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martedì 17 marzo 2020

COVID-19: Cassa integrazione


Buon pomeriggio care lettrici e lettori,
in seguito all'emanazione del DL 9/2020, l’Inps con la circolare n. 38 del 12 Marzo 2020 fornisce i primi chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali.
Nel dettaglio:

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del DL 9/2020
L’art. 1 del DL 9/2020 disciplina la possibilità di richiesta di intervento di Cigo o dell’assegno ordinario per le aziende con unità produttiva in uno dei comuni dell’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 o per i dipendenti residenti o domiciliati in quelle zone (ex zone rosse).
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020.
Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane.
Ricordiamo i comuni interessati:
•    Bertonico (Istat 98002)
•    Casalpusterlengo (Istat 98010)
•    Castelgerundo (Istat 98062)
•    Castiglione D'Adda (Istat 98014)
•    Codogno (Istat 98019)
•    Fombio (Istat 98026)
•    Maleo (Istat 98035)
•    San Fiorano (Istat 98047)
•    Somaglia (Istat 98054)
•    Terranova dei Passerini (Istat 98057)
•    Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.
Per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, né del limite di 1/3 delle ore lavorabili.
Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
Il DL 9/2020  prevede che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale.
Il termine di presentazione delle domande è entro la fine del quarto mese dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
Per quanto riguarda l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione Salariale (FIS) richiesto ai sensi dell’art. 13 del DL 9/2020 è considerato evento eccezionale pertanto non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile, né del tetto aziendale per quanto riguarda l’importo massimo erogabile.

Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 DL n. 9/2020
L’articolo 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui al citato articolo 13.
Le aziende interessate, sempre che abbiano o un’unità produttiva nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”.
La domanda di interruzione dei programmi di CIGS in corso andrà presentata al Ministero del Lavoro.

Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del DL n. 9/2020
I datori di lavoro con sedi nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data.
Le Regioni interessate dovranno emanare appositi decreti.

CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori  ivi residenti o domiciliati, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono accedere a trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di un mese.
Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate.

Indennità ai lavoratori autonomi
Per i collaboratori coordinati e continuativi, per titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e per i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa che svolgono la loro attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 o siano ivi residenti o domiciliati, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale.
La misura economica può essere erogata per un massimo di tre mesi.
L’indennità viene concessa con decreto della Regione interessata.

Le  misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche, pertanto l’Inps si riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni.

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