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martedì 27 ottobre 2026

I salari giovanili al palo e la trappola della Flat Tax

L’attuale dibattito economico e politico attorno alla preparazione della nuova legge di Bilancio sta ponendo al centro dell’attenzione una riforma strisciante ma profonda del nostro impianto tributario. La proposta di espandere ulteriormente il regime della tassazione sostitutiva a aliquota fissa per gli operatori autonomi e i liberi professionisti, innalzando il tetto massimo dei ricavi e compensi a quota centomila euro, non costituisce un episodio isolato. Al contrario, rappresenta il punto di approdo temporaneo di un disegno politico consolidato che, anno dopo anno, sta sottraendo quote sempre più ampie di reddito all’imposizione personale a carattere progressivo.

Questa tendenza solleva la discussione di natura strutturale e costituzionale. L’effetto immediato di questo ampliamento è la frantumazione del principio di equità fiscale. L’imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotta con la storica riforma degli anni Settanta, nasceva proprio dall’esigenza indilazionabile di superare un sistema fiscale caotico e iniquo. In quell’epoca, la vecchia imposta di ricchezza mobile suddivideva la materia imponibile in categorie rigide e compartimenti stagni, applicando prelievi ampiamente differenziati in ragione della fonte generatrice del reddito medesimo. A tale prelievo si aggiungeva poi un’imposta complementare e progressiva sull’ammontare complessivo dei redditi percepiti.


L’Irpef rappresentò una svolta di civiltà giuridica ed economica: l’obiettivo prioritario era quello di riunire sotto un unico prelievo personale e unitario tutte le categorie reddituali delle persone fisiche, garantendo che ogni cittadino contribuisse alle spese pubbliche in proporzione diretta alla propria capacità contributiva complessiva, attuando così il dettato dell’articolo 53 della Costituzione.

Oggi, a oltre mezzo secolo da quella stagione riformatrice, assistiamo a un’evidente e pericolosa reviviscenza della logica di tassazione parcellizzata per fonti reddituali. La costante erosione della base imponibile dell’Irpef ordinaria mina alla radice il senso di appartenenza a una comunità coesa. Assegnare un peso decisivo alla natura della fonte del reddito anziché all’ammontare complessivo della ricchezza prodotta genera sperequazioni ingiustificabili tra lavoratori che, a pari livello di guadagno lordo, subiscono trattamenti fiscali diametralmente opposti.

L’indebolimento della progressività e le distorsioni sul tessuto produttivo

L’impatto di questa dinamica va ben oltre la pura teoria tributaria e investe direttamente la tenuta del sistema economico e sociale. Sebbene la progressività dell’imposta debba essere valutata prendendo in considerazione il sistema fiscale nel suo complesso e non le singole componenti, è innegabile che la moltiplicazione dei regimi speciali ne vanifichi l’efficacia pratica.

Quando una porzione rilevante di contribuenti e di redditi viene del tutto sottratta al regime ordinario, la curva delle aliquote progressive finisce per scaricarsi in modo sproporzionato ed esclusivo su un perimetro ristretto di cittadini: in primis, i lavoratori dipendenti e i pensionati. Si crea così un’ingiustizia palese e sistematica, in cui chi non ha la possibilità di accedere a forme di tassazione agevolata si trova a sostenere il peso finanziario dello Stato sociale, della sanità, dell’istruzione e delle infrastrutture pubbliche.

Accanto ai profili di inequità sociale, emergono distorsioni economiche di primaria grandezza che minano la competitività complessiva del Paese. Come ben noto a chiunque gestisca un’impresa o analizzi i comportamenti dei mercati, i regimi di soglia creano formidabili disincentivi alla crescita aziendale e professionale. Il superamento del limite stabilito per l’accesso al regime forfettario comporta infatti il passaggio immediato al regime ordinario, con un balzo del carico fiscale e contributivo estremamente brusco (il cosiddetto "scalone").

Questo meccanismo perverso genera una trappola dell’inefficienza: molti professionisti e piccoli imprenditori preferiscono rifiutare nuove commesse, limitare volontariamente il volume di affari o ricorrere a pratiche di contenimento artificiale e sotterraneo dei ricavi pur di non oltrepassare l’asticella prefissata. Invece di stimolare la dimensionalità, l’innovazione, le aggregazioni tra studi professionali e l’investimento in nuove tecnologie o risorse umane, la norma premia il nanismo imprenditoriale e la stasi.

Non sorprende, pertanto, che le principali istituzioni finanziarie e di governo internazionale abbiano espresso forte preoccupazione per questa deriva:

  • La Commissione Europea, all’interno del Country Report 2026, ha formalmente rilevato come la proliferazione di regimi di favore eroda la base imponibile nazionale, indebolisca la progressività e costituisca un freno strutturale all’espansione delle attività economiche.

  • Il Fondo Monetario Internazionale, richiamando il tema nei report del 2025 e del luglio 2026, ha raccomandato l’eliminazione progressiva delle aliquote piatte sui redditi da lavoro autonomo, indicando chiaramente che tale misura è indispensabile per ripristinare condizioni di equità fiscale ed efficienza economica.

Orientare il fisco verso le giovani generazioni e contrastare la fuga dei talenti

Di fronte a queste criticità, non serve una sterile difesa dello status quo, ma una visione politica e industriale capace di rovesciare la logica dei privilegi corporativi. Il regime di favore non va abolito tout court, ma completamente ripensato nella sua finalità strategica. Invece di elargire rendite di posizione indistinte, lo strumento fiscale deve essere utilizzato come leva di sviluppo per sostenere le nuove generazioni che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Questa agevolazione non dovrebbe rimanere confinata all’ambito del lavoro autonomo o dell’autoimprenditorialità, ma estendersi con pari dignità e vigore anche alle nuove assunzioni di lavoro dipendente. L’Italia sta affrontando da oltre un decennio un’emorragia drammatica di capitale umano qualificato: la cosiddetta "fuga dei cervelli". Migliaia di giovani laureati e tecnici specializzati abbandonano ogni anno il Paese diretti verso nazioni capaci di offrire retribuzioni d’ingresso nettamente superiori e prospettive di carriera più dinamiche. Senza dover citare il divario profondo con il mercato del lavoro del Regno Unito, il confronto con i Paesi europei a noi contigui mostra già differenze salariali non più sostenibili.

