.

.

© Il Blog di Giacomo Palumbo - Home ufficiale

Visualizzazione post con etichetta salario minimo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta salario minimo. Mostra tutti i post

lunedì 9 ottobre 2023

Il CNEL dice NO al Salario minimo.

Non si tratta ancora della proposta finale, ma anche l'ultimo documento tecnico approvato dal Cnel suona come una netta bocciatura verso qualunque ipotesi di introdurre il salario minimo in Italia. Non solo: nelle 24 pagine chiamate "Inquadramento e analisi del problema", presentate ieri all'assemblea dell'ente dal presidente Renato Brunetta, emerge anche una posizione contraria all'idea di estendere a tutti i lavoratori il trattamento previsto dai contratti collettivi più rappresentativi. Il testo è stato approvato da tutti tranne che dalla Cgil, contraria, e dalla Uil che si è astenuta. Sul tema ieri è tornata anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che ha ribadito la sua contrarietà al salario minimo legale. Il Cnel, va ricordato, è stato interpellato l'11 agosto da Giorgia Meloni. Incalzata dalla proposta delle opposizioni di fissare il salario minimo per legge a 9 euro l'ora, la premier ha chiesto l'aiuto del Consiglio dell'economia e del lavoro per prendere tempo e far preparare un parere sul tema. Questo arriverà il 12 ottobre, quando sarà sottoposto all'assemblea generale del Cnel, composta da rappresentanti di sindacati e associazioni di imprese, oltre che da esperti nominati dal presidente della Repubblica. Nel frattempo, ieri è stato diffuso un report discusso dalla Commissione per l'informazione, organo del Cnel di cui fanno parte 15 consiglieri e il presidente Brunetta. In teoria è un approfondimento tecnico, in pratica contiene chiare indicazioni sul verdetto. Emerge subito l'orientamento, quando si scrive - per esempio - che il lavoro povero non si affronta con "soluzioni semplicistiche". Punto di riferimento dell'analisi, dice la commissione, sarà la direttiva europea del 2022 che "non impone agli Stati membri alcun obbligo di fissare per legge il salario minimo adeguato" e "neppure di stabilire un meccanismo vincolante per l'efficacia generalizzata dei contratti collettivi". Secondo la commissione oggi non è facile raccogliere dati sulle retribuzioni italiane ed è molto complesso muoversi tra le voci di una busta paga per risalire al trattamento minimo. Per questo la commissione ritiene "in prevalenza corretto e imprescindibile attribuire alle sole parti contrattuali che sottoscrivono un contratto la funzione di determinare le voci che compongono i minimi contrattuali, senza applicare dall'esterno un criterio di lettura univoco e universale che potrebbe falsare le dinamiche contrattuali". Frase che cavalca il principale argomento dei contrari al salario minimo: l'autonomia delle parti sociali. La direttiva Ue individua due indicatori per la fissazione dei salari: il 60% del mediano e il 50% di quello medio. "I dati Istat - dice la commissione Cnel - stimano in 7,1 euro l'ora il 50% del salario medio e in 6,85 euro il 60% del salario mediano", nel 2019. "Il sistema di contrattazione collettiva nazionale di categoria supera più o meno ampiamente queste soglie". Un altro passaggio che appare come una stoccata alla proposta di salario minimo a 9 euro. La commissione ricorda però che alcuni componenti hanno contestato il calcolo, perché ritengono che vada preso come riferimento solo lo stipendio dei lavoratori a tempo indeterminato, generalmente più alto, e non anche quello dei precari. Quanto ai "contratti pirata", la commissione del Cnel tende a sminuire il problema. Ammette che non è facile stabilire criteri di rappresentanza, ma poi si limita a dire quanti contratti nazionali sono firmati da sindacati o associazioni di imprese con rappresentanti nel Cnel stesso. Il 96,5% dei lavoratori è coperto da un contratto di Cgil, Cisl e Uil; il 35% da uno Ugl, considerando anche quei contratti in cui la sigla ha firmato accordi separati dai confederali. Il 3,8% è coperto da contratto Confsal e il 5,4% da Cisal. Fuori dal perimetro dei sindacati presenti nel Cnel resta solo lo 0,4% dei lavoratori coperti da contratti diversi. "Si può desumere - dice il documento - che la contrattazione cosiddetta pirata sia marginale nella larga maggioranza dei settori produttivi per quanto fattore di grave perturbazione del sistema di relazioni industriali e di corretta concorrenza tra le imprese". In pratica, il Cnel dà per scontato che un contratto non è "pirata" se è firmato da un sindacato rappresentato al suo interno. Questo metodo non tiene in considerazione diverse sentenze che hanno disapplicato contratti firmati - per esempio - da Cisal o Ugl, definiti non rappresentativi nei rispettivi settori. È accaduto con quello Ugl Rider e con quello di Cisal Distribuzione, per citare due casi. A dicembre il Consiglio di Stato ha stabilito che sempre la Cisal non è "comparativamente più rappresentativa" nel commercio. In pratica, la commissione suggerisce un'applicazione molto leggera della direttiva Ue che non preveda introduzione del salario minimo o estensione dei contratti più rappresentativi, ma si limiti a "un piano di azione nazionale, nei termini fatti propri della direttiva europea in materia di salari adeguati, a sostegno di un ordinato e armonico sviluppo del sistema della contrattazione collettiva". La tagliola arriva poche righe più sotto: "Il tema da discutere nell'assemblea straordinaria del Cnel del 12 ottobre, a parere della commissione dell'informazione, non è dunque quanta parte della retribuzione debba mantenersi in capo alla contrattazione collettiva, bensì invece come estendere le migliori pratiche di contrattazione alla generalità del lavoro". Con queste premesse, l'esito appare scontato. Il Cnel sta per sbattere la porta in faccia al salario minimo, dando l'assist al governo per respingere la proposta firmata a luglio da Pd, M5S, Azione, Europa Verde, Sinistra Italiana e Più Europa sui 9 euro l'ora come base per i contratti collettivi, ottenendo l'apertura di Cgil e Uil. Il 17 ottobre si tornerà in aula; la maggioranza si farà scudo con il testo prodotto cinque giorni prima dal Cnel. Sul tema è tornata ieri la ministra del Lavoro, Marina Calderone, contraria: "Mentre si ragiona di un salario minimo che le opposizioni fissano a 9 euro l'ora, bisogna capire cosa mettiamo dentro questo contratto, soprattutto se quel numero è rappresentativo della qualità espressa dal contratto collettivo, che per me va valutato nell'insieme delle tutele. Definire diversi modelli di valutazione genera solo confusione. Io, invece, rispetto a un salario minimo, faccio un ragionamento di lavoro dignitoso. L'importante è garantire condizioni dignitose di lavoro".



