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venerdì 17 aprile 2020

Cassa integrazione in deroga alcune specifiche del decreto cura Italia

In questa fase così drammatica che stiamo vivendo a seguito della crisi epidemiologica del Covid-19 occorre riflettere sulle modalità normative del diritto del lavoro e con immediatezza bisogna disciplinare i nuovi ammortizzatori sociali, nuovi per così dire. La maggior parte delle aziende italiane ha usufruito e attivato la cassa integrazione in deroga e altri strumenti previsti dall'ordinamento, per i diversi settori, per cercare di attutire i danni economici emergenza Covid-19.
L’art. 22 del decreto Cura Italia ha esteso la CIG (cassa integrazione in deroga) a tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ripetendo, nella sostanza, quanto già previsto dal D.L. n. 9/2020 per le “zone rosse” di Lombardia e Veneto e per tutto il restante territorio delle medesime Regioni e dell’Emilia-Romagna.
Cassa integrazione in deroga attivabile per tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi e sull’intero territorio nazionale. La sospensione e la riduzione oraria hanno una durata massima di 9 settimane: esse riguardano i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio u.s ai quali vengono, altresì, assicurati la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori. La disposizione si applica anche al settore agricolo (ovviamente, ci si riferisce anche agli operai che hanno una forma contributiva diversa): per questi ultimi le ore di sospensione o di riduzione di orario, ai fini del calcolo della disoccupazione agricola, vengono equiparate a lavoro.
Il decreto Cura Italia viene così incontro alle imprese, comprese quelle con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus e che possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga per la durata massima di 9 settimane.
Obiettivo della tutela sono principalmente i lavoratori, ad esclusione di quelli domestici, e i lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020. La procedura di richiesta è veloce e semplificata. In base al Decreto cura Italia che ha attivato questi strumenti non possono prorogare i contratti a termine in essere e attivarne di nuovi per il futuro e questo è un danno enorme per le aziende e per i dipendenti. Per cui bisognerebbe nuovamente intervenire almeno fino a quando questa crisi non sarà passata, questo va fatto subito, per evitare una continua perdita di posti di lavoro.
La norma è “ad ampio spettro”, nel senso che trova applicazione a settori diversi come la pesca, il terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La circolare INPS n. 47/2020 ricorda che, con gli accordi territoriali stipulati dalle Regioni e dalle Province Autonome, sarà possibile assicurare una tutela specifica anche ai lavoratori agricoli qualora gli stessi abbiano superato il limite previsto dalla CISOA per altre causali (90 giornate all’anno).
E’ appena il caso di sottolineare come l’assenza di “qualsiasi scudo protettivo” avrebbe, sicuramente portato nei piccoli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi dimensionati sotto le 6 unità a provvedimenti di licenziamento, cosa che il Governo intende evitare, come dimostra l’art. 46 del D.L. n. 18/2020 che, tra le altre cose, ha sospeso i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dal 17 marzo al 16 maggio 2020, messi in atto indistintamente, da tutti i datori di lavoro, a prescindere dalle loro dimensioni.
La caratteristica di tale tutela integrativa consiste nel fatto che un ruolo preminente è giocato dalle Regioni e dalle Province Autonome che hanno stipulato specifici accordi con le parti sociali.Il quadro complessivo che se ne ricava è un po' “a macchia di leopardo”, in quanto ogni Ente territoriale ha dato spazio ad alcune specificità assenti in altri contesti.
La procedura dovrebbe essere abbastanza veloce (i datori di lavoro debbono inoltrare l’’istanza con una serie di altri elementi richiesti dai singoli “format” alla Regione): questa, verifica e approva con decreto l’integrazione salariale che viene trasmessa all’INPS per il successivo pagamento diretto ai singoli lavoratori. Per le aziende che hanno unità produttive in almeno 5 Regioni (o Province Autonome) viene prevista una procedura in sede ministeriale (in luogo delle singole Regioni) che utilizza il canale della Cigsonline: le pratiche sono, poi, trasmesse all’INPS per la liquidazione.

martedì 17 marzo 2020

COVID-19: Gli argini economici e gli aiuti di Stato!









COVID-19: Cassa integrazione


Buon pomeriggio care lettrici e lettori,
in seguito all'emanazione del DL 9/2020, l’Inps con la circolare n. 38 del 12 Marzo 2020 fornisce i primi chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali.
Nel dettaglio:

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del DL 9/2020
L’art. 1 del DL 9/2020 disciplina la possibilità di richiesta di intervento di Cigo o dell’assegno ordinario per le aziende con unità produttiva in uno dei comuni dell’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 o per i dipendenti residenti o domiciliati in quelle zone (ex zone rosse).
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020.
Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane.
Ricordiamo i comuni interessati:
•    Bertonico (Istat 98002)
•    Casalpusterlengo (Istat 98010)
•    Castelgerundo (Istat 98062)
•    Castiglione D'Adda (Istat 98014)
•    Codogno (Istat 98019)
•    Fombio (Istat 98026)
•    Maleo (Istat 98035)
•    San Fiorano (Istat 98047)
•    Somaglia (Istat 98054)
•    Terranova dei Passerini (Istat 98057)
•    Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.
Per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, né del limite di 1/3 delle ore lavorabili.
Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
Il DL 9/2020  prevede che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale.
Il termine di presentazione delle domande è entro la fine del quarto mese dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
Per quanto riguarda l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione Salariale (FIS) richiesto ai sensi dell’art. 13 del DL 9/2020 è considerato evento eccezionale pertanto non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile, né del tetto aziendale per quanto riguarda l’importo massimo erogabile.

Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 DL n. 9/2020
L’articolo 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui al citato articolo 13.
Le aziende interessate, sempre che abbiano o un’unità produttiva nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”.
La domanda di interruzione dei programmi di CIGS in corso andrà presentata al Ministero del Lavoro.

Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del DL n. 9/2020
I datori di lavoro con sedi nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data.
Le Regioni interessate dovranno emanare appositi decreti.

CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori  ivi residenti o domiciliati, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono accedere a trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di un mese.
Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate.

Indennità ai lavoratori autonomi
Per i collaboratori coordinati e continuativi, per titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e per i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa che svolgono la loro attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 o siano ivi residenti o domiciliati, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale.
La misura economica può essere erogata per un massimo di tre mesi.
L’indennità viene concessa con decreto della Regione interessata.

Le  misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche, pertanto l’Inps si riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni.

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