Negli ultimi anni, il legislatore ha opportunamente predisposto regimi fiscali di grande favore per attrarre lavoratori qualificati dall’estero (i regimi per i lavoratori impatriati). Tuttavia, è giunto il momento indefettibile di approvare misure altrettanto incisive per trattenere in Italia i giovani che qui sono nati, si sono formati e desiderano costruire il proprio futuro professionale e familiare. Non valorizzare le risorse umane formati nelle nostre università significa svilire e sprecare gli ingenti investimenti finanziari sostenuti dalla collettività per la loro istruzione.

Il dramma salariale italiano: età, genere e geografia come fattori di marginalizzazione

Per comprendere appieno la necessità di un intervento organico sulle retribuzioni d’ingresso, occorre analizzare la fotografia impietosa scattata dalle recenti indagini sul mercato del lavoro. I dati dell’indagine Inapp Plus, aggiornati al 2024 e focalizzati sul reddito lordo mediano dei lavoratori dipendenti, confermano che in Italia tre variabili chiave – l’età anagrafica, il genere e la collocazione geografica – costituiscono fattori determinanti nell’accesso a forme di lavoro povero e sottopagato.

Prendendo come riferimento i parametri stabiliti dalla Direttiva Europea 2041/2022 sui salari minimi adeguati, vengono definiti lavoratori low paid (a bassa retribuzione) coloro che percepiscono un reddito inferiore al 60% della retribuzione mediana nazionale.

Categoria di LavoratoriPercentuale di Low Paid (Sottopagati)
Dipendenti Under 35 (Tempo Indeterminato)13,7%
Altre fasce d'età complessive7,8%
Donne Under 3515,0%
Uomini Under 3511,2%
Uomini Over 501,3%
Giovani del Sud e delle Isole16,6%
Giovani del Nord-Ovest10,9%
Giovani del Nord-Est12,8%

Questi dati mostrano con agghiacciante chiarezza come la vulnerabilità retributiva si concentri in modo sproporzionato sulle coorti più giovani, sulle donne e sui residenti nelle regioni meridionali. Essere una giovane donna attiva nel Mezzogiorno rappresenta oggi la combinazione di maggior rischio per l’ingresso nella fascia della povertà lavorativa.

Come sottolineato dagli esperti dell’Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp), la formazione dei salari in Italia è condizionata da forti divari settoriali e professionali. Esiste una distanza rilevante tra le retribuzioni dirigenziali e quelle operaie, così come si registrano differenze sostanziali tra settori a basso valore aggiunto (come il turismo) e comparti a maggiore intensità di capitale o manifatturieri.

Se la contrattazione collettiva nazionale tende a essere neutrale rispetto alle caratteristiche personali del lavoratore, il vero punto di rottura risiede nei salari di ingresso. Il divario salariale iniziale ha un carattere strutturale: all’avvio del percorso lavorativo gli stipendi sono compressi, per poi crescere gradualmente nel tempo attraverso gli scatti di anzianità e i passaggi di livello. Tuttavia, in diversi settori economici le retribuzioni orarie d'attacco scendono a livelli improponibili per garantire un'esistenza libera e dignitosa.

A ciò si aggiunge la debolezza della contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello, che in Italia stenta a decollare e rimane confinata a una quota ridotta della forza lavoro (circa il 10% del totale), incapace quindi di redistribuire la produttività in modo diffuso.

L'impatto dell'inflazione, il blocco dei contratti e lo squilibrio generazionale

Il problema del potere d’acquisto non riguarda unicamente i giovani, ma assume per questi ultimi un carattere di estrema gravità a causa del mancato adeguamento delle retribuzioni al costo della vita. L’analisi storica degli ultimi trent’anni evidenzia una dinamica drammatica: a partire dallo smantellamento del meccanismo della scala mobile, le retribuzioni reali nel nostro Paese sono rimaste sostanzialmente al palo, lasciando i lavoratori del tutto privi di protezioni automatiche di fronte alle recenti fiammate inflazionistiche.

Le elaborazioni condotte sui dati dell’Osservatorio INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato evidenziano dimensioni impressionanti del divario generazionale:

  • Il divario retributivo complessivo tra i lavoratori con meno di 35 anni e quelli con più di 50 anni si attesta al 29,7%.

  • Nei settori ad alta specializzazione, come i servizi finanziari e assicurativi, il gap raggiunge il 42,4%.

  • Nel comparto dei servizi di informazione e comunicazione, il divario tocca il 42,5%.

Per analizzare il fenomeno depurandolo dalle distorsioni legate alla frammentazione contrattuale e alla precarietà, l’esame dei dati sui lavoratori occupati con contratti full-time per 52 settimane all’anno offre un quadro estremamente preciso:

Analisi comparativa delle retribuzioni lorde e nette annue (Dati INPS):

  • Lavoratori Under 35 (5,7 milioni di occupati stabili):

    • Paga media giornaliera: 97,3 euro

    • Imponibile previdenziale lordo annuo: 29.569 euro

    • Netto stimato in busta paga: circa 20.000 euro annui

  • Lavoratori Over 50 (11,9 milioni di occupati stabili):

    • Paga media giornaliera: 138,4 euro

    • Imponibile previdenziale lordo annuo: 42.145 euro

    • Netto stimato in busta paga: 28.443 euro annui


Se da un lato è fisiologico che un lavoratore senior con decenni di esperienza alle spalle percepisca una retribuzione superiore a quella di un neoassunto,
dall’altro è necessario denunciare i meccanismi normativi che mortificano i retribuzioni d'ingresso. Troppo spesso l'inserimento dei giovani avviene attraverso forme contrattuali come l'apprendistato che, pur offrendo sgravi contributivi alle imprese con finalità formative, consentono un sottoinquadramento retributivo sistematico.

A questo quadro si somma il perenne ritardo nei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). La vacanza contrattuale prolungata per anni penalizza l'intera platea dei lavoratori, impedendo il tempestivo recupero del potere d'acquisto perso a causa dell'inflazione. L'ampiezza di questa criticità emerge con evidenza se si considera che solo nel settore privato sono decine i contratti di categoria in attesa di rinnovo, che coinvolgono milioni di addetti.

Considerando l'evoluzione dell'ultimo decennio, il divario lordo tra giovani e anziani ha registrato solo una lieve contrazione (passando dal 34,5% del 2014 al 29,7% attuale). Tuttavia, quando si calcola l'effetto reale dell'inflazione, si scopre che la retribuzione media dei giovani under 35, pur essendo cresciuta del 17% in termini nominali, ha subito un decremento reale dello 0,9% rispetto a dieci anni fa.

