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lunedì 28 settembre 2026

Piani aziendali e la piaga del lavoro sommerso: tra rigore valutativo e giustizia sociale

Il piano d'impresa non può essere considerato affidabile semplicemente perché elaborato e ratificato dal vertice aziendale.

I dati previsionali debbono essere analizzati alla luce dello storico, delle premesse che li sostengono e degli scenari a cui risultano collegati. La demarcazione tra stime obiettive e mere congetture diventa così fondamentale. 

Il passaggio iniziale consiste nel chiarire quale compito sia stato conferito al perito. Una stima patrimoniale e una valutazione di congruità finanziaria non richiedono la medesima profondità di analisi del documento strategico. Nella stima occorre esprimersi sulla razionalità complessiva del quadro prospettico; nella fairness opinion, al contrario, l'esame si concentra sulla plausibilità dei traguardi attesi, senza trasformarsi in una verifica analitica dell'esattezza e della completezza di ciascuna ipotesi.


La responsabilità del piano strategico rimane interamente in capo all'organo direttivo; la supervisione dello specialista non solleva la dirigenza da tale compito. L'autenticità dei dati prospettici e la definizione delle premesse restano prerogative degli amministratori. Al perito pertiene una funzione differente: comprendere le modalità di costruzione del prospetto e verificarne la tenuta sotto il profilo tecnico.

Per questa ragione non basta esaminare le cifre conclusive. È indispensabile ripercorrere l'intero iter formativo: finalità del progetto, approvazione degli organi di gestione, scostamenti tra stime passate e rendiconti effettivi, coerenza delle linee guida, validità delle premesse, attendibilità e tenuta dei traguardi economici. Il confronto diretto con i responsabili dei vari settori societari e, laddove presenti, con riscontri esterni completa l'indagine. L'avallo del consiglio di amministrazione è dunque un fattore da vagliare, non una garanzia assoluta: l'atteggiamento critico professionale rimane imprescindibile.

I dati storici tornano centrali e non costituiscono un semplice allegato secondario. Le direttive PIV impongono di vagliare i risultati pregressi prima di accordare fiducia alle prospettive future: in assenza di rilevanti discontinuità strutturali o di mercato, le performance già realizzate rappresentano un parametro di riferimento decisivo. Qualora il piano prefiguri aumenti di fatturato, redditività o cassa molto distanti dall'esperienza passata, il professionista deve individuare e verificare le motivazioni di tale svolta.

L'analisi non si limita tuttavia ai soli parametri societari: occorre estendere il vaglio al contesto macroeconomico, alle dinamiche di settore, al posizionamento sul mercato, alla catena di approvvigionamento, alle innovazioni tecnologiche, al costo dei materiali e alle altre variabili in grado di influire sui risultati. Il giudizio di ragionevolezza mira esattamente ad accertare se i flussi figurativi possano supportare, in modo solido, il valore ricercato.

Previsioni e proiezioni non si equivalgono. Si innesta qui un'articolazione concettuale destinata a incidere sul lavoro del perito:

  • Le previsioni poggiano su basi concretamente verificabili, desumibili dalla storia dell'ente, dal paragone con imprese concorrenti e da dati di terzi.

  • Le proiezioni, al contrario, incorporano ipotesi congetturali per le quali mancano riscontri pregressi (si pensi all'espansione in un nuovo mercato, al lancio di un prodotto o alla riconversione dell'offerta).

Tale distinzione influisce direttamente sulla stima del rischio. Un flusso finanziario generato dalla continuità di una gestione consolidata non può subire il medesimo trattamento riservato a iniziative incerte. Occorre tuttavia evitare la scorciatoia di un incremento automatico del tasso di rendimento: prima è necessario verificare quali elementi critici siano già compresi nelle stime finanziarie e quali ne restino esclusi.

La distinzione tra scenari differenti e rischio di esecuzione costituisce un altro passaggio chiave. I PIV separano i flussi vincolati dal determinarsi di specifiche condizioni da quelli ordinari, imponendo coerenza tra cassa attesa e saggio di attualizzazione. Il tasso rettificato per il rischio (Radr) può dunque riflettere, oltre al costo del capitale, le incognite legate all'esecuzione dei progetti e, se significativo, il rischio di scenario. Tale saggio non rappresenta tuttavia un correttivo indiscriminato: può compensare solo fattori non ancora considerati nei flussi, evitando sovrapposizioni. Soprattutto, non può rendere accettabili numeri privi di fondamento: se l'informazione strategica non supera la prova di ragionevolezza, alcun rialzo del tasso potrà renderla impiegabile. La scelta tra la rettifica delle stime e l'aumento del saggio va pertanto motivata in relazione alle criticità effettivamente riscontrate.

