.

.

© Il Blog di Giacomo Palumbo - Home ufficiale

Visualizzazione post con etichetta assistenza. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta assistenza. Mostra tutti i post

martedì 23 aprile 2024

Il verbale di conciliazione sindacale firmato in azienda? E' nullo!

La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo questa essere annoverata tra le sedi protette aventi il carattere di neutralità per garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore. Lo afferma la Cassazione con ordinanza 15 aprile 2024 n. 10065.

Nel caso in esame una società si era impegnata a “non dare seguito ai preavvisati licenziamenti collettivi di cui alla lettera di apertura della procedura di mobilità del 24.11.2015 … a condizione che tutte le maestranze manifest(assero) la propria accettazione alla proposta… di riduzione della retribuzione mensile nella misura del 20% dell'imponibile fiscale per il periodo dall'1.3.2016 al 28.2.2018 eventualmente prorogabile per un massimo di altri due anni”. L'accettazione della proposta era condizionata alla sottoscrizione del verbale in sede protetta.

Un lavoratore aveva accettato la proposta al fine di evitare il licenziamento e aveva firmato presso la sede aziendale il verbale di conciliazione in cui si dava atto che “il rappresentante sindacale ha (ndr aveva) previamente e dettagliatamente informato il lavoratore in merito agli effetti definitivi e inoppugnabili ex art. 2113 quarto comma c.c. della …conciliazione”.

Il lavoratore successivamente aveva impugnato giudizialmente il verbale affinché venisse dichiarata la sua nullità e la condanna della società al pagamento in suo favore della somma di euro 11.186,84 (oltre accessori), vedendosi accolta la relativa domanda da parte del Tribunale.

La posizione del Tribunale era stata condivisa dalla Corte d'appello a cui era ricorsa la società. In particolare, la Corte distrettuale aveva osservato che l'avvenuta stipula dell'accordo presso la sede aziendale, alla presenza del rappresentante sindacale, non valeva a sanare il difetto di neutralità del luogo di stipula. Tant'è che le stesse parti avevano previsto la successiva ratifica dell'accordo presso le sedi abilitate.

La società impugnava così in cassazione la decisione di secondo grado, eccependo l'erronea interpretazione fornita dai giudici, i quali avevano considerato la “sede sindacale” ex art. 411 c.p.c. come “luogo fisico-topografico” e non come luogo virtuale di protezione del lavoratore che “si realizza attraverso l'effettiva assistenza in sede di conciliazione da parte del rappresentante sindacale cui lo stesso abbia conferito mandato”.

La società, a suffragio della sua teoria, evidenziava che:

1) solo l'assenza di una effettiva assistenza sindacale, il cui onere è carico del lavoratore, avrebbe potuto determinare l'invalidità dell'accordo, quand'anche sottoscritto nella sede “fisica” dell'associazione sindacale;

2) la locuzione presente nel verbale che rinviava alla “ratifica successiva (…) con le modalità inoppugnabili indicate dagli artt. 410 e 411 c.p.c.” era riferita all'adempimento già realizzato con la sottoscrizione dell'accordo alla presenza e con l'assistenza del rappresentante sindacale.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel formulare la sua decisione, parte dal:

- l'art. 2103 c.c. ai sensi del quale “nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro” e - l'art. 2113 c.c. che al primo comma considera non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del dipendente derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratti o accordi collettivi;

al quarto comma esclude il divieto e, quindi, legittima le rinunzie e le transazioni qualora siano oggetto di “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”.

Con tali disposizioni, secondo la Corte di Cassazione, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere una forma peculiare di “protezione” del lavoratore, disponendo l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservargli la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo (cfr. Cass. n. 11167/1991).

Questa forma di protezione giuridica non è necessaria in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti nelle sedi c.d. protette. E proprio l'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. individua come tali la sede giudiziale, le commissioni di conciliazioni presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro) e le sedi sindacali, oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato.

Nel caso di specie, il verbale di conciliazione è stato concluso ai sensi degli “artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ.” come si legge nell'intestazione, con la precisazione che lo stesso deve “ratificarsi successivamente con le modalità inoppugnabili indicate agli artt. 410 e 411 c.p.c.”. Tuttavia, sottolinea la Corte di Cassazione, tale adempimento non è stato effettuato poiché il verbale di conciliazione è stato sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali aziendali.

Secondo la Cassazione tale modalità non soddisfa i requisiti previsti dal legislatore ai fini della validità delle rinunce e transazioni. Ciò in quanto, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Si tratta di accorgimenti concomitanti “necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere”. Tant'è che gli artt. 410 e 411 c.p.c. individuano non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire.

In sostanza, l'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, cfr. Cass. n. 4730/2022; Cass. n. 12858/2003; Cass. n. 13217/2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinuncia e in che misura (cfr. Cass. n. 24024/2013; Cass. n. 21617/2018; Cass. n. 25796/2023 e Cass. n. 18503/2023), così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole. E i luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza datoriale.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla società, addivenendo alla conclusione che “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”. Fonte: Quotidiano più.