L'entità del divario varia fortemente tra i comparti produttivi:

[Divario Salariale Generazionale per Settore]

Servizi Finanziari / ICT :  =========================================> 42,5%
Manifattura              :  =============================> 28,9%
Commercio                :  =============================> 29,6%
Trasporti                :  =================> 18,5%
Ristorazione / Alberghi  :  ==================> 19,2%
Sanità e Assistenza      :  =============> 13,7%

Va sottolineato che nei settori dove il divario generazionale appare più contenuto (sanità, assistenza, ristorazione e trasporti), ciò non è dovuto a retribuzioni giovanili più elevate, bensì al fatto che le paghe strutturali rimangono basse per tutte le fasce anagrafiche.

Le ipotesi della Manovra economica e le sfide per la classe dirigente

Per tentare di contenere questa emergenza e restituire margine finanziario alle famiglie e ai giovani che intendono costruire un percorso di vita autonomo, l’esecutivo sta valutando l’inserimento nella imminente legge di Bilancio di misure di defiscalizzazione mirate per i lavoratori al primo impiego, in alternativa al regime Irpef ordinario.

Tra le soluzioni al vaglio dei tecnici figurano:

  1. L’introduzione di un’imposta sostitutiva agevolata al 5%, applicabile al primo scaglione di reddito per i neoassunti.

  2. L’abbattimento del 50% della base imponibile per i primi anni di inserimento nel mercato del lavoro.

  3. La rimodulazione del requisito anagrafico, circoscrivendo la misura entro il trentesimo anno di età al fine di garantire la sostenibilità finanziaria per le casse dello Stato.

In qualità di imprenditori, responsabili delle risorse umane e decisori politici, abbiamo il dovere di guardare a queste proposte senza pregiudizi ideologici, ma con grande pragmatismo. Una detassazione dei redditi da primo lavoro rappresenta un segnale importante per sollevare le buste paga dal peso di un prelievo fiscale sproporzionato. Tuttavia, la sola leva fiscale non può essere risolutiva se non inserita in una politica industriale e salariale di ampio respiro.

Il patto sociale da ricostruire

L'Italia si trova a un bivio decisivo per il proprio assetto economico e sociale. Da un lato, non possiamo permetterci di smantellare l'equità e la tenuta del nostro sistema fiscale attraverso una corsa incontrollata a regimi di favore corporativi che penalizzano il lavoro dipendente e disincentivano la crescita dimensionale delle imprese. Dall'altro, dobbiamo prendere atto che la vera emergenza nazionale è rappresentata dalla stagnazione dei salari e dall'impoverimento dei giovani qualificati.

Per superare queste criticità occorre un patto d'azione trasparente tra istituzioni, aziende e rappresentanze sindacali:

  • In sede politica e legislativa: Occorre razionalizzare i regimi speciali, concentrando le risorse fiscali sul taglio permanente del cuneo fiscale per i giovani dipendenti e autonomi nelle fasi di avvio della carriera, evitando di trasformare la flat tax in una trappola contro la crescita produttiva.

  • Nella gestione aziendale e HR: Le imprese devono superare la logica del mero contenimento del costo del lavoro basato sul sottoinquadramento dei giovani talenti. Ridurre il turnover, trattenere le competenze chiave e incentivare la produttività richiede politiche retributive d'ingresso dignitose e percorsi di carriera meritocratici.

  • Nella contrattazione collettiva: È fondamentale velocizzare i tempi di rinnovo dei contratti nazionali e sbloccare la contrattazione aziendale di secondo livello, legando i premi e le integrazioni salariali al reale incremento di produttività e alle specifiche esigenze del costo della vita sul territorio.

Solo riallineando il trattamento fiscale alla capacità contributiva effimera e investendo sul lavoro delle nuove generazioni potremo garantire al Paese una crescita sostenibile, equa e proiettata verso il futuro.

giovedì 22 ottobre 2026

L'Italia deve ripensare il lavoro, le imprese e il futuro dei giovani

Ci troviamo di fronte a un momento cruciale per la politica economica e sociale del nostro Paese. Da un lato, il quadro legislativo e fiscale si fa sempre più rigido e burocratico, imponendo nuovi vincoli e adempimenti alle aziende e ai lavoratori; dall'altro, i dati macroeconomici e sociali descrivono una realtà in cui la perdita del potere d'acquisto, la stagnazione salariale e la povertà giovanile rischiano di compromettere la tenuta del sistema produttivo.

Come professionista della gestione delle risorse umane, come attore politico e come osservatore delle dinamiche aziendali, ritengo fondamentale analizzare con pragmatismo e visione strategica quanto sta accadendo. La combinazione tra nuove regole sulla tracciabilità delle spese aziendali e la sofferenza strutturale del mercato del lavoro rappresenta un campanello d'allarme che nessuna classe dirigente può permettersi di ignorare.


Il nuovo regime di tracciabilità delle trasferte

1. Il quadro normativo e la decorrenza

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il legislatore ha introdotto un profondo revisionismo delle norme inerenti alla tracciabilità dei costi di trasferta. Questa riforma, articolata attraverso il Decreto Delegato IRPEF (D.Lgs. 192/2024), la Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e il Decreto Fiscale 2025 (D.L. 8/2025), ridefinisce le condizioni affinché i rimborsi non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente e risultino deducibili ai fini IRES e IRAP per l'impresa.

2. Ambito applicativo: territorialità e ratio anti-evasiva

Come evidenziato dalle analisi associative di settore (tra cui la Circolare Assonime n. 26 del 3 dicembre 2025), l'obbligo di tracciabilità è stato circoscritto alle sole spese sostenute all'interno del territorio nazionale. Sono state espressamente escluse le uscite effettuate all'estero, in considerazione delle rilevanti complessità operative inerenti alla tracciabilità dei pagamenti transfrontalieri e tenendo conto della finalità prevalentemente anti-evasiva della misura, rivolta al controllo dei fornitori e dei prestatori di servizi operanti in Italia.

3. Effetti sui lavoratori dipendenti e sui rimborsi

L'esenzione fiscale dei rimborsi per trasferta dei dipendenti e dei soggetti assimilati è condizionata all'impiego di strumenti di pagamento tracciabili per specifiche categorie di spesa:

  • Vitto e alloggio.

  • Viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (quali taxi e noleggio con conducente - NCC).

Per il trasporto pubblico non di linea, l'obbligo sussiste sia per le missioni extra-comunali sia per quelle all'interno del territorio comunale. Per quanto riguarda le trasferte comunali, la normativa estende la non imponibilità ai rimborsi per spese di viaggio e trasporto, a condizione che siano debitamente provate e documentate.

