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lunedì 1 giugno 2020
Cassa integrazione in deroga (CIGD) e le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
sabato 4 aprile 2020
Emergenza Covid-19: La memoria corta della Germania
Mit dem Londoner Schuldenabkommen (auch: Abkommen über deutsche Auslandsschulden), das nach langwierigen Verhandlungen am 27. Februar 1953 in London unterzeichnet und durch Gesetz vom 24. August 1953 für das Bundesgebiet ratifiziert wurde (BGBl. 1953 II 331, 556), wurden die deutschen Auslandsschulden geregelt. Die dem Abkommen bis 1956 beigetretenen Staaten vertraten mehr als neunzig Prozent der Forderungen gegen die Bundesrepublik Deutschland
venerdì 27 marzo 2020
lunedì 23 marzo 2020
INPS-COVID-19: DOMANDE DI CIGO E ASSEGNO ORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETA'
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19, 20 E 21 DEL D.L. N. 18/2020 – NUOVA CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE”
(MESSAGGIO 1321 DEL 23/03/2020)
L’Inps fornisce le prime istruzioni tramite questo messaggio a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.
Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, ora si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario.
In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).
Si ricorda che l’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio 23/03/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione.
Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23/03/2020, data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio 24/3/2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020
Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.
La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
ASSEGNO ORDINARIO
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale” che comporta di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO
Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” e allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Di seguito, si riepilogano le novità apportate dal testo legislativo:
le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate
per una durata massima di 9 settimane,
comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato, il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
non è dovuto il contributo addizionale.
I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
(MESSAGGIO 1321 DEL 23/03/2020)
L’Inps fornisce le prime istruzioni tramite questo messaggio a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.
Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, ora si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario.
In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).
Si ricorda che l’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio 23/03/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione.
Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23/03/2020, data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio 24/3/2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020
Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.
La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
ASSEGNO ORDINARIO
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale” che comporta di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO
Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” e allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Di seguito, si riepilogano le novità apportate dal testo legislativo:
le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate
per una durata massima di 9 settimane,
comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato, il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
non è dovuto il contributo addizionale.
I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
martedì 17 marzo 2020
COVID-19: Cassa integrazione
Buon pomeriggio care lettrici e lettori,
in seguito all'emanazione del DL 9/2020, l’Inps con la circolare n. 38 del 12 Marzo 2020 fornisce i primi chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali.
Nel dettaglio:
⇒ Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del DL 9/2020
L’art. 1 del DL 9/2020 disciplina la possibilità di richiesta di intervento di Cigo o dell’assegno ordinario per le aziende con unità produttiva in uno dei comuni dell’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 o per i dipendenti residenti o domiciliati in quelle zone (ex zone rosse).
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020.
Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane.
Ricordiamo i comuni interessati:
• Bertonico (Istat 98002)
• Casalpusterlengo (Istat 98010)
• Castelgerundo (Istat 98062)
• Castiglione D'Adda (Istat 98014)
• Codogno (Istat 98019)
• Fombio (Istat 98026)
• Maleo (Istat 98035)
• San Fiorano (Istat 98047)
• Somaglia (Istat 98054)
• Terranova dei Passerini (Istat 98057)
• Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.
Per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, né del limite di 1/3 delle ore lavorabili.
Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
Il DL 9/2020 prevede che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale.
Il termine di presentazione delle domande è entro la fine del quarto mese dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
Per quanto riguarda l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione Salariale (FIS) richiesto ai sensi dell’art. 13 del DL 9/2020 è considerato evento eccezionale pertanto non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile, né del tetto aziendale per quanto riguarda l’importo massimo erogabile.
⇒ Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 DL n. 9/2020
L’articolo 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui al citato articolo 13.
Le aziende interessate, sempre che abbiano o un’unità produttiva nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”.
La domanda di interruzione dei programmi di CIGS in corso andrà presentata al Ministero del Lavoro.
⇒ Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del DL n. 9/2020
I datori di lavoro con sedi nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data.
Le Regioni interessate dovranno emanare appositi decreti.
⇒ CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori ivi residenti o domiciliati, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono accedere a trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di un mese.
Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate.
⇒ Indennità ai lavoratori autonomi
Per i collaboratori coordinati e continuativi, per titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e per i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa che svolgono la loro attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 o siano ivi residenti o domiciliati, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale.
La misura economica può essere erogata per un massimo di tre mesi.
L’indennità viene concessa con decreto della Regione interessata.
Le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche, pertanto l’Inps si riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni.
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