormente i rimandi alla legge locale integrando nello statuto una regolamentazione su misura per i propri stakeholder (nel rispetto dei vincoli inderogabili). Le materie delegate agli Stati mantengono una portata circoscritta; la vera incognita che potrebbe orientare la scelta del Paese di insediamento risiede piuttosto nelle materie escluse, ovvero fisco e diritto del lavoro. Una rinuncia inevitabile per ottenere l'avallo dei governi nazionali, pur mitigata da altre iniziative comunitarie in corso (come il pacchetto per la mobilità lavorativa e le semplificazioni fiscali per le PMI).
Il nodo della giurisdizione e i limiti applicativi
Una seconda perplessità riguarda la mancanza di un foro arbitrale o giudiziario unico (preferibilmente di lingua inglese) per evitare frammentazioni interpretative. Per quanto auspicabile, anche questo traguardo appare di difficile realizzazione nell'immediato. Il sistema dell'Unione opera tradizionalmente mediante principi di integrazione (efficacia diretta, primato del diritto UE, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) che garantiscono un'applicazione uniforme senza richiedere tribunali nazionali dedicati. L'invito della Commissione a creare sezioni giudiziarie specializzate negli Stati membri rappresenta comunque un passo avanti per elevare la qualità delle decisioni.
Quanto alla critica secondo cui la misura avrebbe dovuto restringersi alle sole imprese ad alto tasso tecnologico per garantire un corpus di regole più profondo, la scelta inclusiva della Commissione appare condivisibile. L'obiettivo della riforma è potenziare la competitività complessiva del tessuto economico, permettendo all'intero ecosistema di attrarre risorse, trattenere professionalità e raggiungere dimensioni idonee. Consentire anche alle PMI — i soggetti che soffrono maggiormente la frammentazione normativa — di accedere a questo schema è un fattore decisivo. L'intervento non è risolutivo, ma costituisce il primo tassello di un diritto societario europeo integrato.
La questione demografica e la Valutazione d'Impatto Generazionale
Il potenziamento della competitività aziendale si intreccia inevitabilmente con la struttura demografica e sociale del continente. Ogni fascia d'età interpreta il presente alla luce delle specifiche condizioni storiche ed economiche in cui si trova a maturare. Ignorare questa variabile significa analizzare la realtà odierna con strumenti analitici superati.
L'Italia ha vissuto un'inversione profonda della propria struttura della popolazione: il calo delle nascite e il progressivo invecchiamento stanno alterando gli equilibri di spesa pubblica, i sistemi di protezione sociale e l'orizzonte temporale delle riforme politiche. I rilevamenti del Rapporto Giovani 2026 elaborato dall'Istituto Toniolo evidenziano come una larga fascia di ventenni percepisca un calo progressivo del proprio peso politico ed elettorale. Senza la prospettiva che l'impegno presente generi un concreto avanzamento futuro, diminuisce la fiducia e la propensione a pianificare a lungo termine nel proprio Paese.
L'equità intergenerazionale cessa così di essere un principio teorico e diventa un requisito strutturale di tenuta economica. In questo contesto si inserisce l'adozione, tramite la Legge n. 167/2025, della Valutazione d'Impatto Generazionale (VIG). Per evitare che tale strumento si risolva in un mero passaggio burocratico esaminato ex ante, occorre attuare le linee guida formulate nel recente studio curato da ASviS e Save the Children:
Superamento dell'approccio difensivo: La tutela del futuro non deve limitarsi a correggere danni marginali, ma deve progettare opportunità concrete.
Coinvolgimento attivo e strutturato: È necessario prevedere forme permanenti di co-progettazione delle politiche pubbliche con le giovani generazioni, trasformando la consultazione in un apporto analitico qualificato.
Integrazione delle proiezioni demografiche: Ogni scelta legislativa deve incorporare le proiezioni ISTAT e gli scenari di medio-lungo termine. L'esplicitazione di questi dati consente di chiarire in modo trasparente i costi e i benefici futuri distribuiti tra le differenti coorti di popolazione, evitando che norme apparentemente neutrali producano effetti sperequativi nel tempo.
La capacità dell'Unione Europea e dei singoli Stati di governare la transizione economica dipenderà sia da strumenti giuridici flessibili per le imprese come la Eu Inc., sia dalla capacità di trasformare la Valutazione d'Impatto Generazionale in una vera leva di programmazione strategica.
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