Inoltre, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/2025:

  • L'indennità chilometrica riconosciuta per l'uso del veicolo proprio, calcolata sulle tabelle ACI, resta non imponibile anche nei tragitti comunali.

  • Le spese per pedaggi e parcheggi rientrano nell'ambito della detassazione se regolarmente documentate.

  • I biglietti di trasporto pubblico di linea (autobus, treni, aerei, navi) non richiedono pagamenti tracciati per conservare la non imponibilità.

  • Il pagamento con strumenti tracciati prescinde dal sistema di rimborso adottato (analitico, misto o forfettario).

Per quanto concerne le spese minime o accessorie sostenute per trasferte fuori dal comune, resta confermata la soglia di franchigia per spese non documentate fino a 15,49 euro al giorno (elevata a 25,82 euro per le trasferte estero). Per l'imposta di soggiorno, essendo direttamente correlata all'alloggio, vige l'obbligo della tracciabilità.

4. Strumenti di pagamento e prova documentale

Gli strumenti idonei a garantire la detassazione comprendono bonifici bancari o postali e tutti i mezzi contemplati dall'articolo 23 del D.Lgs. 241/1997. La prova dell'utilizzo dell'operazione tracciata può essere fornita tramite ricevute di carte di credito o debito, bollettini postali, MAV, ricevute PagoPA ed estratto conto bancario (utilizzabile a titolo residuale e opzionale qualora manchino altre evidenze).

5. Impatti per le aziende (IRES e IRAP)

L'introduzione del comma 3-bis all'articolo 95 e del comma 5-bis all'articolo 109 del TUIR stabilisce che la deducibilità IRES e IRAP delle spese di trasferta in Italia è subordinata all'utilizzo di pagamenti tracciabili. L'eventuale inosservanza comporta la punitiva indeducibilità del costo in capo all'azienda e la contestuale tassazione in capo al dipendente.

Simmetricamente, il comma 5-ter dell'articolo 109 estende la medesima regola ai compensi e rimborsi erogati ai lavoratori autonomi e agli amministratori non dipendenti. Sotto il profilo dichiarativo, in assenza di un codice specifico, la segnalazione del costo indeducibile nel rigo RF31 del modello Redditi può essere effettuata tramite il codice residuale «99» (altre variazioni in aumento).

L'emergenza salariale e il valore della risorsa umana

Se da un lato le imprese devono adeguarsi a complessi adempimenti fiscali, dall'altro la macroeconomia del lavoro evidenzia un progressivo impoverimento del capitale umano. I dati dell'Istat indicano che il recupero dei retribuzioni reali si è arrestato: a fronte di una crescita contrattuale prevista al 2,5%, l'inflazione acquisita supera il 3%, determinando una contrazione del potere d'acquisto reale delle famiglie.

Questa condizione non rappresenta un semplice elemento congiunturale, ma evidenzia i limiti di un modello economico basato esclusivamente sul contenimento dei costi. La riduzione della risorsa umana a mero fattore contabile da minimizzare ha generato crescenti disuguaglianze e una forte contrazione della coesione sociale.

Il ruolo della PMI e il modello di impresa partecipativa

Nell'esperienza concreta della gestione aziendale, emerge la necessità di superare la logica del puro rendimento di breve termine. L'innovazione e la sostenibilità economica nascono dove il lavoro viene riconosciuto come capitale relazionale e professionale.

In Italia, dove oltre il 90% del tessuto produttivo è composto da piccole e medie imprese, esiste un modello culturale e organizzativo in cui la vicinanza tra imprenditore e collaboratori favorisce la crescita del valore aggiunto per addetto. Esempi storici e contemporanei dimostrano che l'investimento nel benessere aziendale, nei servizi al territorio e nella formazione non costituisce un costo improduttivo, bensì la premessa indispensabile per la competitività e la continuità dell'impresa nel lungo periodo.

La frattura generazionale e le disuguaglianze economiche

I dati statistici più recenti evidenziano una marcata spaccatura generazionale:

  • Il 12,6% delle famiglie con persona di riferimento under 35 versa in stato di povertà assoluta (in aumento rispetto agli anni precedenti).

  • Il tasso di disoccupazione giovanile registra percentuali significativamente superiori rispetto a quelle delle fasce d'età over 50.

  • Quasi la metà dei giovani sotto i 35 anni percepirà redditi inferiori a 15.000 euro annui.

Questa cristallizzazione delle condizioni economiche limita fortemente la mobilità sociale, rendendo l'emancipazione dei giovani sempre più dipendente dal patrimonio familiare d'origine piuttosto che dai meriti individuali e dal percorso di studi.

Come blogger, politico e responsabile delle risorse umane, ritengo che la risposta a queste sfide non possa limitarsi all'ennesimo appesantimento burocratico delle procedure aziendali o a interventi assistenziali di breve respiro.

Per rilanciare il sistema paese occorre:

  1. Semplificare il quadro fiscale e amministrativo, riducendo i costi indiretti di gestione che gravano sulle imprese.

  2. Promuovere politiche retributive e di welfare aziendale capaci di restituire potere d'acquisto ai lavoratori, valorizzando la produttività e la contrattazione di secondo livello.

  3. Incentivare l'occupazione giovanile di qualità, contrastando il precariato e favorendo la continuità dei percorsi professionali.

  4. Ricostruire un'alleanza tra impresa, lavoro e territorio, superando la visione contabile delle risorse umane per rimettere al centro il valore della persona.

Solo coniugando il rispetto delle regole fisco-amministrative con una visione strategica del capitale umano sarà possibile garantire la crescita economica e la stabilità sociale del nostro Paese.

venerdì 25 settembre 2026

L’asimmetria dell’Irpef e il cortocircuito del welfare: serve un nuovo patto fiscale.

 L’analisi dei dati fiscali del nostro Paese finisce sempre per mettere a nudo una realtà incontestabile: il sistema di prelievo sui redditi soffre di una profonda e strutturale sperequazione. A confermarlo con puntualità è l’ultimo report dell’Osservatorio Itinerari Previdenziali — incentrato sui redditi generati nel 2024 e dichiarati nel 2025 — presentato al Cnel in sinergia con la Cida (Confederazione italiana alti dirigenti e professionalità).

Da rappresentante delle istituzioni e da osservatore dei dati economici, ritengo che le cifre emerse non possano essere liquidate come semplici dettagli statistici: delineano un quadro di forte polarizzazione tributaria su cui la politica ha il dovere d'intervenire.