di Roberto Rotunno – ilfattoquotidiano.it


giovedì 5 ottobre 2023

Salario minimo: come quantificarlo secondo la Cassazione

04/10/2023 | Marcella De Trizio

La Cassazione, nella pronuncia n. 27711 del 2 ottobre 2023, fornisce alcune indicazioni su come individuare correttamente il salario minimo. Qualora la contrattazione collettiva di categoria sia in contrasto con i principi costituzionali, si potrà fare riferimento ad altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, oltre che ad indicatori economici e statistici.

Il tema del “salario minimo” risulta oggi di grande attualità sia per il significativo incremento del costo della vita a cui solo in minima parte si riesce a far fronte con misure di aiuto statali, che per l'obbligo per i giudici di attuare il precetto del giusto salario costituzionale, alla luce delle indicazioni sovranazionali provenienti dall'Unione Europea e dall'ordinamento internazionale, contenute anche nella recente Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine”, in attesa del suo recepimento.

In mancanza del recepimento della direttiva comunitaria e in assenza di un “salario legale” come si può individuare correttamente il salario minimo?

Le indicazioni della Cassazione

La Cassazione, nella pronuncia n. 27711 del 2 ottobre 2022, fornisce alcune indicazioni accogliendo il ricorso del lavoratore e pronunciando i principi seguenti di diritto:

“1.- Nell'attuazione dell'art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

2.- Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.

3.- Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099,2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.”

La giusta retribuzione

Nella pronuncia la Suprema Corte ribadisce che il parametro di riferimento da tenere a mente nel nostro ordinamento è l'articolo 36 della Costituzione che prevede il principio costituzionale della giusta retribuzione riconosciuto in capo ad ogni lavoratore.

In particolare, l'art. 36, della Costituzione garantisce due diritti distinti:

1- quello ad una retribuzione «sufficiente» che dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Il valore soglia di povertà assoluta viene calcolato ogni anno dall'Istat relativamente ad un paniere di beni e servizi essenziali per il sostentamento vitale differenziandolo in ragione dell'età, dell'area geografica di residenza del singolo e dei componenti della famiglia;

2- e quello ad una retribuzione «proporzionata» che garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata». Tali concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa; orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali, ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali ( “ oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”).

In altre parole, l'uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l'altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto».

La valutazione del giudice

Ne consegue che il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost.

Per la valutazione del giusto salario minimo costituzionale può operarsi anche un riferimento ad altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, oltre che ad indicatori economici e statistici, in attuazione della Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.

Non può, in altri termini, operare una presunzione relativa di corrispondenza ai principi costituzionali dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi, anche stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Orbene, i parametri individuati dalla giurisprudenza sono certamente di aiuto nell'individuazione del trattamento minimo retributivo, purtuttavia, rendono incerta la gestione del costo retributivo in quei settori che, pur applicando i contratti collettivi nazionali sottoscritti da OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, rischiano di vedere censurato tale trattamento in sede di contenzioso.

Pensando, quindi, a determinati settori non appare così ridondante la richiamata direttiva comunitaria, che garantirebbe comunque una giusta retribuzione – e una certezza del costo del lavoro – anche in quei settori in cui la contrattazione collettiva risulta inadeguata ai parametri dell'articolo 36.



Fonte: Quotidianopiù

FonteCass. 2 ottobre 2023 n. 27711

Impresa Edile e Stradale. Pronto Professionista!

Impresa Edile e Stradale. Pronto Professionista!
Preventivi e computi metrici gratis! Ristruttura casa, ristruttura il tuo bagno. Hai un tetto da ristrutturare noi siamo i professionisti che cercavi.

Calcolo Tempo e Compenso Orario

Calcolo Ritenuta D'acconto

Calcolo Fattura Agente Enasarco

Calcolo Detrazione per Redditi da Lavoro Dipendente

Calcolo Detrazione Figli a Carico

Calcolo del TFR