Nel parere di congruità (fairness opinion) il raggio d'azione risulta più limitato rispetto a una perizia di stima integrale. L'esperto deve definire la natura delle proiezioni, le premesse fondamentali, gli eventuali interventi straordinari e i fattori di incertezza non visibili nei prospetti; il parere rimane tuttavia focalizzato sulla credibilità complessiva dei risultati futuri.

Questa divergenza va precisata fin dalla lettera di incarico: occorre stabilire con esattezza se il consulente debba eseguire una perizia di stima, rilasciare un parere di congruità oppure svolgere un riesame di una valutazione preesistente. Non si tratta di una questione formale: dalla natura del mandato derivano la profondità delle verifiche e l'estensione dell'opera svolta.

Se la pianificazione risulta lacunosa, va integrata. Non sempre il valutatore dispone di un quadro completo comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario; talvolta vengono forniti soltanto il conto economico prospettico o poche grandezze operative fino all'Ebit. In queste circostanze, le linee guida PIV impongono di richiedere gli elementi indispensabili per ricostruire anche la dinamica patrimoniale e finanziaria. L'incremento dei ricavi, isolatamente considerato, non genera valore: occorre calcolare il capitale circolante richiesto, gli investimenti necessari, l'equilibrio monetario, l'impatto fiscale e la reale capacità di trasformare l'utile in liquidità. Un piano finanziario particolarmente audace sotto il profilo economico può originare un fabbisogno di cassa insostenibile per la struttura dell'impresa. Arrestarsi all'Ebit significa fermarsi prima che emergano i veri nodi critici.

I flussi devono inoltre risultare coerenti con la configurazione di valore prescelta. Se il progetto include sinergie fruibili esclusivamente da un determinato acquirente, tali vantaggi non possono essere recepiti automaticamente in una stima di valore di mercato. L'esperto deve perciò accertare che l'ottica adottata nel piano coincida con quella prevista dall'incarico.

Identica impostazione vale per la metodologia. I PIV non fissano una scala gerarchica rigida tra i diversi criteri: la selezione dipende dagli scopi della perizia, dalle specificità aziendali, dalle proprietà dei metodi, dalla consistenza delle fonti informative e dall'esame dei fondamentali.


Nelle organizzazioni più articolate può rivelarsi opportuno frazionare la perizia per singole unità operative (business unit), applicando un procedimento analitico o il criterio della somma delle parti (sum of the parts). Elementi patrimoniali estranei alla gestione caratteristica vanno individuati e conteggiati a parte laddove non inseriti nel metodo adottato. Nelle stime riferite al capitale investito (asset side) o al solo patrimonio netto (equity side) occorre infine mantenere una rigorosa coerenza tra flussi monetari, tassi di attualizzazione e struttura delle fonti finanziarie.

Parallelamente alle tematiche di valutazione d'impresa, le analisi sul tessuto produttivo evidenziano la piaga dell'economia sommersa. Il lavoro irregolare comporta non soltanto tutele contrattuali e assistenziali ridotte, ma garantisce compensi nettamente inferiori: chi opera fuori dalle regole recepisce, mediamente, quasi la metà rispetto a chi possiede un contratto regolare.

In base al report Censis Confcooperative intitolato «L'economia sommersa. Il costo dell'irregolarità per l'economia italiana», nel 2023 il compenso orario lordo medio dei lavoratori in regola si attestava a 17,8 euro, contro i soli 9,2 euro percepiti dagli irregolari. Una disparità di 8,6 euro per ogni ora lavorata, che si traduce in una contrazione retributiva del 48,3% per chi si trova confinato nel sommerso.

La penalizzazione riguarda la totalità dei comparti economici, pur con intensità variabili:

  • Agricoltura: il divario appare più contenuto, con 11,3 euro lordi all'ora per i contrattualizzati contro 8,1 euro per gli irregolari (uno scarto a sfavore del 28,3%).

  • Edilizia: il divario sale a 6,3 euro, con una paga oraria che scende da 16,2 a 9,9 euro (una flessione del 38,9%).

  • Industria in senso stretto: si registra la distanza più marcata in valore assoluto. A fronte di un compenso regolare di 20,2 euro lordi all'ora, le prestazioni informali vengono retribuite in media 9,4 euro, generando un divario di 10,8 euro e un abbattimento del 53,5%.

Una sproporzione paragonabile si riscontra nel comparto dei servizi, dove il salario orario passa da 17,6 a 9,3 euro (con un decremento del 47,2%). All'interno di questo macro-settore emergono ulteriori differenze:

  • Commercio, trasporti e ricettività: la retribuzione oraria cala da 17 euro per i lavoratori regolari a 10,8 euro per gli irregolari (-36,5%).