La mappa del prelievo: pochi contribuenti a supporto del sistema

I dati parlano chiaro. Appena il 30% dei contribuenti (ovvero chi dichiara dai 29mila euro a salire) si fa carico di quasi il 79% dell’intera Irpef, risorsa che vale complessivamente oltre 216 miliardi di euro compresi gli addizionali regionali e comunali.

Scendendo nello specifico:

  • Sopra i 35mila euro lordi annui (circa 2.000 euro netti al mese): circa 8 milioni di cittadini (meno del 19% del totale) coprono da soli il 65% del gettito.

  • Sopra i 300mila euro: una platea ristretta di circa 58.700 contribuenti versa 14 miliardi di euro, una cifra superiore all'apporto complessivo di 28 milioni di italiani collocati nella fascia fino a 20mila euro (i quali generano un gettito inferiore agli 11 miliardi).

Sul fronte opposto, circa 24,8 milioni di cittadini (il 46% della popolazione) risultano privi di reddito o con contributi fiscali irrilevanti, pur fruendo appieno dei servizi essenziali offerti dallo Stato e dagli enti locali: sanità, istruzione, sicurezza e tutele sociali. Vi è poi una platea di circa 9 milioni di cittadini che, pur presentando la dichiarazione dei redditi, azzera la propria capienza fiscale grazie al meccanismo di deduzioni e detrazioni.

Questi elementi ridimensionano la narrazione di una pressione fiscale uniforme e insostenibile per l'intera collettività, evidenziando invece una profonda sproporzione a carico della fascia media e medio-alta del lavoro dipendente e delle professionalità strutturate.

Il peso dei servizi essenziali e il nodo della spesa sociale

Garantire la tenuta delle prestazioni pubbliche richiede risorse imponenti. L'analisi evidenzia che nel 2024 le coperture necessarie sono state consistenti:

  • Spesa sanitaria: 138,33 miliardi di euro

  • Assistenza sociale: 180,5 miliardi di euro

  • Welfare degli enti locali: 13,5 miliardi di euro

Con un totale di oltre 330 miliardi di euro, per finanziare queste tre macro-aree non è sufficiente l'intero gettito Irpef: è necessario attingere a tutte le altre imposte dirette (Ires e Irap) e a una quota significativa di imposte indirette (come l'Iva). Un'architettura finanziaria la cui sostenibilità nel lungo termine appare complessa se basata su una base contributiva così ristretta.

       [ Spesa Sanitaria, Assistenza & Welfare Locale: ~332 Mld € ]
                                    │
    ┌───────────────────────────────┴───────────────────────────────┐
    ▼                                                               ▼
[ Tutta l'Irpef (216 Mld) + Ires + Irap ]                [ Imposte Indirette (IVA) ]

Misure a confronto e distorsioni da correggere

Le criticità segnalate da analisti ed esperti toccano diversi nodi programmatici della legislazione fiscale e previdenziale:

  1. Effetto "Benefit Trap" e Tripla Progressività: Il combinato disposto tra aliquote crescenti, progressività dell'imposta e decadenza automatica di bonus o detrazioni al crescere del reddito finisce per penalizzare il ceto medio e le competenze qualificate, disincentivando la crescita professionale.

  2. Fiscal Drag (Drenaggio Fiscale): Il mantenimento della soglia del secondo scaglione Irpef a 28mila euro di fronte a un'inflazione cumulata superiore al 17% tra il 2021 e il 2024 ha generato un incremento del prelievo reale sugli adeguamenti salariali, senza un corrispondente aumento del potere d'acquisto effettivo.

  3. Revisione dell'Isee: Nel 2025 le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (Dsu) hanno coinvolto oltre 10 milioni di nuclei familiari, pari a circa 29 milioni di cittadini. Nello spirito originario, l'Isee doveva rappresentare uno strumento selettivo di tutela delle fragilità; la sua progressiva estensione generalizzata evidenzia la necessità di verifiche più puntuali per evitare distorsioni ed elusioni.

  4. Valutazione sui regimi sostitutivi e flessibilità pensionistica: Restano aperti i dibattiti sull'efficacia della flat tax per le partite IVA — da valutare per i possibili effetti di erosione della base imponibile Irpef — e sui costi delle opzioni di pensione anticipata (Quote), i cui impatti cumulati sulle casse dello Stato tra il 2019 e il 2025 sono stati stimati dalla Ragioneria Generale in circa 36 miliardi di euro.

Le priorità dell'agenda politica

Non è più il tempo dei meri correttivi di facciata. L'obiettivo dell'azione di governo e di legislazione deve orientarsi verso parametri di maggiore equità ed efficienza:

  • Semplificazione e tracciabilità: Realizzare la banca dati unificata dell'assistenza sociale per incrociare i dati fiscali con l'erogazione delle prestazioni, garantendo che le risorse pubbliche raggiungano chi si trova realmente in condizioni di bisogno.

  • Tutela del ceto medio e del lavoro qualificato: Rimodulare gli scaglioni fiscali per sterilizzare il drenaggio fiscale e neutralizzare le trappole della povertà, evitando che l'avanzamento di carriera si traduca in una penalizzazione netta.

  • Riforma degli strumenti di misurazione del reddito: Ripensare l'Isee rafforzando la prova dei mezzi (means testing) per ripristinarne la funzione originaria di protezione delle fasce deboli.

Ripensare il patto tra fisco e stato sociale significa garantire la tenuta dei servizi fondamentali — sanità, scuola e welfare — senza gravare in modo sproporziato sui contribuenti leali. Una riforma seria del sistema fiscale è il presupposto indispensabile per restituire fiducia ai cittadini e assicurare la crescita del Paese.

venerdì 24 aprile 2026

Analisi MEF: Il Fisco italiano resta sulle spalle di pochi, crescono i redditi ma non l’equità

I nuovi dati del Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d'imposta 2024) delineano un Paese in chiaroscuro. Se da un lato il mercato del lavoro mostra segnali di vigore, con un aumento significativo della base occupata, dall'altro la struttura del prelievo fiscale conferma squilibri profondi e una progressiva erosione della contribuzione da parte dei redditi più elevati.

La spinta delle nuove assunzioni

L'incremento della ricchezza nazionale dichiarata, balzata a 1.076,3 miliardi di euro (+4,7%), trova una spiegazione diretta nel consolidamento del mercato occupazionale. Rispetto al 2023, la platea dei lavoratori dipendenti si è ampliata di oltre 348.000 unità (+1,5%), portando il gettito derivante da questa categoria a crescere del 5,6%.