Cass. 15 aprile 2024 n. 10065

lunedì 19 giugno 2017

Gestire e curare la relazione con i clienti

Alla luce del fatto che le aziende, esposte on-line, devono far fronte a nuovi rischi informatici, alla violazione di dati e privacy, al furto di proprietà intellettuale e a guasti tecnici, c'è qualcosa di più da fare sul campo relazionale con il cliente.
Oggi la relazione con i clienti è a 360° e cioè significa capire al più non posso le loro difficoltà. E non è una cosa semplice. Eppure nella vasta gamma di quesiti capire i clienti per personalizzare l’offerta sta prendendo nuove strade e nuovi percorsi.
E’ questa la sfida che hanno di fronte le aziende, e per vincere sono chiamate ad aggiornare gli strumenti in uso. Le nuove strade del cambiamento si esprimono con nuovi linguaggi e scegliendo nuovi strumenti per affrontarli.
E’ certo che questo cambiamento è dettato dalla trasformazione digitale e dai continui cambiamenti tecnologici che “aiutano” il benessere lavorativo e personale.

Un esempio: al livello informatico per garantire la sicurezza alle aziende è fondamentale approcciare nella sua totalità i problemi, sapendo individuare le migliori tecnologie, per dare la giusta consulenza globale e gestendo il rischio analizzando le vulnerabilità.
Quello per cui tutti si dovrebbero spendere è per il cliente soddisfatto, questo implica anche che questo è il miglior rappresentante del proprio marchio o brand, il testimonial più credibile e ascoltato dalla sua cerchia di conoscenze. In poche parole è il nostro "pane quotidiano".
Una conquista che viene affrontata giorno dopo giorno.

Non mancano di certo le azioni di marketing e customer care necessarie e programmate per avvicinarsi al cliente, altresì c’è la necessità di dirigersi verso azioni sempre più personalizzate e avvincenti.
Il fulcro di ogni relazione con i propri clienti nuovi e “vecchi” è la seguente: bisogna emozionarli. Il customer experience si dovrebbe basare sull'interazione del rapporto con la gestione delle richieste di cambiamento e innovazione, agendo con affidabilità e precisione sull'intera catena dei valori che il cliente richiede. Significa anche vivere ogni giorno e in prima persona tutte le evoluzioni di ogni progetto e soprattutto fidelizzarlo e aumentare l’appagamento del cliente “fino alla fine”. Ogni cliente vive e si muove in una realtà particolare e ha una sua specifica personalità.

Ogni proposta avanzata deve dimostrare di tenerne conto, facendo tesoro delle esperienze vincenti per riadattarle al nuovo contesto in cui si trova ed adoperare nuove strategie per affrontare “collassi” e nuovi rischi.
Poiché le aziende dovrebbero dotarsi di strumenti in grado di soddisfare le esigenze per coordinare e governare i processi in maniera proporzionata agli attacchi dall'esterno, in ambito informatico, nel tempo, è la qualità che viene apprezzata di più.

Nel mondo del digitale molte aziende hanno accompagnato i propri clienti, che più delle volte sono anch'esse aziende, nel loro percorso di crescita e sviluppo fornendo soluzioni software e hardware per aiutarli a lavorare meglio, in modo efficace ed efficiente. Partendo da una attenta analisi delle loro esigenze di “gestione dati” a delle proposte di "pianificazione delle risorse d'impresa" (ERP) di ultima generazione.

La forza motrice del ciclo azienda- cliente sta nell'approccio di mercato che da un punto di vista funzionale, e lo vediamo nella telefonia e non solo, adotta la necessità di utilizzare nuovi modelli organizzativi e culturali basati sulla collaborazione e la condivisione delle informazioni.
Per esempio per aiutare chi legge a capirne di più sugli aspetti della sicurezza informatica dovrebbe aver chiaro che un’azienda fornitrice di cyber-sicurezza, per fornire alle aziende un supporto adeguato, deve avere alcuni elementi fondamentali da tenere presente: è determinante essere aggiornati sulle normative e sui processi di supporto per poter definire azioni successive. Deve avere grande esperienza sulle tecnologie e una linea di servizi, tra cui la cura del cliente, come valore aggiunto dei servizi professionali erogati. Poi immediatamente dopo ogni azione prende forma di uno o più progetti dove la tecnologia rappresenta uno strumento idoneo, e pertanto in un mercato così ricco di soluzioni è necessario avere una conoscenza approfondita (know-how) delle singole capacità di ogni strumento che le aziende informatiche in questo caso ci propinano.

Nel momento in cui la priorità è quella di instaurare relazioni durature con i clienti, la prima cosa da fare è conoscerli. Non si tratta solo di raccogliere dati e basta, ma di trarne un valore reale e di condividere ogni fase del processo della relazione, per riuscire a prevedere comportamenti ed esigenze future.
Grazie e buone vacanze.

Impresa Edile e Stradale. Pronto Professionista!

Impresa Edile e Stradale. Pronto Professionista!
Preventivi e computi metrici gratis! Ristruttura casa, ristruttura il tuo bagno. Hai un tetto da ristrutturare noi siamo i professionisti che cercavi.

Calcolo Tempo e Compenso Orario

Calcolo Ritenuta D'acconto

Calcolo Fattura Agente Enasarco

Calcolo Detrazione per Redditi da Lavoro Dipendente

Calcolo Detrazione Figli a Carico

Calcolo del TFR