  • Servizi alle imprese: la forbice raggiunge i 10 euro orari, passando da 20,7 euro per le posizioni regolari a 10,7 euro per quelle informali (-48,3%).

  • Altri servizi: il divario si attesta a 12,9 euro contro 8 euro l'ora (-38%).

Riguardo alla dimensione complessiva del fenomeno, i dati Istat quantificano per il 2024 (ultimo dato rilevato) in 2 milioni e 725mila le unità lavorative irregolari attive nel Paese. Si tratta di un bacino consistente, benché tra il 2019 e il 2024 la platea del sommerso si sia ridotta di circa 58mila posizioni. La contrazione ha interessato prevalentemente l'occupazione dipendente: nel 2024 i lavoratori subordinati irregolari erano 1 milione e 946mila (pari al 71,4% del totale sommerso), a fronte di 780mila autonomi irregolari (pari al 28,6%). Nello stesso arco temporale (2019-2024), gli occupati regolari hanno registrato un incremento complessivo di 1.219.000 unità.

mercoledì 29 settembre 2021

INPS: INDENNITA’ DI MALATTIA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (INPS CIRCOLARE N. 132 DEL 10/09/2021)

L’Inps fornisce i chiarimenti circa la prestazione dell’indennità economica di malattia per i lavoratori dello spettacolo, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni Bis (Art. 66 DL 73/2021).

Sono destinatari della prestazione le figure previste dal D.lgs C.P.S. n. 708/1947.

Restano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:

- i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”,

- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche,

- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici.

Dal 26 maggio 2021, la tutela è riconosciuta in presenza di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Prima della modifica apportata dal DL 73/2021 venivano richiesti 100 contributi giornalieri.

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

L’indennità di malattia è pari a:

  1. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  2. all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
  3. al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, il limite di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore a 180 giorni nell’anno solare.

Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.

In caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico, l'indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La giornata di dimissione deve essere indennizzata in misura intera.

In caso di part time verticale o misto l’indennità economica è dovuta nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.

Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione media giornaliera, dal 26 maggio 2021, si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo. Sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari.

Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione si deve tener conto di un massimale giornaliero di retribuzione.

Il massimale è stato elevato da euro 67,14 a euro 100 a partire dal 26/5/21.

Modalità per l’erogazione dell’indennità di malattia

Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei requisiti contributivi richiesti in seguito a giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini del calcolo dell’indennità economica.

A tale scopo il lavoratore dovrà fornire la documentazione richiesta.

L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

- disoccupati;

- “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;

- occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

aver istituito nell’ambito del flusso UniEmens l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento.

I datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare all’interno del flusso uniemens il seguente elemento: <TipoRetrMal>, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, secondo le istruzioni fornite con i predetti messaggi.



INPS: ESONERO PER IL SETTORE DEL TURISMO, COMMERCIO, SPETTACOLO E STABILIMENTI TERMALI (INPS CIRCOLARE N. 140 DEL 21/09/2021)

L’Inps fornisce le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero introdotto dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis) per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

L’esonero spetta nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Pertanto per poterne usufruire è necessario aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.

Non è rilevante la causale utilizzata per la richiesta dell’ammortizzatore.

I datori di lavoro che possono accedere allo sgravio sono quelli individuati dai codici ateco previsti dall’Allegato 1.

Per il settore del commercio sono destinatari i datori inquadrati nelle sezioni 45,46,47 ad eccezione di quanto previsto nell’allegato 1.

MISURA

L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

Lo sgravio è pertanto pari ai contributi a carico del datore di lavoro non versati n relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi gennaio-marzo 2021.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Per gli apprendisti si terrà conto dell’aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

CONDIZIONI

Per poter richiedere l’esonero i datori di lavoro interessati devono rispettare le seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I datori di lavoro che si avvalgono dello sgravio in esame fino al 31 dicembre 2021 dovranno rispettare il divieto di intraprendere procedure per licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre divieto di licenziamento opera fino al 31 dicembre 2021 anche nelle ipotesi in cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente.

L’esonero in esame rientra nel limite degli aiuti di stato c.d Temporary Framework.

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri contributivi con eccezione di:

  • esonero per l’assunzione di giovani under 36 nel biennio 2021-2022
  • incentivo “Io Lavoro”
  • assunzione con contratto di rioccupazione

è invece cumulabile con:

  • assunzione over 50
  • assunzione beneficiari di Naspi

L’Inps con successivo messaggio si riserva di fornire le modalità operative per la richiesta e la fruizione dello sgravio.



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