  • Lavoro a tempo indeterminato: Rappresenta lo zoccolo duro con 17,9 milioni di soggetti (+1,6%), che percepiscono un reddito medio di 27.676 euro.

  • Lavoro a tempo determinato: I contratti precari coinvolgono 6,2 milioni di persone (+1,1%), con una media reddituale ferma a 11.375 euro.

  • Pensioni: Anche il comparto previdenziale registra una crescita del 5,5% nel volume complessivo dei redditi (325,5 miliardi), a fronte di un lieve aumento demografico dei percettori (+0,2%).

Il paradosso del ceto medio e il calo dei "super ricchi"

Mentre l'inflazione rallenta (attestandosi all'1% contro il 5,7% del 2023), il peso fiscale si sposta sempre più verso le fasce medie. Il cosiddetto ceto medio, che dichiara tra i 35.000 e i 70.000 euro, copre oggi un terzo dell'intero gettito Irpef.

In controtendenza, si nota un alleggerimento del contributo dei redditi più alti:

  • I soggetti che superano i 300.000 euro annui (lo 0,2% del totale) contribuiscono oggi per il 6,6% dell'imposta netta, in flessione rispetto al 7,1% dell'anno precedente.

  • In generale, la platea che dichiara oltre i 75.000 euro resta un'esigua minoranza, pari al 3,3% dei contribuenti.

Radiografia del prelievo: chi paga e chi è esente

La "regina delle imposte", l'Irpef, continua a essere alimentata per l'84,6% da stipendi e pensioni. Tuttavia, la base contributiva effettiva è molto più ristretta della platea totale:

Tipologia di contribuenteNumero soggettiDescrizione
Contribuenti Totali42,8 milioniSoggetti che hanno presentato la dichiarazione.
Contribuenti "Esenzi"8,7 milioniImposta netta pari a zero per detrazioni o redditi minimi.
Contribuenti a "Zero Versamenti"11,3 milioniSomma degli esenti e di chi azzera il debito tramite bonus e trattamenti integrativi.

Differenze professionali e geografiche

Nonostante la crescita del reddito medio nazionale a 25.820 euro (+4%), le distanze tra le categorie restano abissali. I lavoratori autonomi guidano la classifica con una media di 67.510 euro, staccando nettamente gli imprenditori individuali (28.550 euro) e i dipendenti.

A livello territoriale, la Lombardia si conferma capofila con una media di 30.200 euro, mentre il Mezzogiorno continua a occupare stabilmente il fondo della graduatoria. La Calabria, con 19.020 euro, si attesta come la regione con i redditi medi più bassi, preceduta da Sicilia, Puglia, Molise e Basilicata, confermando una frattura economica che la crescita del PIL (ferma allo 0,8% reale nel 2024) non sembra riuscire a ricomporre.

giovedì 13 gennaio 2022

Novità a partire dal 01/01/2022 comprese le nuove aliquote IRPEF

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021


Le disposizioni sono entrate in vigore dal 1° Gennaio 2022.

ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF 

Scaglioni IRPEF annuali art. 11 DPR 917/86 

A partire dal 1/1/2022 le nuove aliquote Irpef sono le seguenti:

a) fino a 15.000 euro, 23%;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

 d) oltre 50.000 euro, 43%.

 

Detrazioni redditi lavoro dipendente art. 13 c. 1 e 2 del Tuir 

Di seguito le nuove detrazioni previste per lavoro dipendente:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; 

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; 

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

La detrazione è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Detrazioni figli a carico  coordinamento con i commi 4 e 5 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 Assegno Unico Universale 

- il comma 4 modifica l’art. 12 del Tuir relativo alle detrazioni per carichi di famiglia 

- il comma 5 precisa che le disposizioni di cui al comma 4 si applicano  a decorrere dal 1° marzo 2022 . Commento nel LUL di Gennaio 2022 e Febbraio 2022 mantenere le detrazioni per i figli 

In virtù dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale , non si applicheranno più le detrazioni per figli a carico, con la sola eccezione di quelle spettanti per i figli naturali, adottivi o affidati in carico di età superiore a 21 anni , per i quali non è previsto il riconoscimento dell’assegno unico universale. 


Trattamento integrativo  decreto Legge n. 3/2020

Dal 1° Gennaio 2022 la situazione è la seguente:

A) Il trattamento integrativo spetta in misura intera, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro; 

B) inoltre il trattamento è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni:

 - di cui all'articolo 12 (detrazioni per carichi di famiglia); 

- di cui all'articolo 13, comma 1 (altre detrazioni);

 - di cui all'articolo 15, limitatamente agli interessi passivi e oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni per spese sanitarie di e per spese edilizie di cui all’art 16-bis, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021; sia di ammontare superiore all'imposta lorda. 

Ove spettante, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda.


Abrogazione della ulteriore detrazione 

L'ulteriore detrazione prevista dal decreto legge 3/2020 dal 1 gennaio 2022 è abrogata.


INPGI (art. 1, cc. 103-118)

Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi (art. 1, c. 119)

Viene riconosciuto l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica.

Imprese in crisi per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa di cui art. 1 comma 852 della legge 296/2006. 


Sgravio contributi a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, c. 121)

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.


Sgravio contributivo per le società cooperative (art. 1, cc. 253-254)

Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, è riconosciuto alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della società cooperativa.


Sgravio contributivo per i contratti di apprendistato (art. 1, c. 645)

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, è prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove, 6, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.


Esonero dei contributi a carico delle lavoratrici madri (art. 1, c. 137)

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.


Contributo per assunzioni di lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordo di transizione occupazionale (art. 1, cc. 243-247)

Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (accordo di transizione occupazionale) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.


Assunzione beneficiari Reddito di Cittadinanza (Comma 74 lettera g)

I datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico e a carico del lavoratore, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione.


Assegni familiari e assegno unico universale 

Nei LUL gennaio 2022 e febbraio 2022 si deve erogare l’assegno familiare . 

Punti di attenzione : si deve rifare lo scarico dal sito Inps perché la data fine in paghe è 31.12.2021 e non 28.02.2022?

Resta fermo l’obbligo di monitorare le richieste di assegno familiare arretrato per il periodo di competenza fino a 02/2022 inoltrate anche successivamente all’entrata in vigore dell’assegno unico universale Obbligo in capo al datore di lavoro secondo le regole Inps . 


NOVITA’ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

La riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022 nei fatti estende lo schema industriale di Cigs e Cigo anche a tutti gli altri settori economici :

- dal 2022 assumono un ruolo più incisivo i fondi di solidarietà bilaterali, che potranno sostituire le tutele pubbliche ordinarie e straordinarie estendendo però le tutele, a differenza del pubblico, per tutte le aziende con almeno un dipendente. I fondi già esistenti avranno un anno per adeguare le loro prestazioni;

- estensione dal 1° gennaio 2022 del Fondo d’integrazione salariale (Fis) a tutte le aziende con almeno un dipendente a prescindere dall’attività svolta non rientranti nella CIGO. Quindi, per il settore non industriale,  il Fis assume il medesimo ruolo che svolge la Cigo nel settore industriale. Sono state eliminate, infatti, le precedenti prestazioni rappresentate dall’assegno ordinario e di solidarietà, per far spazio al nuovo «assegno di integrazione salariale»  . Al momento, tuttavia, non è prevista una regolamentazione di secondo livello per stabilire quali siano le causali per accedere a questa nuova prestazione. Certamente non potranno essere utilizzate quelle peculiari del settore industriale (Dm 95442 del 15 aprile 2016). Molto probabilmente dovrà essere aggiornato il decreto interministeriale 94343 del 3 febbraio 2016, predisposto proprio per regolamentare le precedenti prestazioni del Fis.


Schema per tipologia ammortizzatore

-Cigo le disposizioni sono invariate , quindi, settore industriale è coperto. 

-Cigs è stata ampliata la platea, quindi, settore industriale e settore non industriale avente diritto da sempre a cui si aggiunge la platea dei soggetti che non potranno ricorrere all’ “Assegno di solidarietà” perché non più vigente dal 1.1.2022 : sono datori di lavoro provenienti da tutti i  fondi di solidarietà , quindi,  fondo bilaterale , fondo alternativo settore artigianato e somministrazione di lavoro , fondo territoriale Trento e Bolzano e fondo Fis , tali soggetti soggiacciono dal 1.1.2022 all’obbligo di versamento della contribuzione CIGS in aggiunta alla contribuzione del fondo di solidarietà medesimo che resta vigente a copertura dell’ “Assegno di integrazione salariale” ex Assegno Ordinario. 

-Fondo Fis “Assegno Ordinario”  diventa “Assegno di integrazione salariale” con ampliamento della platea dei datori di lavoro non aventi diritto alla CIGO con obbligo di versamento del contributo al fondo Fis dal 1.1.2022.

-Fondo Fis “Assegno di solidarietà “ il ricorso è ammesso fino al 31.12.2021. 

-Fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e territoriali Trento e Bolzano per Assegno Ordinario diventa “Assegno di integrazione salariale” con l’adeguamento della prestazione . Alert di monitorare l’adeguamento per verificare eventuale variazione di contribuzione del fondo medesimo nonché individuare se il datore di lavoro dal 1.1.2022 è scoperto e, conseguentemente, confluisce nel fondo Fis con obbligo di versamento della contribuzione fondo Fis.

Il legislatore ha previsto anche il passaggio dal fondo Fis al fondo di settore bilaterale, alternativo o territoriale che si costituisce e/o si adegua successivamente al 1.1.2022. 

-Fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e territoriali Trento e Bolzano per Assegno Solidarietà il ricorso è ammesso fino al 31.12.2021 


Trattamenti di integrazione salariale

Beneficiari(art. 1, cc. 191-192)

• Viene esteso l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse.

• Il requisito di anzianità di effettivo lavoro è ridotto da 90 a 30 giorni.

• Riguardo al computo dei dipendenti, è previsto che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Misura(art. 1, c. 194)

• Si prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. Infatti, in base al nuovo comma 5-bis aggiunto all'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta retribuzione.


Contributo addizionale(art. 1, c. 195)

• Viene modificata la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

• A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al:

- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

- 9% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile


Pagamento diretto(art. 1, c. 196)

• In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.


Attività lavorativa durante l'integrazione salariale(art. 1, c. 197)

• Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesinonché dilavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.


Cassa integrazione straordinaria (art. 1, cc. 198-199)

• Viene modificata la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi. 

• Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro:

- non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi alternativi) e 40 (Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di TN e BZ) del D.Lgs. n. 148/2015; e

- che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

• Rientrano nel campo di applicazione della CIGS, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati:

- le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale;

- i partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali

• Viene, inoltre, modificata la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

• Viene ampliato il concetto di "riorganizzazione aziendale", che viene esteso anche alla realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

• Con riferimento alla causale "contratto di solidarietà" sono modificati i limiti percentuali di riduzione oraria (complessiva ed individuale) dell'attività lavorativa che le aziende devono rispettare nella stipula dell'accordo aziendale. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% (60% fino al 31.12.2021) dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;

- per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% (70% fino al 31.12.2021) nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Accordo di transizione occupazionale (art. 1, c. 200)

• Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti di durata previsti, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

• Ai fini del riconoscimento di tale trattamento straordinario di integrazione salariare, in sede di procedura di consultazione sindacale, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

• I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

• Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariare per riorganizzazione o crisi aziendale può essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.


Finanziamento della CIGS(art. 1, c. 201 e comma 220)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all'art. 20, comma 3-ter, D.Lgs. n. 148/2015 è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore. In particolare, le aziende che per la prima volta accedono alla Cigs saranno tenute a un versamento a regime (dal 2023) dello 0,90%, ripartito in 2/3 a carico dell’impresa e 1/3 a carico dei lavoratori. Per l’anno 2022 l’onere è fissato allo 0,27% da ripartire (il comma 220, con riferimento alle retribuzioni di competenza dell’anno 2022, riduce di 0,63 punti la suddetta aliquota nel caso di datori di lavoro -con un numero medio di dipendenti superiore a quindici - iscritti (per quanto riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale) al Fondo di integrazione salariale (FIS))


Iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (art. 1, c. 202)

• I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tali iniziative comporta l'irrogazione di sanzioni.


Fondi di solidarietà bilaterali

Sono introdotte una serie di modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS, ridefinendo sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà sia la tipologia delle relative prestazioni.


Fondi di solidarietà bilaterale(art. 1, c. 204)

Modificando l'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale sono rivolti ai datori di lavoro che:

- non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

Fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di stipulare accordi per l'istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali vige nei settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (CIGO e CIGS - Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);

- che occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021).

I Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In assenza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).


Fondi di solidarietà alternativi(art. 1, c. 205)

Viene modificato l'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina l'istituzione ed il funzionamento del sistema dei Fondi di solidarietà alternativi (settore artigianato - FSBA - e della somministrazione) estendendone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il campo di applicazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.


Fondo di integrazione salariale (FIS)(art. 1, c. 207)

• Viene modificato l'art. 29 del D.Lgs n. 148/2015, che disciplina il Fondo di integrazione salariale, estendendone il campo di applicazione.

• A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che:

- occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021);

- appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015. Fino al 31 dicembre 2021 il Fondo di integrazione salariale è rivolto ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (CIGO e CIGS - Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);

- non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.

• Con riferimento alle prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022

- l'assegno ordinario assume la nuova denominazione di "Assegno di integrazione salariale"

- viene eliminata la prestazione "Assegno di solidarietà" prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei dipendenti da datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi.

• In relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO), l'Assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:

- 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

- 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

• Per quanto concerne il finanziamento dell'Assegno di integrazione salariale, è previsto:

- un contributo ordinario nella misura dello:

- 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

- 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti;

A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono previste riduzioni dell'aliquota di contribuzione.

- un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connesso all'utilizzo dell'assegno di integrazione salariale richiesto per le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO) pari al 4% della retribuzione persa.


A regime (dal 2023) le aziende fino a cinque dipendenti pagheranno un onere aggiuntivo dell’0,50%, mentre per le aziende con un organico superiore l’onere è stabilito nella misura dello 0,80 per cento. Per il solo anno 2022 le aziende fino a cinque dipendenti pagheranno lo 0,15%, le aziende superiori a cinque e fino a 15 dipendenti lo 0,55% e le aziende con organico superiore lo 0,69%, il tutto da ripartire con i lavoratori. Esclusivamente le aziende del commercio, logistica, agenzia di viaggio e turismo, compreso gli operatori turistici, nel 2022 avranno un onere dello 0,24% sempre da ripartire con i lavoratori.

(“A  decorrere dal 1° gennaio 2022, in base alla novella di cui al comma  207, lettera e), l'aliquota di finanziamento del FIS è fissata allo 0,50 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente142) nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente fino a cinque dipendenti e allo 0,80 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) nel caso di datori che occupino mediamente più di cinque dipendenti; tuttavia: con riferimento alle retribuzioni di competenza dell’anno 2022, le suddette aliquote sono ridotte 

di 0,35 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti non superiore a cinque, 

di 0,25 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti compreso tra sei e quindici, 

di 0,11 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti superiore a quindici, 

di 0,56 punti per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, con un numero medio di dipendenti superiore a cinquanta (comma 219); 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, con riferimento ai datori di lavoro con un numero medio di dipendenti fino a cinque che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, l’aliquota in esame viene ridotta in misura pari al 40 per cento (comma 207, lettera f)). “)


• Soppressione con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.1.2022 della norma secondo cui le prestazioni Fis sono determinate in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 


Fondi territoriali TN e BZ(art. 1, c. 213)

Viene modificato l'art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano estendendone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il campo di applicazione.

Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei predetti Fondi di solidarietà i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.


Assegni familiari comma 212 

Per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati dai fondi ovvero dal FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell’INPS), secondo la disciplina generale relativa a quest’ultimo.


Contratto di espansione (art. 1, c. 215)

• Viene prolungato il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023; il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non può essere inferiore a 50, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.


Integrazione salariale agricola (art. 1, cc. 217-218)

Viene estesa al settore della pesca la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA).

Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.


ALTRE NOVITA 

Durc comma 214 

Dlgs n. 148/2015 art. 40 bis aggiunto : Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali  di cui agli articoli 26,27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC.

Commento: i clienti sono iscritti regolarmente ai fondi esempio FSBA con regolarità contributiva ?


NASpI e DIS-COLL (art. 1, cc. 221-223)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi. Per i periodi di fruizione della DISCOLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.


Delocalizzazioni delle aziende (art. 1, cc. 224-236)

I datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con minimo 50 licenziamenti, dovranno, almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura, comunicare per iscritto l'intenzione di procedere alla chiusura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANPAL.

I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.

Entro 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro elabora un piano della durata massima di 12 mesi per limitare le ricadute occupazionali ed economiche della chiusura.

I lavoratori interessati dal piano accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

La procedura si conclude con l'accordo tra le parti. Previste sanzioni se l'impresa è inadempiente rispetto agli impegni assunti o ai tempi e alle modalità dell'attuazione del piano.


Tirocini (art. 1, cc. 720-726)

• Viene introdotto la definizione di tirocinio curricolare: il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

• Un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovrà definire linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.


Congedo di paternità (art. 1, c. 134)

Viene reso strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.


Indennità di maternità (art. 1, c. 239)

Alle lavoratrici di cui agli articoli 64 (iscritte alla Gestione separata), 66 (autonome e imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste) del D.Lgs. n. 151/2001, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.


Sport-Apprendistato lavoratori sportivi (art. 1, c. 154)

Si riduce (da 30) a 23 anni il limite massimo di età (di cui all'art. 44, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2015) per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante.

Sport- Differimento termini per gli adempimenti fiscali e contributivi (art. 1, cc. 923-924)

Sono differiti alcuni termini per gli adempimenti fiscali e contributivi nel settore sportivo.

In particolare, sono sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

- i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

- i versamenti Irpef in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, cc. 122-130)

Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 è incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro dall'anno 2023.

Tale finanziamento è destinato per coprire, nei limiti di spesa definiti per ciascuna misura, gli oneri relativi alla proroga delle seguenti agevolazioni:

- indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. L'indennità, prorogata per il 2022, è pari a 30 euro giornalieri per ciascun lavoratore dipendente;

- sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center di cui all'art. 44, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015;

- esonero dal versamento delle quote di accantonamento TFR al Fondo di tesoreria INPS e del ticket di licenziamento per i lavoratori in CIGS di aziende sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. L'esonero è prorogato per gli anni 2022 e 2023;

- CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Vengono stanziate ulteriori risorse per il 2022 al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015;

- integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento CIGS riconosciuto, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA (art. 1-bis, D.L. n. 243/2016). L'integrazione è prorogata per il 2022;

- trattamenti CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica previsti dall'art. 22-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015, prorogati per gli anni 2022, 2023 e 2024.


Politiche attive del lavoro

Centri per l'impiego (art. 1, cc. 85 e 86)

Sono stanziate ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego, anche derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) (art. 1, cc. 249-252)

Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei medesimi settori.

Sono estese ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).




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